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916.441.22 OSOAn

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

del 25 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 1, 10 a , 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 1 sulle epizoozie;
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 2 sulla protezione dell’ambiente;
visti gli articoli 159 a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 1998 3 sull’agricoltura, 4

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza è intesa a:

  1. garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute pubblica e animale né all’ambiente;
  2. consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
  3. rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione. 5

Essa non si applica a:

  1. sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
  2. corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
  3. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
  4. latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
  5. conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
  6. 6 ...
  7. contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché liquame, eccettuato se:71.provengono da macelli, oppure2.sono destinati all’importazione o all’esportazione;
  8. sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
  9. sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20058 sul traffico di rifiuti.

La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

  1. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
  2. sono destinati all’alimentazione degli animali;
  3. 9 sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.10

I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 9 maggio 201211 sull’impiego confinato:12

  1. organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
  2. sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.

Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.

Art. 2a13 Applicabilità ai prodotti derivati

I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie.

I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’allegato 1 a .

Non possono raggiungere il punto finale i prodotti derivati che vengono utilizzati come alimenti per animali o concime o successivamente trasformati in tali. Le eccezioni sono elencate nell’allegato 1 a . 14

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

  1. corpi di animali:corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
  2. 15 sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
  3. eliminazione: raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
  4. prodotto derivato:prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
  5. punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
  6. 16 animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
  7. animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
  8. animali acquatici:pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
  9. 17 proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di:1.prodotti sanguigni,2.latte e latticini,3.colostro e relativi prodotti,4.fanghi di centrifugazione e di separazione,5.uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova,6.collagene e gelatina,7.proteine idrolizzate,8.fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  10. 18 farina di pesce: proteine trasformate di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specie Asterias rubens;
  11. prodotti sanguigni:prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
  12. proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
  13. collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
  14. gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
  15. 19 riciclaggio canalizzato: riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale;
  16. 20 alimenti per animali da compagnia:alimenti e articoli da masticare di origine animale per animali da compagnia;
  17. 21 contenuto dello stomaco e dell’intestino: contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino di mammiferi e ratiti;
  18. 22 liquame: escrementi e urina, con o senza lettiera, di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura;
  19. 23 frass:miscela di escrementi di insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, in cui la percentuale di insetti d’allevamento non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;
  20. materiali solidi:sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
  21. resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
  22. prodotti apicoli: miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
  23. centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
  24. impianto: installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
  25. impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
  26. impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.

Capitolo 2 Sottoprodotti di origine animale

Art. 4 Categorie di rischio

I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.

Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1

I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:

  1. corpi di animali o parti di essi;
  2. carcasse o parti di esse:1.di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile,2.24da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 199525 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
  3. 26 materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c OFE;
  4. 27 sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’articolo 10c dell’ordinanza del 18 agosto 200428 sui medicamenti veterinari (OMVet);
  5. 29 animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
  6. 30 materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bis oppure 180c OFE;
  7. resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.

Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2

I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:

  1. carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
  2. 31 corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell’ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato;
  3. 32 contenuto dello stomaco e dell’intestino;
  4. 33 ...
  5. prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità;
  6. 34 sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni superiori ai valori massimi stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 201635 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
  7. materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera f;
  8. 36 liquame e frass.

Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3

Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

  1. carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:371.38sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure2.non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
  2. 39 sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
  3. pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali;
  4. sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
  5. sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
  6. 40 derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
  7. resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera g.

Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati

Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.

I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria 2.

Capitolo 3 Commercio ed eliminazione41

Sezione 1 Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

Art. 9 Principi42

Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affinché:43

  1. si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
  2. i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
  3. i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli e utensili in buone condizioni;
  4. recipienti, locali, veicoli e utensili siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente;
  5. 44 i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.

Art. 1045 Obbligo di notifica e registrazione

Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale.

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eliminano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;
  2. il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
  3. le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati.

Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

  1. 46 l’eliminazione del contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo;
  2. il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
  3. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
  4. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
  5. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;
  6. 47 la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 33a;
  7. 48 la somministrazione di corpi di animali nella propria azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 33b;
  8. l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origine animale non sono importati o esportati per questo motivo.

Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.

Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 11 Obbligo di autorizzazione

Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1 b numero 1 necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale. 49

L’autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l’attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione sul posto.

Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.

Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo. 50

Essa definisce le attività compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti. 51

Inoltre in base alla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica l’autorizzazione d’esercizio stabilisce la capacità di esercizio massima autorizzata degli impianti.

L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento. 52

L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.

