Lexipedia

923.31

Ordinanza del DATEC
concernente la pesca
nel Lago Superiore di Costanza1

del 9 ottobre 1997 (Stato 1° febbraio 2026)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC) 2 ,

visto l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 24 novembre 1993 3
concernente la legge federale sulla pesca,

ordina:

Capitolo 1 Diritto di esercitare la pesca

Art. 1 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza:

  1. il Lago di Costanza è il Lago Superiore di Costanza (compreso il Lago di Ueberlingen) fino al vecchio ponte del Reno a Costanza;
  2. il declivio è la parte del Lago di Costanza che si congiunge con la riva, la cui profondità non supera i 25 m;
  3. l’alto lago è la parte del Lago di Costanza che si trova oltre il declivio.

Art. 24 Pesca professionale: patente di pesca sul declivio e patente di pesca d’alto lago

Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di pesca sul declivio o una patente di pesca d’alto lago, rilasciate dall’autorità competente. La patente è rilasciata al massimo fino al termine dell’anno civile in cui il titolare compie 70 anni. Viene rilasciata solo una patente per persona.

La patente di pesca sul declivio dà diritto a esercitare la pesca professionale nella zona del declivio svizzero.

La patente di pesca d’alto lago dà diritto a esercitare la pesca professionale in alto lago e nella zona del declivio svizzero.

Art. 2a5 Pesca professionale: sostituto

Con l’autorizzazione dell’autorità competente, il titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago può eleggere un sostituto per la durata di sei settimane all’anno, senza indicare motivazioni, o fino a tre mesi all’anno in caso di malattia, dietro presentazione di un attestato medico. In casi motivati l’autorità competente può concedere deroghe.

Può essere sostituto soltanto chi è o è stato a sua volta titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago, oppure chi ha un’esperienza professionale di almeno due anni nella pesca fluviale e lacustre come itticoltore, operaio specializzato della pesca professionale o esperto dell’industria peschereccia.

Art. 2b6 Pesca professionale: patente con limite di età

Ha diritto di esercitare la pesca professionale a partire dal pensionamento o al più tardi dal compimento del 70°anno di età chi possiede una patente con limite di età, rilasciata dall’autorità competente.

La patente con limite di età autorizza sia alla pesca in alto lago con rete flottante ancorata, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero. 7

Art. 2c9 Pesca professionale: patente di allievo pescatore e patente
di aggiornamento8

Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di allievo pescatore, rilasciata dall’autorità competente. Questi può esercitare la pesca soltanto se il titolare di una patente di pesca d’alto lago è presente.

La patente di allievo pescatore autorizza il titolare a esercitare la pesca sul Lago di Costanza conformemente a una patente di pesca d’alto lago. 10

La patente di allievo pescatore è rilasciata per la durata della formazione. 11

La patente di aggiornamento autorizza il titolare a esercitare la pesca sul Lago di Costanza conformemente a una patente di pesca d’alto lago. Il titolare non può essere sostituito. 12

La patente di aggiornamento può essere concessa:

  1. agli itticoltori che devono acquisire i due anni di esperienza professionale in vista del corso di aggiornamento per diventare esperti dell’industria peschereccia, al massimo per due anni;
  2. a coloro che soddisfano i requisiti di ammissione all’esame di esperto dell’industria peschereccia e che sono iscritti al relativo corso di aggiornamento, per il periodo fino al completamento di detta formazione ma al massimo per quattro anni.13

Art. 2d14 Pesca professionale: numero di patenti e condizioni di rilascio

I Cantoni di San Gallo e Turgovia stabiliscono d’intesa reciproca il numero di patenti di pesca d’alto lago e di patenti con limite di età che possono rilasciare ai sensi degli articoli 2 e 2 b . Le reti flottanti non devono superare, complessivamente, il numero di 120.

Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e Turgovia definiscono in particolare:

  1. le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente ai sensi degli articoli 2, 2b e 2c;
  2. le zone del declivio nelle quali i titolari di un tipo di patente da essi rilasciato sono autorizzati a pescare;
  3. gli attrezzi e i generi di pesca ammessi per il declivio da ciascun tipo di patente e autorizzati secondo la presente ordinanza;
  4. le tariffe e gli emolumenti per il rilascio delle patenti;
  5. le domeniche e i giorni festivi legali in cui la presente ordinanza limita l’esercizio della pesca professionale.

