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916.443.106 OITE-PT-DFI

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

del 18 novembre 2015 (Stato 3 marzo 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT),

ordina:

Art. 1 Condizioni di importazione e transito armonizzate

(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 1 e 2 OITE-PT)

Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2 Ulteriori garanzie sanitarie

(art. 5 cpv. 3 OITE-PT)

Per l’importazione degli animali e dei prodotti animali riportati di seguito devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari:2

  1. 3 per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
  2. per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
  3. per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
  4. per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:1.non sono stati vaccinati,2.sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure3.sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.

Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.

Art. 3 Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari

(art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 OITE-PT)

I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.

Art. 4 Riserva d’uso per la carne proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

(art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT)

La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue: «La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»

Art. 5 Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali

(art. 13 e 39 lett. a OITE-PT)

Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.

Art. 64 Obbligo del controllo veterinario di confine

(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)

Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 5 , nel regolamento delegato (UE) 2021/630 6 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 7 .

Art. 7 Identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali

(art. 20 e 39 lett. d OITE-PT)

Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.

Art. 8 Certificati sanitari

(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.

Art. 9 Stazioni di quarantena

(art. 85 cpv. 1 lett. a OITE-PT)

I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.

Art. 10 Posti d’ispezione frontalieri

(art. 96 cpv. 2 OITE-PT)

I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.

Art. 11 Adeguamento degli allegati

L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 8 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 19

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione

  1. Direttiva 96/22/CE

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE, GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9

  1. Regolamento (CE) n. 999/2001

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/918, GU L, 2024/918, 26.3.2024.

  1. Regolamento (CE) n. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

  1. Decisione 2002/805/CE

Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.

  1. Decisione 2002/994/CE

Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1016, GU L 136 del 24.5.2023, pag. 75.

  1. Decisione 2003/459/CE

Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.

  1. Regolamento (CE) n. 2160/2003

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/429, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

  1. Decisione 2004/225/CE

Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.

  1. Regolamento (CE) n. 852/2004

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

  1. Regolamento (CE) n. 853/2004

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1449, GU L, 2025/1449, 29.10.2025.

  1. Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

  1. Decisione 2005/290/CE

Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

  1. Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/205, GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63.

  1. Regolamento (CE) n. 2074/2005

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

  1. Decisione 2006/27/CE

Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.

  1. Decisione 2006/146/CE

Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

  1. Decisione 2006/199/CE

Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.

  1. Decisione 2007/453/CE

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2208, GU L, 2025/2208, 4.11.2025.

  1. Decisione 2007/642/CE

Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.

  1. Regolamento (CE) n. 1252/2008

Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.

  1. Regolamento (CE) n. 1069/2009

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

  1. Decisione 2010/381/UE

Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1774, GU L 271 del 6.10.2016, pag. 7.

  1. Regolamento (UE) n. 142/2011

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2181, GU L, 2025/2181, 30.10.2025.

  1. Regolamento (UE) n. 576/2013

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 20245/822, GU L, 2024/822, 6.3.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130, GU L, 2024/1130, 26.4.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE, versione della GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32.

  1. Regolamento (UE) 2016/429

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/692

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/119, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/158, GU L 26 del 7.2.2022, pag. 1.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/318, GU L, 2026/318, 20.2.2026.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/516, GU L 71 del 9.3.2023, pag. 27.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/318, GU L, 2026/318, 20.2.2026.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/425, GU L, 2026/425, 20.2.2026.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/187, GU L, 2026/187, 29.1.2026.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, versione della GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 54; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/360, GU L, 2024/360, 25.1.2024.

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/575

Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208, versione della GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 69.

  1. Regolamento delegato (UE) 2022/2292

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/637, GU L, 2025/637, 29.4.2025.

  1. Regolamento delegato (UE) 2023/905

Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, versione della GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2463

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare al regolamento (CE) n. 2073/2005, versione della GU L, 2024/2463, 13.9.2024

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici, versione della GU L, 2024/2598, 7.10.2024.

Allegato 210

(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/692 11 .

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Allegato 312

(art. 3)

Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari

I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE‑PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento:

  1. Certificato per la spedizione o il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV capoverso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/201113.
  2. Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo lʼallegato XV capoverso 3 (F) del regolamento (UE) n. 142/2011.
  3. Certificato per la spedizione o il transito di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d’allevamento secondo l’allegato XV capo 4 lettera C del regolamento (UE) n. 142/2011; per prodotti animali che comportano rischi elevati di epizoozie e di igiene delle derrate alimentari non si intendono tuttavia prodotti sanguigni per i quali non si applicano le condizioni di cui alla nota a piè di pagina 4 del certificato.
  4. Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo lʼallegato XV capoverso 8 del regolamento (UE) n. 142/2011.
  5. Certificato per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 10 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011.
  6. Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 14 (A) del regolamento (UE) n. 142/2011.
  7. Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 14 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011.
  8. Modello di dichiarazione per la dichiarazione dellʼimportatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼallegato XV capoverso 16 del regolamento (UE) n. 142/2011.
  9. Certificato per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼallegato XV capoverso 18 del regolamento (CE) n. 142/2011.
  10. Certificato per la spedizione di gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell’industria fotografica secondo l’allegato XV capo 19 del regolamento (UE) n. 142/2011.