Art. 1353 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV

Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 27 aprile 202254 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O‑SIFA):55

  1. per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabilimenti da lei notificata;
  2. per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.

Art. 13a56 Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni

L’USAV tiene e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.

Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione57

Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche o giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:58

  1. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
  2. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.

Art. 15 Controllo autonomo

Le persone fisiche e giuridiche registrate devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1 b numeri 11, 14 e 15 è necessario elaborare, documentare e applicare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2. 59

I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.

Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto o l’azienda in questione non hanno l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale. 60

Sezione 2 Impianti

Art. 16 Requisiti

Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo da separare le fasi di lavorazione «sporche» da quelle «pulite» e impedire una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via. 61

Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame di natura costruttiva o gestionale con impianti destinati ad altre categorie.

I requisiti degli impianti in relazione a costruzione, attrezzatura ed esercizio figurano all’allegato 3.

Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all’allegato 3 se viene dimostrato l’adempimento dei principi di cui all’articolo 9. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

Art. 1762 Notifica della quantità eliminata

Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti.

È esente dall’obbligo di notifica l’eliminazione:

  1. dei sottoprodotti di origine animale seguenti:1.pelli e pelame,2.contenuto dello stomaco e dell’intestino, liquame e frass,3.resti alimentari,4.prodotti secondo l’articolo 7 lettera d,5.prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente;
  2. di una quantità totale inferiore a 1000 kg all’anno.

Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell’obbligo di notifica.

La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 1863

Sezione 3 Trasporto

Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 12. Essi non possono essere trasportati assieme ad animali.

I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24. 64

Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento

I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g. 65

Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari. 66

Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2:

  1. fino al luogo dell’incenerimento o dell’eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1;
  2. fino all’impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime;
  3. fino alla loro trasformazione ai sensi dell’allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.

Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.

Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.

I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato 4 numeri 1 e 3.

Sezione 4 Tipi di eliminazione ammessi

Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato 5.

L’USAV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato 5.

... 67

Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:

  1. mediante incenerimento diretto;
  2. mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:1.incenerimento, oppure2.68produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.

Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:

  1. 69 ruminanti di età superiore a 12 mesi;
  2. animali geneticamente modificati;
  3. animali da compagnia;
  4. 70 animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’articolo 10c OMVet71 oppure nei quali è stato riscontrato un superamento dei limiti massimi per i residui stabiliti dal DFI in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr72;
  5. animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.

Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.

Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:

  1. secondo i metodi previsti all’articolo 22 per i sottoprodotti della categoria 1;
  2. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e successivo riciclaggio:1.in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,2.73del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,3.74delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi.

Il contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato. 75

I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale. 76

Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3

I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:

  1. secondo i metodi previsti all’articolo 23 per i sottoprodotti della categoria 2;
  2. mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  3. 77 mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o prodotti tecnici ai sensi dell’articolo 35.

Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e quella preposta alla protezione delle acque, può permettere che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo vengano eliminati nelle acque di provenienza. 78

Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale

Possono essere sotterrati:

  1. corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
  2. corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
  3. corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
  4. singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
  5. 79 animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso 1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato 7.

Art. 25a80 Cremazione di animali

Nei crematori per animali è consentita la cremazione di:

  1. animali da compagnia ed equidi;
  2. altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario dell’effettivo conferma previamente per scritto al crematorio per animali:1.la causa della morte,2.l’assenza di segni di epizoozia.

Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–71 OFE 81 non possono essere cremati.

I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.

Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione

L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza del 4 dicembre 2015 82 sui rifiuti (OPSR) 83 , dall’ordinanza del 22 giugno 2005 84 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 2005 85 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 2001 86 sui concimi.

Capitolo 4 Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali nonché per la fabbricazione e l’utilizzo di concime e di prodotti tecnici87

Sezione 1 Divieti di somministrazione88

Art. 27 ...89

Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.

I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.

Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:

  1. resti alimentari;
  2. proteine animali;
  3. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  4. alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c;
  5. 90 foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi contenenti sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28 capoverso 1, a meno che il taglio dell’erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia. 91

Sezione 1a Deroghe generali al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito92

Art. 2893

Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con:

  1. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
  2. uova e prodotti a base di uova;
  3. collagene e gelatina di non ruminanti;
  4. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
  5. grassi fusi.

Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati soltanto ai non ruminanti.

I sottoprodotti di origine animale di cui ai capoversi 1 e 2 devono:

  1. essere costituiti da o fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3 risultanti dalla produzione primaria o dall’ottenimento o dalla produzione di derrate alimentari o alimenti per animali;
  2. soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l’allegato 5 numeri 30–38.