Art. 3 Pesca sportiva

Ha diritto di esercitare la pesca sportiva nella zona del declivio svizzero e in alto lago chi possiede una patente di pescatore sportivo, rilasciata dall’autorità competente.

Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia definiscono in particolare:

  1. le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente di pescatore sportivo;
  2. le zone del declivio nelle quali i titolari di una patente di pescatore sportivo sono autorizzati a pescare;
  3. le tariffe e gli emolumenti per il rilascio della patente di pescatore sportivo.

Art. 4 Catture speciali

I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono effettuare o autorizzare catture speciali:

  1. a scopi scientifici;
  2. per conservare un patrimonio ittico pregiato e ricco di specie;
  3. in situazioni di pesca eccezionali, quando la Conferenza internazionale dei plenipotenziari ha preso una decisione in tal senso, valida per un periodo massimo di tre mesi, che, per l’urgenza del provvedimento, non può essere eseguita altrimenti;
  4. per la cattura di riproduttori nell’interesse di un allevamento piscicolo artificiale.15

Nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a-c e fatti salvi gli articoli 22–24, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia non sono vincolati dalle disposizioni concernenti gli attrezzi, i generi e i periodi di pesca ammessi (art. 10–21), le lunghezze minime (art. 27) e i periodo di divieto (art. 27). 16

L’autorizzazione speciale ai sensi del capoverso l lettera d è accordata unicamente ai titolari di una patente di pesca professionale rilasciata dai Cantoni di San Gallo o di Turgovia. Il Cantone rilascia questa autorizzazione speciale con riserva di poterla revocare in qualsiasi momento soltanto a condizione che:17

  1. gli elementi di riproduzione ottenuti vengano consegnati per l’incubazione ad un impianto apposito designato dai competenti organi di vigilanza sulla pesca;
  2. la cattura dei riproduttori venga iniziata soltanto dietro istruzione speciale;
  3. la cattura dei riproduttori venga immediatamente sospesa dietro istruzione speciale;
  4. la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e di riproduttori del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) non sia effettuata il medesimo giorno.

I competenti organi di vigilanza sulla pesca comunicano agli autorizzati alla pesca l’inizio e la fine della stessa, il genere e la quantità delle catture di riproduttori.

Capitolo 2 Attrezzi, generi e periodi di pesca

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 5 Attrezzi ammessi per la pesca professionale

L’esercizio della pesca professionale è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:

  1. sul declivio, con:1.complessi di reti tese (art. 12),2.18...3.reti di fondo (art. 14),4.grandi bertovelli con ali (art. 15),5.bertovelli (art. 16),6.palamiti (art. 17),7.gli attrezzi ammessi per pescatori sportivi (art. 6);
  2. in alto lago, con:1.complessi di reti flottanti libere (art. 10),2.complessi di reti flottanti ancorate (art. 11),3.reti da posta a maglia grande19 (art. 13),4.reti di fondo (art. 14),5.bertovelli (art. 16),6.palamiti (art. 17),7.gli attrezzi ammessi per pescatori sportivi (art. 6),8.20complessi di reti tese (art. 12).

Se la presente ordinanza limita il numero degli attrezzi autorizzati in virtù di ciascuna patente, la patente di pesca in alto lago e quella preliminare di pesca sul declivio contano come una sola patente.

I Cantoni di San Gallo e di Turgovia sono autorizzati a imporre ai titolari delle patenti da loro rilasciate ulteriori limitazioni relative agli attrezzi, ai generi e ai periodi di pesca, qualora serva alla conservazione di un patrimonio ittico pregiato e ricco di specie.

Art. 6 Attrezzi ammessi per la pesca sportiva

L’esercizio della pesca sportiva è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:

  1. lenze (art. 18),
  2. bilancini («Hamen») (art. 19),
  3. bottiglie per i pesci da esca (art. 20) e
  4. guadini (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico) (art. 21).

