Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.
È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata.
La garanzia di presa a carico non è necessaria per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 17 capoverso 2.
La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’USAV.
Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.