Sezione 1b Deroghe per gli esperimenti in materia di alimentazione

Art. 28a

L’USAV può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 27 per esperimenti in materia di alimentazione di durata limitata, se i requisiti previsti dalla presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l’esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.

Sezione 2 Deroghe al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai ruminanti non svezzati

In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione degli alimenti elencati di seguito, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. nella composizione degli alimenti per non ruminanti, se:1.la farina di pesce è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38, e2.la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a;
  2. nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se:1.le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte, e2.il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima della fine dello svezzamento.

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non ruminanti

In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

  1. il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
  2. i prodotti sanguigni sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
  3. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Art. 30a Somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

  1. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;
  2. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
  3. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Art. 30b Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

  1. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;
  2. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
  3. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Art. 31 Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine miste trasformate di diverse specie di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30 a e 30 b .

Art. 31a Somministrazione di proteine trasformate di insetti d’allevamento al pollame, ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti d’allevamento possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

  1. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti d’allevamento della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere d–f;
  2. i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle specie di insetti seguenti:1.mosca soldato nera (Hermetia illucens),2.tarma della farina (Tenebrio molitor),3.alfitobio (Alphitobius diaperinus),4.grillo domestico (Acheta domesticus),5.grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),6.grillo silente (Gryllus assimilis),7.mosca domestica (Musca domestica),8.baco da seta (Bombyx mori);
  3. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
  4. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
  5. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:

  1. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28;
  2. farina di pesce;
  3. prodotti sanguigni di non ruminanti;
  4. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ai non ruminanti

In caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

  1. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e c–f;
  2. sono stati prodotti conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;
  3. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e
  4. la separazione lungo la catena degli alimenti viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Sezione 2a Requisiti tecnici in caso di riciclaggio canalizzato94

Art. 32a95 Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali

Il DFI disciplina i requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali in caso di riciclaggio canalizzato.

Provvede affinché vengano impedite le contaminazioni incrociate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti:

  1. ottenimento di sottoprodotti di origine animale;
  2. trasformazione di sottoprodotti di origine animale;
  3. produzione di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati;
  4. trasporto e immagazzinamento dei prodotti di cui alle lettere a–c;
  5. utilizzo e immagazzinamento di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati in aziende della produzione primaria.

Art. 32b96 Trasporto e immagazzinamento

Chiunque, in caso di riciclaggio canalizzato, trasporti e immagazzini alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati all’altra specie animale deve pulire i veicoli e le installazioni secondo una procedura documentata che impedisca contaminazioni incrociate.

Il piano di pulizia deve essere previamente sottoposto per approvazione all’autorità seguente:

  1. per il trasporto fino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e l’immagazzinamento prima del trasporto agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: all’autorità cantonale competente;
  2. per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: al controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Le pulizie effettuate devono essere registrate. Le autorità competenti hanno accesso ai registri. I documenti devono essere conservati per almeno due anni.

Sezione 2b Requisiti amministrativi in caso di riciclaggio canalizzato

Art. 32c Obbligo di notifica per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione e immagazzinamento

Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1 b numeri 21–24 e 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente.

Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1 b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente al controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1 b numeri 25 e 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente. Se per la produzione vengono impiegati additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, la notifica va effettuata presso il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. la denominazione dello stabilimento;
  2. il tipo di riciclaggio canalizzato;
  3. se del caso, informazioni su eventuali registrazioni o autorizzazioni previste dalla legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sugli alimenti per animali.

Art. 32d Registrazione di aziende alimentari e di stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali

Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1 b numeri 21–24 vengono registrati dall’autorità cantonale competente.

Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1 b numero 25 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, vengono registrati dall’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti vengono registrati dal controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Art. 32e Obbligo di autorizzazione per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione di alimenti per animali e immagazzinamento

Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1 b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.

Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1 b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1 b numero 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

L’autorità competente rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato previsti dalla presente ordinanza, compresi i requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento. Prima del rilascio dell’autorizzazione effettua un’ispezione sul posto.

Art. 32f Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.

È rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.

Art. 32g Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV

L’autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda o stabilimento da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA 97 .

Art. 32h Elenchi delle aziende e degli stabilimenti registrati e autorizzati

L’USAV tiene e pubblica elenchi delle aziende o degli stabilimenti registrati e autorizzati dalle autorità cantonali competenti.

Il controllo ufficiale degli alimenti per animali tiene e pubblica elenchi degli stabilimenti da esso registrati e autorizzati.

Art. 32i Revoca dell’autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato

Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, l’autorità competente può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente ad aziende o stabilimenti registrati il riciclaggio canalizzato. Essa valuta soprattutto:

  1. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
  2. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.