Art. 7 Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura

Le reti e i bertovelli possono essere impiegati soltanto se corrispondono alle prescrizioni e se sono piombati dai competenti organi di vigilanza sulla pesca. Chi acquista un attrezzo di pesca già piombato può impiegarlo solo se i competenti organi di vigilanza sulla pesca lo hanno ripiombato. I grandi bertovelli con ali vanno muniti di un piombo nel punto più alto della rete, mentre i bertovelli alla prima imboccatura e tutte le altre reti ad ambo le estremità. Dopo la piombatura, le reti e i bertovelli non devono essere sottoposti ad alcun trattamento che possa far sì che singoli attrezzi superino le misure massime o non raggiungano le misure minime prescritte. Se da un controllo successivo risulta che una rete o un bertovello non corrisponde più alle prescrizioni, bisogna togliere i piombi. Prima del montaggio delle reti, gli organi di vigilanza sulla pesca possono prepiombarle, dopo averne controllato la magliatura, l’altezza e lo spessore del filo.

Le dimensioni delle maglie si misurano allo stato bagnato, riunendo 10 file di maglie orizzontalmente per un’altezza di 5 maglie e appendendovi un peso di 1 kg. La dimensione minima è rispettata se la misura media dei lati delle maglie corrisponde alla misura minima o la supera. La rete è bagnata quando è rimasta a bagno per almeno 12 ore immediatamente prima della misurazione.

L’altezza delle reti è calcolata in funzione del numero delle maglie, secondo la tabella dell’allegato.

Le reti e i complessi di reti così come i palamiti devono essere segnalati ad entrambe le estremità con boe o altri galleggianti. Sulle boe sono iscritti nome e cognome del titolare della patente e sui galleggianti le sole iniziali. In caso di possibili confusioni, occorre un contrassegno complementare. Sono salve le disposizioni del diritto della navigazione. 21

Art. 8 Porto e impiego di attrezzi di cattura

Sulle o lungo le acque del Lago di Costanza è ammesso il porto di attrezzi pronti per l’impiego purché siano conformi alle prescrizioni circa il genere, le caratteristiche e il numero e purché il pescatore sia autorizzato a impiegarli nel momento in questione. Un attrezzo di cattura con la lenza è pronto per l’impiego quando gli ami sono solidamente legati al filo. Le canne smontate, come pure le lenze completamente avvolte, con o senza ami, non sono considerate attrezzi pronti per l’impiego.

La posa e la levata degli attrezzi ammessi per la pesca professionale (art. 5) nonché l’esercizio della pesca con attrezzi di cattura con la lenza (art. 6) sono autorizzati un’ora prima dell’alba sino a un’ora dopo il tramonto. Il luogo di riferimento per la determinazione oraria dell’alba e del tramonto è la stazione meteorologica di Costanza. Dal 1° settembre fino al passaggio all’ora solare vale l’orario dell’alba del 1° settembre. 22

Le anguille e i siluri possono essere catturati dalla riva fino alle ore 01.00. 23

Tutti gli attrezzi di cattura impiegati devono essere controllati e se del caso vuotati almeno ogni due giorni; sono fatti salvi gli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2, nonché le disposizioni più severe emanate dai Cantoni competenti. 24

Art. 925 Fonti di luce artificiale e apparecchi elettronici

Durante la pesca è vietato utilizzare fonti di luce artificiale per attirare i pesci.

I radiogoniometri e gli altri apparecchi elettronici sono autorizzati soltanto per rilevare i complessi di reti flottanti libere. Chi intende utilizzare i radiogoniometri deve fornire agli organi di vigilanza sulla pesca i dati sugli apparecchi impiegati e sulle loro frequenze di trasmissione. Restano salve le disposizioni relative al diritto sulle telecomunicazioni.

Sezione 2 Disposizioni speciali per i singoli attrezzi di cattura

Art. 10 Complessi di reti flottanti libere

Le reti flottanti libere possono essere impiegate soltanto per la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e nel rispetto delle seguenti misure massime e minime:26

  1. 27 magliatura di almeno 38 mm;
  2. spessore del filo di almeno 0,12 mm;
  3. lunghezza della rete di 120 m al massimo;
  4. altezza della rete di 7 m al massimo.

Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare in quanto tali. 28

... 29

... 30

Art. 11 Complessi di reti flottanti ancorate

Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

  1. 31 magliatura 40–44 mm;
  2. spessore del filo di almeno 0,12 mm;
  3. lunghezza della rete di 120 m al massimo;
  4. altezza della rete di 7 m al massimo.

Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare come tali. 32

I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 30 aprile. 33

La loro levata di domenica è vietata. 34

Essi devono essere ancorati ad ambo le estremità; la distanza dagli altri complessi di reti flottanti ancorate e dai complessi di reti tese e da reti da posta a maglia grande deve essere di almeno 200 m.

Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso. 35

... 36

Art. 12 Complessi di reti tese (complessi ancorati)

Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:

  1. 37 magliatura 40–44 mm per le reti monofilo e 38–44 mm per le reti multimonofilo;
  2. spessore del filo di almeno 0,12 mm;
  3. lunghezza della rete di 100 m al massimo;
  4. altezza della rete di 2 m al massimo.

... 38

L’impiego di complessi di reti tese è autorizzato dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 ottobre. Dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio possono essere impiegati solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione del luccioperca. 39

All’impiego di complessi di reti tese di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le restrizioni seguenti:

  1. dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi;
  2. dall’11 maggio al 15 ottobre devono essere controllati ogni giorno;
  3. dall’11 maggio al 15 ottobre devono essere levati di sabato entro le ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi entro le ore 18.00;
  4. dall’11 maggio al 15 ottobre possono essere posati di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00.40

I complessi di reti tese:

  1. non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo;
  2. possono essere posati dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre soltanto dal lunedì al giovedì; devono essere levati al più tardi alle ore 12.00 del venerdì.

Il complesso di reti tese deve essere ancorato ad ambo le estremità. Deve essere posato in modo che almeno una si trovi sul declivio. Nel caso della patente di pesca sul declivio e della patente con limite di età, entrambe le estremità devono trovarsi sul declivio. La distanza da altri complessi di reti tese come pure da reti da posta a maglia grande e da complessi di reti flottanti ancorate deve essere di almeno 200 m. 41

Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso. 42

Art. 13 Reti da posta a maglia grande

Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:

  1. magliatura di almeno 70 mm;
  2. spessore del filo di almeno 0,20 mm;
  3. lunghezza della rete di 100 m al massimo;
  4. altezza della rete di 5 m al massimo.

Non sono ammesse ralinghe superiori natanti. 43

L’impiego di reti da posta a maglia grande è autorizzato dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 luglio. Non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi.

Le reti da posta a maglia grande devono essere ancorati ad ambo le estremità; la distanza da altre reti da posta a maglia grande, da complessi di reti tese o da complessi di reti flottanti ancorate deve essere di almeno 200 m.

Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo tre reti nel periodo dal 10 gennaio al 31 marzo e quattro reti nel periodo dal 1° aprile al 15 luglio; le reti devono essere riunite in un complesso. 44

Art. 14 Reti di fondo

Per le reti alzate sul fondo (reti di fondo) valgono le seguenti misure massime e minime:

  1. magliatura:1.per la cattura del pesce persico (reti per il pesce persico): 28–32 mm,2.45per la cattura dei gardon (reti per i gardon): 40–44 mm monofilo o 38–44 mm multimonofilo,3.46per la cattura dei lucci e luccioperca e altri pesci grandi (reti per pesci grandi): almeno 50 mm;
  2. spessore del filo di almeno 0,12 mm;
  3. lunghezza della rete di 100 m al massimo;
  4. 47 altezza della rete: 2 m al massimo; per le reti per pesci grandi: 4 m al massimo.

Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

  1. 48 reti per il pesce persico:

dal 10 febbraio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00; dal 10 maggio alle ore 12.00 al 30 settembre alle ore 12.00 le reti per
il pesce persico possono essere posate fino a una profondità di al massimo 20 m;

  1. 49 reti per i gardon:

dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00; in deroga al capoverso 1 lettera a numero 2, a partire dal 10 maggio alle ore 12.00 possono essere impiegate reti monofilo con una magliatura di 38–44 mm fino a una profondità di al massimo 20 m;

  1. 50 reti per pesci grandi:

dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 14 novembre alle
ore 12.00.51

Nell’impiego delle reti di fondo conformemente ai capoversi 1 e 2 valgono le seguenti limitazioni:

  1. dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate ogni giorno;
  2. dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate di sabato non più tardi delle ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi non più tardi delle ore 18.00;
  3. 52 dal 1° ottobre al 30 aprile non possono essere levate di domenica e nei giorni festivi; è esclusa la cattura di riproduttori dei coregoni (Gangfisch);
  4. dall’11 maggio al 30 settembre possono essere posate di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00. 53

Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:

  1. 54 sei reti per il pesce persico e sei reti per i gardon;
  2. otto reti per pesci grandi.55

