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919.118

Ordinanza
concernente l’analisi della sostenibilità
in agricoltura

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 a capoverso 2, 6 b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr), 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’analisi della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità;
  2. gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive; e
  3. i metodi per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo nonché dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari;
  4. 3 la fornitura di dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili nonché l’utilizzo dei dati; e
  5. 4 la fornitura di dati per il monitoraggio agroambientale regionale e aziendale nonché l’utilizzo dei dati.5

L’analisi considera le ripercussioni economiche, ecologiche e sociali della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura. È effettuata periodicamente.

La verifica e l’analisi dei provvedimenti di politica agricola da parte di istituzioni di ricerca pubbliche e da parte di terzi sono indennizzate entro i limiti di credito approvati. 6

Art. 2 Settori e strumenti d’analisi

Sono oggetto dell’analisi:7

  1. il settore agricolo nel suo insieme;
  2. 8 singole aziende agricole sulla base di un campione rappresentativo;
  3. le regioni;
  4. i provvedimenti di politica agricola.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) si fonda sugli strumenti d’analisi seguenti:9

  1. il conto economico dell’agricoltura;
  2. gli indicatori ecologici e sociali;
  3. i dati contabili di un campione di aziende agricole di riferimento;
  4. dati amministrativi;
  5. censimenti e inchieste;
  6. simulazioni e calcoli teorici;
  7. studi scientifici.

L’UFAG 10 si avvale delle valutazioni effettuate dalle stazioni di ricerche agronomiche. Può avvalersi della collaborazione di altri servizi federali o di organizzazioni private.

Sezione 2 Analisi della situazione economica

Art. 3 Settore agricolo

Per analizzare la situazione economica del settore agricolo, l’UFAG si basa prevalentemente sul conto economico dell’agricoltura.

Art. 411 Valutazione della situazione economica delle singole aziende

Per analizzare i risultati delle aziende di riferimento, l’UFAG utilizza i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili di cui al numero 09.41 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 2025 12 sulla statistica federale. 13

A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile e analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.

Art. 5 Determinazione del reddito del lavoro agricolo

Il reddito del lavoro agricolo determinante per l’analisi è calcolato in funzione del reddito ottenuto da una persona occupata a tempo pieno nell’agricoltura. Le persone occupate a tempo parziale sono conteggiate in base al tempo di lavoro che dedicano all’azienda (base: 280 giornate di lavoro). Una persona non può contare per più di una unità di lavoro.

Il reddito del lavoro agricolo corrisponde al reddito agricolo dedotto un interesse sul capitale proprio investito. Si applica il tasso d’interesse medio delle obbligazioni federali.

Art. 6 Salario comparabile

Il salario comparabile è determinato in base ai risultati dell’inchiesta sulla struttura dei salari effettuata ogni due anni dall’UFAG di statistica e in base all’indice di evoluzione dei salari.

Il salario comparabile corrisponde alla media dei salari di tutti gli impiegati attivi nei settori secondario e terziario. Comprende il salario annuale lordo standardizzato, così come i pagamenti speciali e la tredicesima.

Il salario degli impiegati a tempo parziale è convertito nel salario annuale corrisposto per un impiego a tempo pieno.

Art. 7 Analisi regionale

La situazione economica dell’agricoltura è analizzata anche regionalmente.

Le regioni considerate corrispondono alle zone o ai gruppi di zone definiti nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 14 sulle zone agricole.

Art. 7a15 Dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili

Per monitorare la situazione reddituale delle singole aziende nell’agricoltura ogni anno Agroscope seleziona in modo causale un campione rappresentativo di aziende agricole (campione Situazione reddituale).

Il campione Situazione reddituale è rappresentativo se consente di fare affermazioni statisticamente fondate per tutta la Svizzera e per le singole regioni agricole, come le regioni di pianura, collinare e di montagna.

Per valutare la redditività dei singoli rami aziendali ogni anno Agroscope seleziona un campione di aziende agricole (campione Conduzione aziendale).

Art. 7b16 Collegamento e trasmissione dei dati contabili delle singole aziende

Agroscope comunica ai gestori che la loro azienda è stata selezionata per la fornitura di dati. Se il gestore acconsente alla fornitura di dati, questi vengono trasmessi ad Agroscope in forma pseudonimizzata per valutazione.

Agroscope informa i gestori che i loro dati contabili possono essere:

  1. collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione;
  2. trasmessi a scopo di studio, ricerca e formazione a:1.scuole universitarie e istituzioni di ricerca,2.terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.