Art. 32j Controllo autonomo e verifica delle misure di controllo autonomo

Gli stabilimenti registrati devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Negli stabilimenti autorizzati è necessario elaborare, documentare e applicare una procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.

Le autorità competenti hanno accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.

Il DFI stabilisce quali stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1 b numero 3 devono far verificare il funzionamento delle misure di controllo autonomo mediante prelievi e analisi.

Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, lo stabilimento deve attuare immediatamente i provvedimenti necessari.

Sezione 3 Alimentazione di altri animali

Art. 3398 Produzione di alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono:

  1. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;
  2. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e
  3. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:

  1. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e
  2. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.

Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.

I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.

Il DFI può stabilire requisiti per la produzione separata secondo il capoverso 2 lettera b e per l’immagazzinamento e il trasporto separati secondo il capoverso 5. 99

Art. 33a100 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi

Per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:101

  1. sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;
  2. corpi di animali o parti di essi di cui all’articolo 22 capoverso 2.

Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 2016 102 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni secondo l’allegato 4 numero 33 con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali». 103

Art. 33b104 Somministrazione di corpi di animali di piccola taglia e di animali da zoo ad animali carnivori nella propria azienda detentrice

I detentori di animali carnivori quali rettili, anfibi, uccelli o altri animali carnivori con particolari esigenze nutrizionali possono somministrare ai propri animali carnivori corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci, insetti e animali da zoo, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

Sezione 3a Diagnostica

Art. 34

Il laboratorio di Agroscope è responsabile, in qualità di laboratorio nazionale di riferimento, dell’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali e dell’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina.

Il DFI definisce le procedure di prelievo e i metodi di analisi. Tiene conto dei metodi di esame riconosciuti a livello internazionale.

Sezione 4 Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici105

Art. 34a106 Fabbricazione di concime

Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 numero 39.

Art. 34b107 Miscela di concime contenente farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate

I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente che:

  1. è composto da calce, liquame, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze non utilizzati per l’alimentazione animale, come i concimi minerali;
  2. non presenta rischi per il suolo e le acque; e
  3. rende la miscela non commestibile per gli animali ed esclude l’utilizzo della miscela a scopi alimentari secondo le buone pratiche agricole.

D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale dell’ambiente, l’USAV può autorizzare altri costituenti per la miscela se la loro efficacia è equivalente a quella dei costituenti di cui al capoverso 1.

I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente di cui ai capoversi 1 o 2:

  1. concimi in imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale;
  2. concimi in sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.

Art. 34c108 Utilizzo di concimi

I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

Il DFI può stabilire restrizioni per l’utilizzo di concimi e misure per prevenirne l’ingestione da parte degli animali.

Art. 35 Fabbricazione di prodotti tecnici109

I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:

  1. 110 i sottoprodotti vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero 5;
  2. i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
  3. 111 i sottoprodotti di origine animale risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Capitolo 5 Responsabilità dell’eliminazione

Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario

Chi fabbrica o trasforma a titolo professionale prodotti di origine animale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano da tale attività.

Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA 112 . 113

Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale devono consegnare questi ultimi al centro di raccolta designato dal Cantone qualora non siano in grado di provvedere alla loro eliminazione.

Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone

La responsabilità dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla produzione o dalla trasformazione di prodotti di origine animale effettuata a titolo professionale spetta al Cantone; questa disposizione non si applica ai resti alimentari.

Se i resti alimentari sono frammischiati a scarti verdi, la responsabilità dell’eliminazione spetta al Cantone qualora essi vengano raccolti come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 31 b della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.

I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.

Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni

Ogni Cantone provvede affinché:

  1. per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura adeguata;
  2. vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.

In materia di infrastrutture per il trasporto i Cantoni agiscono di concerto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.

Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera

Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata. 114

La garanzia di presa a carico non è necessaria per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 17 capoverso 2. 115

La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’USAV.

Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 116 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 117 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. 118

Art. 40 Costi

Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.

Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.

Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione.

I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.

Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione

I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata per loro incarico.

Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se risulta necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare, ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.

Lo stabilimento di eliminazione deve:

  1. informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
  2. rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale eliminati; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone;
  3. comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.

Capitolo 6 Provvedimenti in caso di epizoozia

Art. 42119 Principio

I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.

Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale

Se viene constatata un’epizoozia il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:

  1. in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui vengano presi in considerazione diversi impianti;
  2. quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.

Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti e nelle aziende a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se tale impianto riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12. 120

Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’USAV

Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’USAV può:

  1. ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nell’area interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse aree colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;
  2. ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione; i Cantoni indennizzano lo stabilimento in caso di spese supplementari o mancato guadagno.