In deroga al capoverso 2 lettera c, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le otto reti per pesci grandi possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti e dal 15 novembre alle ore 12.00 al 10 gennaio alle ore 12.00 solo in alto lago. 56

In deroga al capoverso 2, i pescatori di professione che hanno partecipato alla cattura di riproduttori del coregone possono posare sei reti multimonofilo per i gardon con magliatura di 38–44 mm durante le ultime quattro notti di cattura precedenti Natale (ultimo giorno di levata delle reti: al più tardi il 23 dicembre) nell’alto lago e sul declivio (pesca natalizia). Si applicano le disposizioni del capoverso 3 lettera c. I riproduttori della trota di lago catturati durante la pesca natalizia devono essere consegnati ai rispettivi stabilimenti d’incubazione. 57

In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, dal 10 gennaio al 31 marzo per la cattura mirata di bottatrici nell’alto lago si possono sostituire al massimo tre reti di fondo con una quantità doppia di tramagli (reti di fondo a tre pareti). Per i tramagli valgono le seguenti misure massime e minime:

  1. magliatura delle pareti (reti esterne) di almeno 180 mm;
  2. magliatura della rete centrale (rete interna) di almeno 38 mm;
  3. lunghezza dei tre elementi di 50 m al massimo;
  4. altezza dei tre elementi di 2 m al massimo (stato di tensione).

... 58

... 59

Art. 15 Grandi bertovelli con ali

I grandi bertovelli con ali possono essere impiegati soltanto se presentano un’altezza massima di 2 m. Le reti monofilo non sono ammesse. Lungo il cordone guida, nelle ali e nell’elemento centrale, la magliatura deve essere di almeno 32 mm. La gabbia deve essere a forma di parallelepipedo rettangolare e avere una sezione costante su tutta la lunghezza di almeno 1×1 m.

L’impiego di grandi bertovelli con ali è autorizzato tutto l’anno; bisogna vuotarli almeno ogni due giorni.

I grandi bertovelli con ali possono essere impiegati soltanto dove la profondità non è superiore a tre metri. 60

Per ogni patente si possono impiegare solo due grandi bertovelli con ali. 61

Art. 16 Bertovelli

I bertovelli possono essere impiegati soltanto se la loro altezza o il diametro alla prima imboccatura non supera i 60 cm. La magliatura della rete dei bertovelli deve essere di almeno 10 mm. Il cordone guida non deve superare i 6 m di lunghezza e le ali i 3 m per bertovello. I bertovelli metallici non sono ammessi.

L’impiego di bertovelli è autorizzato tutto l’anno. Dal 1° maggio al 15 settembre vanno vuotati quotidianamente negli altri periodi almeno ogni due giorni.

Art. 17 Palamiti

L’impiego di palamiti è autorizzato tutto l’anno, in numero illimitato e con quanti ami si desiderino.

I palamiti vanno levati quotidianamente.

Art. 18 Lenze

La lenza (ami e lenza, con o senza canna) può avere due ami al massimo che, durante la cattura, devono essere muniti di esche naturali o artificiali. Per la moschetta («Hegene») sono ammessi al massimo 5 ami. Nell’esercizio della pesca sportiva dall’imbarcazione, su lenze con più ami la dimensione dei singoli ami deve essere pari almeno a 6 mm. 62

Il pescatore può gettare simultaneamente due lenze al massimo. Contemporaneamente alla moschetta non si possono impiegare altre lenze.

Per la pesca con la tirlindana sono autorizzati al massimo otto ami per patente e per imbarcazione. 63 Sono ammessi o gli ami semplici con o senza ardiglione o gli ami a due o tre punte (ancorette) senza ardiglione. Dalle ore 12.00 del 1° novembre alle ore 12.00 del 10 gennaio nonché da un’imbarcazione a vela in movimento la pesca con la tirlindana è vietata.

Il pescatore deve sorvegliare costantemente le lenze.

Lo strappo («Reissen», «Schlenzen» o «Schränzen»), come pure il lancio con la moschetta sono vietati.

Nell’esercizio della pesca con lenze, deve essere rispettata una distanza minima di 25 metri dalle reti, dai bertovelli e dai palamiti. 64

Art. 19 Bilancini («Hamen»)

L’impiego del bilancino è permesso per la cattura di pesci da esca ai sensi dell’articolo 29 per il proprio fabbisogno.

