Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:
- cervo
- dal 1° febbraio al 31 luglio
- cinghiale
- dal 1° febbraio al 30 giugno
- daino, cervo Sika e muflone
- dal 1° febbraio al 31 luglio
- capriolo
- dal 1° febbraio al 30 aprile
- camoscio
- dal 1° gennaio al 31 luglio
- lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico
- dal 1° gennaio al 30 settembre
- marmotta
- dal 16 ottobre al 31 agosto
- volpe
- dal 1° marzo al 15 giugno
- tasso
- dal 16 gennaio al 15 giugno
- martora e faina
- dal 16 febbraio al 31 agosto
- fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia
- dal 1° dicembre al 15 ottobre
- colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia
- dal 16 febbraio al 31 luglio
- fagiano comune
- dal 1° febbraio al 31 agosto
- svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica
- dal 1° febbraio al 31 agosto
- beccaccia
- dal 15 dicembre al 15 settembre.
Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.
Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:
- cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) , accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.