Capitolo 7 Attuazione

Art. 45121 Attuazione

L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

Il controllo ufficiale degli alimenti per animali attua la presente ordinanza per quanto riguarda:

  1. il piano di pulizia per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali secondo l’articolo 32b capoverso 2 lettera b;
  2. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che devono effettuare una notifica secondo l’articolo 32c capoversi 2 e 3 seconda frase;
  3. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che devono essere registrati secondo l’articolo 32d capoverso 2 seconda frase;
  4. gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 32e capoversi 2 e 3 seconda frase.

Art. 46122 Controlli ufficiali

I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Controllano gli impianti almeno una volta all’anno e gli stabilimenti autorizzati e registrati periodicamente, a dipendenza del tipo e del volume di attività che svolgono.

L’autorità cantonale competente e il controllo ufficiale degli alimenti per animali controllano almeno una volta all’anno le aziende e gli stabilimenti di cui agli articoli 32 d o 32 e registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato.

Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 2011 123 sugli alimenti per animali (OsAlA).

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall’allegato 8.

Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti

Gli impianti nella cui area vengono tenuti animali sono disciplinati dal diritto vigente se la domanda di costruzione è stata inoltrata prima del 1° luglio 2011 (allegato 3 n. 24).

Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio esistenti, in cui resti alimentari non precedentemente igienizzati subiscono una fermentazione termofila secondo altri metodi conformemente all’allegato 5 numero 46, devono disporre della necessaria autorizzazione dell’USAV al più tardi il 1° luglio 2013.

Art. 48a124 Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2025

Gli impianti e gli stabilimenti registrati e autorizzati secondo gli articoli 10 e 11 che fanno uso del riciclaggio canalizzato devono disporre della registrazione o dell’autorizzazione secondo gli articoli 32 d e 32 e entro il 1° gennaio 2027.

Art. 49 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

Allegato 1a125

(art. 2 a cpv. 2 e 3)

Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
  1. Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
  2. Pelli e pelame di animali a unghia fessa:a.idonei alla produzione di derrate alimentari, ma utilizzati per altri scopi;b.sottoposti a un processo completo di conciatura;c.conciati al cromo (allo stato «wet blue»);d.allo stato «pickled pelts»; oppuree.trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
  3. Trofei di caccia e altri preparati animali:a.ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;b.ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
  4. Lana sottoposta a lavaggio industriale.
  5. Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.
  6. I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concimi:a.alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 OsAlA126;b.substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi contenente meno del:1.5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3, oppure2.50 per cento in volume di liquame trasformato;c.concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/1605127.

Allegato 1b128

(art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32 c cpv. 1–3, 32 d , 32 e cpv. 1–3 e 32 j cpv. 3)

Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione e registrazione
1 Impianti e stabilimenti che necessitano di un’autorizzazione per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
  1. Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.
  2. Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.
  3. Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.
  4. Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.
  5. Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.
  6. Stabilimenti che producono concimi.
  7. Crematori e cimiteri per animali.
  8. Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione soltanto se i prodotti derivati sono:a.da eliminare mediante incenerimento;b.da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 OsAlA129;c.destinati alla fabbricazione di concime.
  9. Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.
2 Stabilimenti che devono essere registrati per il riciclaggio canalizzato
  1. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti.
  2. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di suini.
  3. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né suini e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame.
  4. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti.
  5. Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, se:a.detengono esclusivamente le seguenti specie animali a cui sono destinati gli alimenti per animali:1.non ruminanti, se producono alimenti composti per animali con farina di pesce, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico o prodotti sanguigni di non ruminanti,2.pollame o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti per animali con proteine trasformate di suini,3.suini o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di pollame,4.animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine miste trasformate di non ruminanti, eccettuata la farina di pesce,5.pollame, suini e animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di insetti d’allevamento; eb.i seguenti alimenti composti per animali prodotti da loro contengono le percentuali di seguito esposte:1.alimenti composti per animali con proteine animali trasformate, farina di pesce o prodotti sanguigni di non ruminanti: meno del 50 per cento di proteine gregge,2.alimenti composti per animali con fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale: meno del 10 per cento di fosforo totale.
3 Stabilimenti che necessitano di un’autorizzazione per il riciclaggio canalizzato
  1. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene ottenuto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
  2. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o il pollame vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
  3. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o i suini vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
  4. Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
  5. Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento e fosfato bicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali.
  6. Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e non soddisfano i requisiti di cui al numero 25.
  7. Stabilimenti di immagazzinamento, eccettuate le aziende della produzione primaria, in cui vengono immagazzinati alimenti per ruminanti e le materie prime e gli alimenti composti per animali seguenti:a.farina di pesce sfusa;b.prodotti sanguigni sfusi di non ruminanti;c.proteine trasformate sfuse di suini;d.proteine trasformate sfuse di pollame;e.proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti;f.proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento;g.fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale sfusi;h.alimenti composti per animali sfusi contenenti materie prime di cui alle lettere a–g.

