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919.117.71 OSIAgr

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 164 a capoverso 2, 164 b capoverso 2, 165 c capoverso 3 lettera d, 165 g , 177, 181 capoverso 1 bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale;
visto l’articolo 45 c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966 3 sulle epizoozie, 4

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione:

  1. sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art. 165c LAgr);
  2. sistema d’informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr);
  3. sistema d’informazione geografica (art. 165e LAgr);
  4. 5 sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr);
  5. 6 sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f bis LAgr);
  6. sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo;
  7. portale Internet Agate;
  8. sistema di supporto decisionale.

Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.

Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.

Sezione 2 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

Art. 2 Dati

Il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati:

  1. i dati aziendali di cui all’allegato 1 numero 1;
  2. i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
  3. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.

Art. 3 Acquisizione dei dati

I Cantoni acquisiscono i dati.

Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:

  1. dati aziendali: correntemente;
  2. dati strutturali: una volta l’anno;
  3. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l’anno.

Art. 4 Termini per la trasmissione dei dati

I Cantoni trasmettono i dati all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:

  1. dati aziendali aggiornati: una volta la settimana;
  2. dati strutturali:1.una volta la settimana, con trasmissione di tutti i dati entro il 31 luglio,2.dati rettificati di cui al numero 1: entro il 31 ottobre,3.dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
  3. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l’anno successivo: entro il 31 ottobre;
  4. dati sui pagamenti diretti, esclusi i dati sui contributi d’estivazione e di transizione:1.entro il 31 ottobre,2.dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
  5. dati sui contributi d’estivazione e di transizione: entro il 31 dicembre.

I dati di cui alle lettere b numero 3, d numero 2 ed e devono essere trasmessi contemporaneamente.

Art. 5 Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione

I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

  1. Ufficio federale di statistica;
  2. Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese;
  3. Istituto di virologia e immunologia;
  4. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7;
  5. 8
  6. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
  7. Servizio di accreditamento svizzero;
  8. 9 Ufficio federale del servizio civile.

Art. 5a10 Collegamento con altri sistemi d’informazione

I seguenti sistemi d’informazione possono accedere ai dati sulle aziende e sugli animali contenuti in AGIS:

  1. il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201811 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
  2. i sistemi d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), per i risultati di controlli e analisi (ARES) e sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202212 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).

Sezione 3 Sistema d’informazione per i dati sui controlli

Art. 6 Dati

Il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:

  1. le informazioni sul gestore e quelle sull’azienda di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
  2. i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
  3. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.1;
  4. i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all’allegato 2 numeri 1 e 2;
  5. 13 le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all’allegato 2 numero 3;
  6. 14

Art. 7 Acquisizione dei dati

I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti. 15

Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.

Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 16 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC). 17

Art. 8 Termini per la registrazione dei dati

I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:

  1. dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:1.in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,2.in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;
  2. dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori dell’ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;
  3. 18 dati di cui all’articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.

Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente. 19

Art. 920 Collegamento ad altri sistemi d’informazione

Acontrol può accedere ai dati di AGIS di cui all’articolo 6 lettere a–c.

Esso può accedere ai dati contenuti nei sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko secondo l’O-SIFA 21 .

I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di Acontrol.

Sezione 4 Sistema d’informazione geografica

Art. 10 Dati

Il sistema d’informazione geografica (SIG) contiene i seguenti geodati:

  1. geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 1;
  2. geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 2;
  3. altri geodati a sostegno dell’esecuzione della LAgr di cui all’allegato 3 numero 3.

Art. 11 Acquisizione dei dati

L’UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all’articolo 10 lettere a e c.

I Cantoni acquisiscono una volta l’anno i dati di cui all’articolo 10 lettera b.

I Cantoni possono delegare l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 10 lettera b ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 12 Registrazione e trasmissione dei dati

I Cantoni registrano e trattano i geodati di cui all’articolo 10 lettera b nei propri sistemi d’informazione geografica.

Essi forniscono i geodati definitivi all’UFAG entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.

La trasmissione dei dati avviene secondo i modelli di geodati validi e le prescrizioni tecniche dell’UFAG. 22

Art. 13 Collegamento ad altri sistemi d’informazione

I dati nel SIG dell’UFAG possono essere collegati con i dati di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2.