I gestori sono indennizzati per la fornitura di dati valutabili.

Sezione 3 Analisi secondo criteri ecologici e sociali

Art. 8 Prestazioni ambientali e ripercussioni sull’ambiente

L’UFAG analizza periodicamente lo sviluppo delle prestazioni ecologiche delle aziende agricole, anche nel settore della protezione degli animali, e le ripercussioni dell’agricoltura sulle basi vitali naturali.

L’UFAG analizza le ripercussioni quantitative e qualitative della politica agricola sulla base di indicatori ecologici nazionali, regionali e aziendali. Questi indicatori devono essere applicabili alle norme internazionali.

Art. 9 Indicatori agroecologici

Per l’analisi ecologica l’UFAG si fonda sui seguenti indicatori:

  1. utilizzazione di sostanze e di energia;
  2. emissioni di sostanze nocive per l’ambiente;
  3. capacità produttiva del suolo;
  4. biodiversità;
  5. tenuta di animali da reddito.

L’UFAG elabora gli indicatori in collaborazione con altri uffici federali, con le cerchie interessate e con altre istituzioni.

Art. 9a17 Dati per il monitoraggio agroambientale regionale e aziendale

Agroscope effettua un monitoraggio agroambientale regionale e aziendale. Per tale monitoraggio si fonda sui dati disponibili e quelli provenienti da inchieste e da sistemi d’informazione sulla gestione agricola.

Le forniture di dati per il monitoraggio agroambientale sono volontarie. Agroscope informa i gestori che i dati delle singole aziende possono essere:

  1. collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione e altri dati non personali;
  2. trasmessi, in forma pseudonimizzata, a scopo di studio, ricerca e formazione a:1.scuole universitarie e istituzioni di ricerca,2.terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.

Le forniture di dati sono indennizzate come segue:

  1. i gestori di sistemi d’informazione sulla gestione agricola ricevono un indennizzo per il dispendio iniziale e uno per ogni serie di dati aziendali fornita;
  2. i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno civile.

Agroscope definisce l’interfaccia per la trasmissione dei dati provenienti da sistemi d’informazione sulla gestione agricola.

Può definire la dimensione massima del campione per i dati di cui al capoverso 2.

Art. 10 Analisi della situazione sociale

L’UFAG analizza l’evoluzione delle strutture agricole e delle condizioni sociali nell’agricoltura considerando in particolare i compiti di interesse generale che essa è chiamata a svolgere.

Osserva e analizza l’evoluzione dei relativi indicatori.

Sezione 3a Perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura e rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari

Art. 10a Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo

Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue:

  1. 18 azoto: di almeno il 15 per cento;
  2. fosforo: di almeno il 20 per cento.

Art. 10b Metodo per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo

Per calcolare le perdite di azoto e di fosforo di cui all’articolo 10 a si utilizza un metodo di bilancio nazionale input-output per l’agricoltura svizzera. È determinante il metodo di calcolo descritto nella pubblicazione «Bilancio delle sostanze nutritive dell’agricoltura svizzera per gli anni 1975–2018» 19 .

Art. 10c Metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari

I rischi di cui all’articolo 6 b LAgr sono determinati addizionando i rischi correlati all’utilizzo dei singoli principi attivi.

Sono calcolati valori di rischio per ogni principio attivo. Il calcolo avviene come segue:

  1. per le acque superficiali e per gli habitat seminaturali: in base alla quantità del principio attivo che durante l’applicazione può potenzialmente finire in tali ambienti e in base alla tossicità del principio attivo;
  2. per le acque sotterranee: in base alla quantità dei metaboliti del principio attivo che durante l’applicazione può potenzialmente finire nelle acque sotterranee.

I rischi sono calcolati annualmente per principio attivo come segue:

  1. per le acque superficiali: moltiplicando il valore di rischio per gli organismi acquatici per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione dipendente dalle condizioni d’uso;
  2. per gli habitat seminaturali: moltiplicando il valore di rischio per gli organismi non bersaglio per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione dipendente dalle condizioni d’uso;
  3. per le acque sotterranee: moltiplicando il valore di rischio correlato al potenziale carico di metaboliti nelle acque sotterranee per la superfice trattata.

Sezione 4 Rapporto

Art. 11

Ogni anno l’UFAG redige e pubblica un rapporto che espone i risultati dell’analisi dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità.

I diversi settori di osservazione e di analisi possono essere oggetto di pubblicazioni particolari.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.