Allegato 2130

(art. 15 cpv. 1 e 32 j cpv. 1)

Principi del controllo autonomo
  1. L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:a.l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specificatamente valutati i pericoli della contaminazione incrociata con componenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali;b.la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi sanitari possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP);c.la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP;d.la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l’adempimento dei criteri CCP previsti;e.la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inadempimento dei criteri CCP;f.la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica);g.la documentazione relativa ai provvedimenti di cui alle lettere a–f.
  2. L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione.
  3. Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verificarne l’osservanza.

Allegato 3131

(art. 16 cpv. 4 e 5)

Requisiti degli impianti
1 Requisiti generali
11 Sistemazione dei luoghi
  1. Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.
  2. Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.
  3. La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei sottoprodotti di origine animale e le parti degli impianti in cui è possibile la diffusione di agenti patogeni. Essa deve costituire uno spazio chiuso.
  4. Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
12 Installazioni
  1. Gli impianti devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.
  2. Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono trasformati entro 24 ore dal loro arrivo.
  3. Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per il personale.
  4. Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2, almeno nella zona «sporca» deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. Il processo di pretrattamento deve garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a 1 mm (= lunghezza dei lati). Non è consentita nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale attraverso il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della relativa categoria, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.
13 Esercizio degli impianti
  1. I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente immagazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto.
  2. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale greggio devono essere puliti in un’area apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.
  3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di gestione del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
  4. Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente.
  5. Il materiale che eventualmente non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (ad esempio a seguito di fuoriuscite di materiale al momento dell’avvio del processo o di perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere nuovamente immesso nel circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a trasformazione.
  6. I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione.
14 Pulizia e disinfezione
  1. Gli impianti devono essere provvisti di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.
  2. Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.
  3. Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.
  4. Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti utensili e prodotti adeguati.
  5. Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere documentato.
  6. Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.
2 Requisiti specifici
21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti
  1. Gli impianti di immagazzinamento intermedio, riciclaggio o incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 38).
  2. I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere scaricati in tutti gli impianti della Svizzera destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti.
  3. Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.
22 Requisiti degli impianti di incenerimento
  1. Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in recipienti chiusi.
  2. Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 26–28 nonché 31 e 32 OPSR132 e l’ordinanza del 16 dicembre 1985133 contro l’inquinamento atmosferico.
  3. I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OPSR134.
  4. I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati.
  5. La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio
  1. I requisiti da adempiere sono menzionati agli articoli 26–28 nonché 33 e 34 OPSR135 e all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005136 concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
  2. Gli impianti e il loro esercizio devono garantire che tutto il materiale greggio contenente sottoprodotti di origine animale venga trattato conformemente all’allegato 5 numero 4. Il trattamento può avvenire presso l’impianto o essere effettuato da uno stabilimento che raccoglie e pretratta il materiale greggio.
  3. 137 L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.
  4. L’immagazzinamento e la trasformazione devono per quanto possibile garantire che i sottoprodotti di origine animale greggi non siano accessibili agli animali selvatici, compresi roditori ed uccelli.
  5. Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire che il prodotto finito non possa essere contaminato.
  6. L’USAV può prescrivere agli impianti requisiti minimi in materia di capacità e quantità.
  7. I requisiti di cui ai numeri 231–236 non si applicano, se:a.l’impianto di produzione di biogas o di compostaggio utilizza resti alimentari provenienti da economie domestiche private che sono stati miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani; eb.nell’area dell’impianto di produzione di biogas o di compostaggio vi è un’azienda detentrice di animali.
24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali
  1. Infrastrutture ed esercizio degli impianti devono garantire una totale separazione fisica tra l’impianto, da un lato, e il bestiame, gli alimenti degli animali e, se del caso, la lettiera dall’altro. Stalla ed impianto devono trovarsi in edifici diversi.
  2. Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con l’impianto, i veicoli, i recipienti di trasporto e gli utensili usati per i sottoprodotti di origine animale.
  3. Anche le vie di accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali volti a separarle dal luogo in cui sono tenuti gli animali da reddito. Le distanze devono essere stabilite in modo da impedire che dalla presenza dell’impianto derivi un rischio inaccettabile in relazione alla propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