Allegato 414

(art. 5)

Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali

I. Non possono essere importati o fatti transitare:

  1. sottoprodotti di origine animale nonché sperma, ovuli ed embrioni destinati alla riproduzione per i quali è prescritto un controllo veterinario di confine secondo l’articolo 6, ad eccezione degli alimenti destinati a fini medici speciali per gli animali di cui alla cifra III numero 1; e
  2. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui alla cifra II e dell’importazione di cui alla cifra III numero 4:

Voce di tariffa

Designazione

Campo di applicazione

  1. ex capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Tutte, ad eccezione delle cosce di rana

  1. 0401–0406

Latte e derivati del latte

Tutti

  1. 0504

Budella, vesciche e stomaci di animali
diversi dai pesci

Tutti

  1. 1501

Grassi di maiale, compreso lo strutto,
e grassi di volatili

Tutti

  1. 1502

Grassi di animali della specie bovina,
ovina o caprina

Tutti

  1. 1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo

Tutti

  1. 1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni

Tutti

  1. 1601

Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Tutti

  1. 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Tutte

  1. 1702.1100
  2. 1702.1900

Lattosio e sciroppo di lattosio

Tutti

  1. ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 1902

Paste alimentari come spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli o cannelloni; cuscus

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 1905 90

Pane e altri prodotti di panetteria comuni, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 2004, ex 2005

Ortaggi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 2105

Gelati

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

  1. ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

II. Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari:

  1. ...
  2. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali;
  3. le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne o preparati a base di carne:1.paste alimentari,2.pane, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria,3.cioccolato,4.prodotti dolciari, compresi i dolciumi,5.olive ripiene di pesce,6.complementi alimentari confezionati per i consumatori finali che non contengono prodotti non trasformati di origine animale;
  4. altri prodotti composti se:–non contengono carne, prodotti a base di carne, latte né prodotti a base di latte, e–sono composti per meno della metà da ovoprodotti o prodotti della pesca.

III. I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito:

Prodotto

Provenienza

Condizioni

  1. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l’uomo e gli animali se:–prima dell’apertura i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;–si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale;–la confezione è integra, a meno che non venga attualmente utilizzata; e–i prodotti sono destinati all’impiego da parte dei passeggeri o degli animali da compagnia.

Isole Faeröer, Groenlandia

Al massimo 10 kg per persona risp. per animale trasportato

Altri Paesi terzi

Al massimo 2 kg per persona risp. per animale trasportato

  1. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.

Isole Faeröer,
Groenlandia

Senza limitazioni di peso

Altri Paesi terzi

Al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona

  1. Derrate alimentari non elencate alla cifra I, II o III numeri 1 e 2, come
    uova, miele, cosce di rana, gelatina, lumache terrestri (non vive), insetti (non vivi) o collagene.

Isole Faeröer,
Groenlandia

Al massimo 10 kg per
persona

Altri Paesi terzi

Al massimo 2 kg per persona

  1. Derrate alimentari elencate alla
    cifra I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all’alimentazione degli animali da compagnia.

Isole Faeröer,
Groenlandia

Al massimo 10 kg per
persona

Allegato 515

(art. 7)

Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali

Atto normativo dell’UE

Disposizioni determinanti

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024.

Allegato II

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023.

Allegato XIV

Allegato 616

(art. 8)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea

  1. I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.
  2. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.
  3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
  4. I certificati sanitari devono essere composti di:a.un unico foglio;b.diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppurec.una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).
  5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.
  6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.
  7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

2 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica
trasmessi mediante TRACES

  1. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.
  2. I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

3 Certificati sostitutivi

  1. L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:a.contiene errori di scrittura;b.è danneggiato; oppurec.è stato smarrito.
  2. Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.
  3. Il certificato sostitutivo:a.fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;b.è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;c.reca la data in cui è stato rilasciato; edd.è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.

Allegato 7

(art. 9)

Requisiti per le stazioni di quarantena

  1. Le stazioni di quarantena devono:a.essere poste sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale; eb.essere sufficientemente lontane da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione.
  2. Esse devono disporre:a.di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto nonché il controllo, lʼapprovvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare;b.di locali sufficientemente ampi per il ricovero degli animali, nonché di spogliatoi, docce e bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;c.di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;d.di impianti e attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;e.di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; ef.di prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione.

