La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai seguenti servizi di sanità animale:
- servizio sanitario per piccoli ruminanti;
- servizio sanitario suino;
- servizio sanitario bovino;
- servizio sanitario apistico.
Essa disciplina inoltre le modalità del sostegno fornito dalla Confederazione e dai Cantoni.