I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di GIS secondo l’O-SIFA 23 . 24

Sezione 5 Sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive

Art. 14 Dati

Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

  1. 25 i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, ritirano o importano tali prodotti;
  2. 26 i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, riprendono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 1° novembre 202327 sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47a capoversi 1, 2 e 2bis dell’ordinanza del 26 ottobre 201128 sugli alimenti per animali;
  3. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un’altra persona, sull’utilizzatore;
  4. 29 i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
  5. 30 i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera a presso le persone di cui alla lettera c, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
  6. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull’utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all’articolo 82c dell’ordinanza del 23 ottobre 201331 sui pagamenti diretti (OPD).

Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3 a .

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati

L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.

Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:

  1. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a un’impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili prodotti da un’impresa o da un gestore;
  2. 32 i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura, ripresa o importazione in riferimento al prodotto.

Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano i dati sull’utilizzatore incaricato. 33

Le imprese e le persone che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.

I gestori e gli utilizzatori di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera e.

Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

  1. registrazione diretta nel SI GSN;
  2. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI GSN; oppure
  3. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI GSN.

Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e delle persone di cui ai capoversi 2–4.

La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

L’autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere c, d ed e relativi a un anno civile entro il 31 marzo dell’anno seguente.

Art. 1634 Collegamento ad altri sistemi d’informazione

I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN, AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 1993 35 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

Sezione 5a Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari

Art. 16a Dati

Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

  1. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 201036 sui prodotti fitosanitari (OPF);
  2. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un’altra persona, sull’utilizzatore;
  3. i dati sulle imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;
  4. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 OPF;
  5. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1bis OPF, segnatamente nell’ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);
  6. 37 i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi principi attivi;
  7. 38 i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b, con i rispettivi principi attivi.

Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3 b .

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati

L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettera a. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.

Le imprese e le persone di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:

  1. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un’impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore;
  2. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all’articolo 16acapoverso 1 lettera d.

Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull’utilizzatore incaricato. 39

Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettera e.

Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

  1. registrazione diretta nel SI IPF;
  2. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI IPF; oppure
  3. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI IPF.

Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.

La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente. 40

Art. 16c41 Collegamento ad altri sistemi d’informazione

I dati di cui all’articolo 16 a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 1993 42 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

Sezione 6 Altri sistemi d’informazione

Art. 17 Sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo

L’UFAG gestisce un sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo (eMapis). Tale sistema viene utilizzato dalle autorità preposte all’esecuzione per la concessione di aiuti finanziari nell’ambito delle misure sociali collaterali (titolo quarto LAgr) e dei miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr).

EMapis contiene:

  1. le indicazioni sul richiedente;
  2. i dati aziendali e sul progetto;
  3. i dati finanziari, in particolare il calcolo del sostegno e il rispettivo importo.

Art. 18 Acquisizione dei dati delle domande per eMapis

I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 17 capoverso 2.

Essi registrano i dati direttamente in eMapis.

Art. 19 Collegamento di eMapis ad altri sistemi d’informazione

Per la verifica dei dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati dati provenienti da AGIS.

Art. 2043 Portale Internet Agate

L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).

Art. 20a44 Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate

Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM 45 ) del portale Internet Agate effettua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.

Esso tratta i dati delle seguenti persone:

  1. gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 199846 sulla terminologia agricola;
  2. detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 199547 sulle epizoozie;
  3. proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie;
  4. persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all’obbligo di notifica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza alimentare;
  5. collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;
  6. altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori.

Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 19 ottobre 2016 48 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.

L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve:

  1. rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e
  2. fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell’amministrazione della loro azienda agricola o detentrice di animali.

Per sistemi d’informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.

Art. 2149 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate

Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20 a capoverso 2 lettere a e b da AGIS.

L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate o possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.

Art. 2250 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate

L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l’esecuzione.

Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM.

Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20 a capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.

Art. 22a51

Art. 23 Sistema di supporto decisionale

L’UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.

L’UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:

  1. garantire l’esecuzione della LAgr e verificare l’efficacia dei provvedimenti;
  2. rendere conto dell’utilizzo dei fondi;
  3. sostenere l’evoluzione della politica agricola;
  4. sostenere l’allestimento di statistiche e pubblicazioni.

Sezione 7 Disposizioni comuni

Art. 24 Istruzioni sull’acquisizione e la trasmissione di dati

L’UFAG emana, d’intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:

  1. il periodo di acquisizione;
  2. la portata e i contenuti dell’acquisizione dei dati;
  3. i formati dei dati per la loro trasmissione.

Nei settori non di competenza dell’UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.

Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell’UFAG.

Art. 25 Qualità e rettifica dei dati

I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.

I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d’informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.

Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze

La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.

Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all’articolo 114 OPD 52 . 53

Art. 27 Pubblicazione di dati

L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.

A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1 bis e 1 ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10, 14 e 16 a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni. 54

55

56

L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.

Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale. 57

Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 dell’O-SIFA 58 . 59

L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 2011 60 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996 61 sull’accreditamento e sulla designazione. 62

Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:63

  1. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
  2. gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.64

Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati

I dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.

Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:

  1. dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;
  2. altri dati: 30 anni.

I dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell’acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.

I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.

Se l’UFAG non è competente per l’archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all’Archivio federale.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 dicembre 1998 65 sui dati agricoli è abrogata.

Art. 30 Modifica di altri atti normativi

66

Art. 31 Disposizioni transitorie

Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all’articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014.

I dati di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI) 67 sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.

Art. 32 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Gli articoli 17–19 entrano in vigore il 1° luglio 2015.

Allegato 168

(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 cpv. 1 lett. c, 16 a cpv. 1 lett. b e 27 cpv. 5)

1. Dati aziendali

1.1 Informazioni sul gestore
  1. Numero personale cantonale
  2. Nome, recapito per la spedizione e comune di domicilio della persona o comune in cui ha sede la società di persone
  3. Numero di telefono, indirizzo e-mail
  4. Anno di nascita del gestore o anno di costituzione della persona giuridica
  5. Attività professionale principale
  6. Forma giuridica
  7. Lingua
1.2 Informazioni sull’azienda
  1. Numeri d’identificazione della rispettiva forma di azienda: numero cantonale dell’azienda, numero d’identificazione nel registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS), numero d’identificazione delle imprese (IDI), numero per la banca dati sul traffico di animali (numero BDTA)
  2. Forme di azienda e di comunità (incluso il numero di aziende associate)
  3. Indirizzo della forma di azienda
  4. Coordinate della forma di azienda
  5. Altitudine della forma di azienda in m s.l.m.
  6. Appartenenza territoriale o alla zona
  7. Informazioni sulle specie animali

2. Dati strutturali

2.1 Informazioni sull’utilizzo della superficie aziendale
  1. Superficie coltiva (superficie coltiva aperta e prati artificiali)
  2. Superficie permanentemente inerbita
  3. Superfici con colture perenni
  4. Superficie con colture coltivate tutto l’anno al coperto
  5. Altre superfici all’interno della superficie agricola utile
  6. Superfici fuori della superficie agricola utile
  7. Dati sulla particella concernenti segnatamente la declività e il tipo di gestione: agricoltura biologica, produzione estensiva e promozione della biodiversità
2.2 Informazioni sugli animali
  1. Animali tenuti per categoria di animali (per classe di età o di peso), inclusi api e animali acquatici (effettivo medio ed effettivi del giorno di riferimento secondo l’articolo 108 dell’OPD69)
  2. Tipo di detenzione/forma di produzione
  3. Numero e categorie degli animali estivati, durata dell’estivazione
2.3 Dati generali
  1. Numero di persone impiegate, secondo il sesso, la categoria e il grado di occupazione
  2. Quantità di zucchero disciplinate contrattualmente e consegnate
2.4 Vendita diretta
  1. Dati sulla vendita diretta

3. Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti

3.1 Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti
  1. Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui all’articolo 97 OPD
  2. Dati sugli organi di controllo di cui all’articolo 97 OPD
3.2 Dati sui pagamenti diretti
  1. Tipo di contributi per gestore e azienda
  2. Importo dei contributi per gestore e azienda
  3. Dati di base per il calcolo dei contributi, inclusi i risultati intermedi
  4. Riduzioni di contributi in franchi e con indicazione della base legale della riduzione secondo l’OPD
  5. Restituzioni e versamenti di contributi degli anni precedenti in franchi

Allegato 270

(art. 6 lett. d–f, 27 cpv. 5)

Dati sui controlli

1 Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC71 e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 dell’ordinanza del 27 maggio 202072 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
  1. Identificazione dell’unità aziendale controllata
  2. Contenuto del controllo (una o più rubriche di controllo)
  3. Data del controllo
  4. Ente di controllo
  5. Motivo del controllo
  6. Tipo di controllo (con o senza preavviso)
  7. Stato del controllo (stato della registrazione dei risultati e delle misure)
2 Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 OPCNP
  1. Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità/ portata, recidiva e gravità
  2. Elementi di una rubrica di controllo non controllati e inesatti
3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d’applicazione dell’OCoC e la produzione primaria vegetale secondo l’ordinanza del 23 novembre 200573 concernente la produzione primaria
  1. Misure amministrative generali
  2. Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi
  3. Procedure penali avviate

