Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:
I periodi di divieto iniziano e finiscono sempre alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Per lunghezza minima si intende la distanza tra l’estremità anteriore della testa e l’estremità posteriore della pinna caudale raccolta a fascio.
I pesci sottomisura catturati con lenze, bertovelli e grandi bertovelli con ali o quelli catturati durante il periodo di divieto devono essere rimessi immediatamente in acqua con la dovuta cura.
Le acerine (Gymnocephali cernui) catturate devono essere tirate fuori dall’acqua.
Le trote pronte a deporre le uova catturate nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.
Durante la pesca, il pescatore deve portare seco i mezzi ausiliari appropriati per determinare la lunghezza minima.
Dal 10 maggio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 30 pesci persici al giorno. Dal 10 maggio al 15 settembre tutti i pesci persici catturati di lunghezza superiore a 13 cm, e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati, devono essere tirati fuori dall’acqua.
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Dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 1° novembre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo cinque salmerini alpini al giorno. Tutti i salmerini alpini catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.