Allegato 817

(art. 10)

Requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti

1 Requisiti generali per i locali, le installazioni e gli impianti
dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti

  1. I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti devono disporre:a.di locali, compresi uffici, locali comuni e capacità d’archivio, zone, installazioni e impianti idonei al tipo e alla quantità delle partite da sdoganare;b.di locali, zone, installazioni e impianti che consentano di effettuare controlli ufficiali di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero;c.di locali o zone coperti riservati allo scarico degli animali o dei prodotti animali;d.di locali d’ispezione o di zone d’ispezione;e.di locali di ricovero o zone di ricovero per gli animali o di locali o zone di magazzinaggio per i prodotti animali, comprendenti celle frigorifere, se sono necessarie per la categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero;f.di accesso ai servizi igienici dotati di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani, utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali;g.di attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite;h.di attrezzature per la pulizia e la disinfezione e di istruzioni per il loro uso o un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da società indipendenti dal posto d’ispezione frontaliero;i.di attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e contenitori idonei al loro trasporto;j.di attrezzature che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES;k.di servizi di laboratorio che siano in grado di effettuare analisi dei campioni prelevati;l.di piani che garantiscano, all’occorrenza, la disponibilità di altri locali, zone, installazioni, impianti o servizi per poter adottare misure in caso di sospetto di partite non conformi o partite che rappresentano un rischio;m.di piani per garantire che le partite siano sdoganate in conformità alle disposizioni ed evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata;n.di piani per evitare l’introduzione di malattie in Svizzera.
  2. I locali d’ispezione devono essere dotati:a.di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare;b.di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;c.di un sistema di drenaggio adeguato;d.di luce naturale o artificiale adeguata.
  3. Le zone d’ispezione devono essere facili da pulire ed essere dotate:a.di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;b.di un sistema di drenaggio adeguato;c.di luce naturale o artificiale adeguata;
  4. I locali d’ispezione o zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere inoltre dotati di:a.un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;b.attrezzature di campionamento;c.nastro adesivo e sigilli numerati o etichette autoadesive chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità;d.attrezzature per la pesatura delle partite.
  5. Laddove necessario, devono essere disponibili le istruzioni dettagliate sul campionamento per l’analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio.
  6. I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.

2 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
per il controllo degli animali

  1. Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli animali devono disporre:a.di una propria corsia di accesso o di altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico;b.di attrezzature per l’alimentazione e l’abbeveraggio degli animali;c.di locali d’ispezione o zone d’ispezione provvisti di attrezzature di contenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici;d.di installazioni progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza;e.spogliatoi con docce utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali.
  2. I locali e le zone di scarico devono essere sufficientemente ampi, luminosi e ventilati.

3 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
per il controllo dei prodotti animali

  1. Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei prodotti animali devono disporre:a.di locali o zone per immagazzinare i prodotti animali alla temperatura appropriata a ciascuna categoria, in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio o in attesa dell’esito dei controlli;b.di spogliatoi utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali.
  2. I locali d’ispezione o le zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere dotati di:a.un termometro per misurare la temperatura di superficie e interna dei prodotti animali;b.attrezzature di scongelamento.
  3. I locali e le zone d’ispezione nonché i locali e le zone di magazzinaggio destinati alle derrate alimentari di origine animale non possono essere utilizzati per altri prodotti animali.
  4. In deroga al numero 3.3, il servizio veterinario di confine può utilizzare i locali e le zone ivi menzionate in modo combinato per le derrate alimentari di origine animale e altri prodotti animali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:a.l’USAV effettua una valutazione dei rischi che mostri come evitare una contaminazione incrociata;b.il servizio veterinario di confine attua a tal fine le necessarie misure;c.le partite di prodotti animali non imballati devono essere sdoganate in tempi distinti dalle altre partite imballate e non imballate. Tra uno sdoganamento e l’altro, i locali e le zone sono, se necessario, puliti e disinfettati.
  5. Il servizio veterinario di confine può consentire a terzi, sotto la sua vigilanza, di utilizzare locali o zone di magazzinaggio commerciali, a condizione che si trovino in prossimità del posto d’ispezione frontaliero e nell’area di competenza della stessa autorità doganale.
  6. I prodotti animali immagazzinati in locali o zone di magazzinaggio commerciali devono essere immagazzinati in condizioni igieniche e adeguatamente identificati. Inoltre, in caso di rischio di polizia epizootica o di igiene delle derrate alimentari, essi devono essere tenuti in un locale separato e chiudibile a chiave o in zone separate da tutti gli altri prodotti immagazzinati nei locali e nelle zone di magazzinaggio commerciali.
  7. Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i locali e le zone destinati al controllo di prodotti animali.