Allegato 374

(art. 10, 27 cpv. 5)

Geodati

1 Geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo l’allegato 1 dell’OGI75
  1. Limiti delle zone agricole di cui all’ordinanza del 7 dicembre 199876 sulle zone agricole (149.1)
  2. Zone declive (152.1)
  3. Vigneti in zone declive (152.2)
2 Geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi
  1. Catasto viticolo (151.1)
  2. Superfici utili (153.1)
  3. Perimetro Vigneti in zone terrazzate (153.2)
  4. Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II (153.3)
  5. Superfici per la promozione della biodiversità interconnessione (153.4)
  6. Perimetro SAU e superfici d’estivazione (153.5)
  7. Unità di gestione (153.6)
  8. Elementi con qualità del paesaggio (153.8)
3 Altri geodati a supporto dell’esecuzione della LAgr
  1. Carta delle attitudini climatiche per l’agricoltura secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.1)
  2. Carta digitale delle attitudini dei suoli della Svizzera secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.2)
  3. Registro delle denominazioni d’origine (DOP) e delle indicazioni geografiche secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (150)
  4. Dati ufficiali di misurazione nonché riprese aeree dell’Ufficio federale di topografia
  5. Carta del rischio d’erosione

Allegato 3a77

(art. 14 cpv. 2)

Dati sul SI GSN

1 Numeri d’identificazione delle imprese
  1. Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede, fornisce, riprende o ritira sostanze nutritive (unità legale)
  2. Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)
2 Indirizzo dell’unità legale e locale
  1. Nome dell’impresa
  2. Recapito per la spedizione
  3. Via
  4. NPA
  5. Luogo
  6. Lingua per la corrispondenza
3 Contatto
  1. Numero di telefono
  2. Indirizzo e-mail
4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive
  1. Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio
  2. Alimenti per animali incluso il foraggio di base
  3. Materiali apportati di origine agricola
  4. Materiali apportati di origine non agricola
5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro, sull’utilizzo e sull’importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte
  1. Fornitore e utilizzatore
  2. Denominazione del prodotto
  3. Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro, dell’utilizzo o dell’importazione
  4. Quantità ceduta, fornita, ripresa, ritirata o importata
  5. Dati sui quantitativi di sostanze nutritive
  6. Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive
  7. Imprese e persone che importano prodotti contenenti sostanze nutritive

Allegato 3b78

(art. 16 a cpv. 2)

Dati sul SI IPF

1 Numeri d’identificazione
1.1 Numeri d’identificazione delle imprese
  1. Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)
  2. Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)
1.2 Numero d’identificazione dell’utilizzatore
  1. Numero d’identificazione dell’impresa (IDI), a condizione che l’utilizzatore disponga di un IDI
  2. Numero personale dell’utilizzatore
2 Indirizzo
2.1 Indirizzo dell’unità legale e locale
  1. Nome dell’impresa
  2. Recapito per la spedizione
  3. Via
  4. NPA
  5. Luogo
  6. Lingua per la corrispondenza
2.2 Indirizzo dell’utilizzatore (indirizzo professionale)
  1. Cognome dell’utilizzatore
  2. Nome dell’utilizzatore
  3. Via
  4. NPA
  5. Luogo
  6. Lingua per la corrispondenza
3 Contatto dell’impresa e dell’utilizzatore
  1. Numero di telefono
  2. Indirizzo e-mail
4 Dati sull’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari
  1. Denominazione del prodotto fitosanitario
  2. Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)
  3. Data dell’immissione sul mercato
  4. Quantitativo immesso sul mercato
  5. Utilizzatore (impresa o persona)
  6. Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate
5 Dati sull’utilizzo di prodotti fitosanitari
  1. Denominazione del prodotto fitosanitario
  2. Data dell’utilizzo
  3. Quantitativo utilizzato
  4. Superficie trattata
  5. Pianta utile o oggetto trattato

Allegato 479

(art. 20 cpv. 2)

Dati utente in Agate

1 Numeri d’identificazione
  1. Numero Agate
  2. Numero personale cantonale
2 Indirizzo
  1. Cognome
  2. Nome
  3. Via
  4. NPA
  5. Luogo
  6. Lingua per la corrispondenza
3 Contatto
  1. Telefono (fisso o cellulare)
  2. Indirizzo e-mail
4 Data di nascita
5 Organizzazione o Ufficio
6 Diritti di accesso generali o specifici secondo il sistema d’informazione