I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:
- superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m23;
- larghezza, incluso un margine idoneo: 10–12 metri;
- età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10–20 anni.
Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.