Allegato 4138

(art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33 a cpv. 3)

Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
1 Identificazione
  1. Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:a.il colore nero e la scritta «destinato solo all’eliminazione/all’incenerimento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1;b.il colore nero e la scritta «destinato all’alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 di cui sia ammessa l’utilizzazione per l’alimentazione di animali carnivori e di uccelli necrofagi (art. 22 cpv. 2);c.il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2;d.il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3;e.la scritta «concime organico / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali da reddito con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» nel caso del concime, eccettuato il concime:1.in imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale,2.che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28.
  2. Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:a.il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;b.chi gestisce l’impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentrazione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso;c.la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.
2 Veicoli e recipienti
  1. I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in recipienti o veicoli coperti, a tenuta stagna, resistenti alla corrosione e facili da pulire.
  2. Dopo ogni utilizzazione, i veicoli e i recipienti riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equipaggiamento e gli utensili riutilizzabili che entrano in contatto con i sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati, nonché tenuti in buono stato di pulizia fino all’utilizzazione successiva.
  3. Nei recipienti riutilizzabili deve essere trasportato unicamente un determinato sottoprodotto trasformato.
  4. I recipienti per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse, prodotti della macellazione e altri prodotti destinati al consumo umano.
  5. I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall’invio.
  6. I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.
3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni
  1. Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:a.data di prelievo del materiale;b.descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero 11;c.specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria 3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali;d.numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa;e.peso del materiale;f.nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di provenienza;g.nome, indirizzo e numero di controllo dell’impresa di trasporto;h.nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione;i.eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.
  2. La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.
  3. Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:a.data;b.macello;c.tipo di materiale;d.peso del materiale;e.uso previsto;f.nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.
  4. Le schede d’accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:a.data;b.nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;c.tipo di materiale;d.uso previsto.
4 Centri di raccolta
41 Sistemazione dei luoghi
  1. I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.
  2. I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
42 Installazioni
  1. I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.
  2. I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.
43 Pulizia e disinfezione
  1. I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.
  2. I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.
  3. Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti.
  4. I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.

Allegato 5139

(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b,
29 lett. a n. 1, 30 lett. b, 30 a lett. b, 30 b lett. b, 31 a cpv. 1 lett. d, 32 lett. b,
33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34 a e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
1 Sterilizzazione a pressione
  1. All’inizio del processo di sterilizzazione le dimensioni delle particelle di materiale greggio non possono essere superiori a 50 mm. Particelle di dimensioni maggiori devono essere ridotte per via meccanica. L’efficienza della riduzione deve essere controllata e registrata. Se i controlli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei lati) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.
  2. Gli effetti della sterilizzazione devono corrispondere a quelli di un trattamento termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, effettuato ad una pressione di 3 bar per 20 minuti.
2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria 2
  1. Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiale della categoria 2 si possono utilizzare i metodi seguenti:
  2. Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri);
  3. Saponificazione con NaOH 12 M per la produzione di glicerolo e sapone:a.con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppureb.con processo continuo a 140 °C e 2 bar per 8 minuti.
3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3
30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali
  1. Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:a.il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011140. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C;b.le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se:1.sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,2.sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e3.sono trasportate direttamente da uno stabilimento di trasformazione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono trasportate in uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato e da qui trasportate direttamente allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.
  2. Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
  3. La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.
30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali
  1. I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:a.con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppureb.con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.
31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali
  1. Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti:
  2. Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per 20 minuti.
  3. I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.
  4. Il grasso di animali diversi dai mammiferi, tranne l’olio di pesce, deve essere trattato con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
  5. L’olio di pesce deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.
31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad unghia fessa
  1. Latte, latticini e colostro per l’alimentazione di animali ad unghia fessa devono essere pastorizzati mediante trattamento termico a una temperatura minima di 72 °C per 15 secondi. Sono ammessi anche altre relazioni tra temperatura e tempo o altri metodi, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l’inattivazione dei virus dell’afta epizootica.
  2. I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere sottoposti a trattamento termico per almeno 60 minuti a 70 °C oppure per almeno 30 minuti a 80 °C.
  3. È possibile tralasciare il trattamento termico secondo i numeri 311a e 312a se:
  4. il produttore di latte somministra il latte direttamente ai propri animali;
  5. i prodotti vengono somministrati in un’azienda detentrice di animali che è direttamente incorporata nello stabilimento di produzione;
  6. il produttore di latte ha acquistato i prodotti dallo stesso stabilimento di trasformazione a cui fornisce il proprio latte;
  7. il colostro è consegnato nelle vicinanze per l’approvvigionamento di animali appena nati.
31b Utilizzo di uova e prodotti a base di uova
  1. Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue:a.con uno dei metodi di trasformazione 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppureb.con un altro metodo che garantisca che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite al numero 38.
32 Produzione di collagene
  1. Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, il collagene deve essere prodotto secondo i criteri seguenti:
  2. Come materie prime possono essere utilizzati soltanto ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti della categoria 3 di animali macellati.
  3. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali della categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.
33 Produzione di gelatina
  1. Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, la gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il materiale greggio sia sottoposto a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. La gelatina è estratta mediante riscaldamento e purificata per filtrazione e sterilizzazione.
34 Produzione di proteine idrolizzate
  1. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione del materiale greggio. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.
  2. Le proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelame e pelli di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate utilizzando un processo che comprenda la preparazione del materiale greggio mediante salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguita da:a.esposizione del materiale a un pH superiore a 11 per più di 3 ore, a una temperatura superiore a 80° C, seguita da un trattamento termico di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; oppureb.esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.
35 Trasformazione in fosfato bicalcico
  1. Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:a.tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 per cento e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;b.in seguito al procedimento di cui alla lettera a, venga effettuato un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; ec.tale precipitato sia infine essiccato con aria calda aria avente una temperatura d’ingresso tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 30 °C e 65 °C.
  2. Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.
36 Trasformazione in fosfato tricalcico
  1. Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:a.tutto il materiale osseo sia finemente triturato in modo da ottenere frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm, sgrassato con un getto contrario di acqua calda e sottoposto a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;b.il brodo di proteine venga separato dall’idrossiepatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; ec.il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.
37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
  1. Per fabbricare conserve di alimenti per animali da compagnia il materiale deve essere sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fc pari o superiore a 3.
  2. Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere:a.sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa; oppureb.sottoposti a un trattamento quale l’essiccazione o la fermentazione che garantisce che gli alimenti per animali da compagnia non presentino rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.
  3. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni.
38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali
  1. Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali, eccettuati i grassi fusi di cui al numero 31, devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:a.Salmonella spp.:assenza in 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione;b.Enterobacteriaceae:n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione.

