L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.
A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1 bis e 1 ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10, 14 e 16 a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni.
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L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.
Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.
Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 dell’O-SIFA .
L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione.
Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:
- persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
- gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.