n

  1. numero di campioni da esaminare;

m

  1. valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M

  1. valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M;

c

  1. numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
  1. Per gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soddisfatti solo i requisiti di cui al numero 381 lettera a.
39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio
  1. I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime.
  2. In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30.
  3. Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
  4. In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Per zoccoli e corna, la temperatura al centro della massa è di 80 °C.
  5. Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico ad almeno 70 °C.
  6. In deroga al numero 391, il frass può essere sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 70 °C. Se nell’ambito del piano del controllo autonomo di cui all’articolo 15 capoverso 1, i batteri sporigeni o la tossinogenesi sono identificati come un pericolo rilevante, è necessario un trattamento finalizzato alla loro riduzione.
4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio
  1. Prima o nel quadro della trasformazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero 1.
  2. Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque di scarico e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.
  3. È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.
  4. Latte, latticini e colostro (art. 7 lett. d) sono esonerati anche dall’obbligo relativo al trattamento termico di cui al numero 43.
  5. Invece del trattamento termico di cui al numero 43 per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.
  6. L’USAV può autorizzare altri metodi purché sia dimostrato che sotto il profilo igienico sono di efficacia comparabile. La dimostrazione deve comprendere un’analisi dei rischi, compresa l’incidenza del materiale utilizzato, una definizione completa delle condizioni di trasformazione e una convalida del processo. La convalida deve dimostrare che si perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:a.una riduzione di 5 log10 dell’Enterococcus faecaliso della Salmonella senftenberg(775W, H2S negativa);b.una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il Parvovirusogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente; ec.nel caso di processi chimici, una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di Ascaris sp., in fase vitale.
5 Fabbricazione di prodotti tecnici
  1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati usati nella fabbricazione di prodotti tecnici devono essere pastorizzati oppure trattati utilizzando un altro processo di efficacia comparabile per quanto attiene alla riduzione di microorganismi.

Allegato 6141

Allegato 7142

(art. 25 cpv. 2)

Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento
1 Ubicazione
  1. I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998143 sulla protezione delle acque.
  2. I luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali non possono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione.
  3. I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.
2 Misure preventive
  1. I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m.
  2. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso deve essere recintato per due anni. Il veterinario cantonale può prolungare questo termine, se la prevista utilizzazione del luogo mette a rischio la salute pubblica e animale.
  3. I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in altro modo dall’ambiente circostante.

Allegato 8

(art. 47)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L’ordinanza del 23 giugno 2004 144 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

145