La lunghezza di un lato del bilancino può essere di 1 m al massimo; la magliatura di 14 mm al massimo.

L’impiego del bilancino da un’imbarcazione in movimento non è permesso.

Art. 20 Bottiglie per i pesci da esca

Per la cattura di pesci da esca per il proprio fabbisogno possono essere impiegate bottiglie con una capacità di 10 litri al massimo (10 decimetri cubi); chi posa una bottiglia per i pesci da esca deve munirla del proprio nome.

Art. 21 Guadino (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico)

I guadini (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico) possono essere impiegati per tirare fuori dell’acqua i pesci catturati.

Sezione 3 Disposizioni speciali per la cattura di riproduttori

Art. 22 Cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen)

Per la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) possono essere impiegate soltanto le reti flottanti libere (art. 10). La corda delle reti flottanti può avere una lunghezza massima di 5 m. Ogni rete deve essere munita di almeno 4 galleggianti a distanza uguale l’uno dall’altro. I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare deroghe relative alla lunghezza della corda e al numero delle reti, qualora la cattura regolamentare dei riproduttori lo esiga.

... 65

Art. 23 Cattura di riproduttori di altri coregoni

Per la cattura di riproduttori del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) possono essere impiegate reti per i gardon (art. 14 cpv. 1 lett. a). I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare deroghe relative alla magliatura e al numero delle reti, qualora la cattura regolamentare dei riproduttori lo esiga. 66

... 67

Art. 24 Cattura di riproduttori della trota di lago

Per la cattura di riproduttori della trota di lago i Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono rilasciare autorizzazioni speciali. Il numero delle reti e la magliatura devono essere scelti in modo da garantire l’esecuzione a regola d’arte della cattura dei riproduttori.

Sezione 4 Catture di massa e catture accessorie

Art. 25 Catture di massa

Per catture di massa in complessi di reti flottanti ancorate e di reti tese s intendono le catture di un peso di 50 kg o più per patente e giorno, nella misura in cui non si tratti di un caso isolato e fortuito. 68

Per valutare se vi siano o meno catture di massa e per decidere quali misure debbano eventualmente essere adottate si ricorre a un comitato speciale formato da rappresentanti del Baden-Württemberg, della Baviera, dell’Austria e della Svizzera. I Cantoni di San Gallo e di Turgovia inviano un rappresentante comune in tale comitato.

Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:

  1. a una riduzione del numero delle reti;
  2. a ulteriori giorni di divieto per settimana;
  3. a una definizione della lunghezza delle corde;
  4. 69 a modifiche della magliatura.

Le misure devono avere una durata di validità; vanno abrogate non appena il peso delle catture è sceso a 20 kg per complesso di reti flottanti e per giorno. 70

Il membro svizzero del comitato speciale comunica immediatamente le misure decise ai Cantoni di San Gallo e di Turgovia, i quali informano mediante una decisione individuale i detentori delle patenti di pesca professionale da essi rilasciate. Restano salve ulteriori restrizioni per i Cantoni di San Gallo e di Turgovia.

I Cantoni di San Gallo e di Turgovia informano immediatamente sulle misure ordinate il plenipotenziario della Confederazione per la pesca nel Lago di Costanza.

Art. 26 Catture accessorie

Per catture accessorie s’intendono tutte le catture di coregoni e di pesci sottomisura, le catture di pesci effettuate durante i periodi di divieto nonché le trote di lago catturate in complessi di reti tese. Se il loro numero supera quello dei pesci per i quali la rete è destinata in primo luogo, le catture accessorie sono designate come rilevanti. 71

Per evitare catture accessorie rilevanti, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare singolarmente o in combinazione tra loro le seguenti misure:

  1. la sospensione della pesca nel settore critico (bandita);
  2. la limitazione delle reti con determinate magliature;
  3. altre misure opportune.

Nel caso di siti di riproduzione la cui area è definita in modo chiaro, la misura di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche a fini preventivi (bandita). 72

Capitolo 3 Disposizioni di protezione

Art. 27 Periodi di divieto, lunghezze minime e altre disposizioni di protezione

Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie

Periodo di divieto

Lunghezza minima

  1. 73 coregoni

1° gennaio–31 dicembre

  1. 74 temolo

1° febbraio–30 aprile

35 cm

  1. 75 trota

1° novembre–10 gennaio

60 cm

  1. trota iridea

  1. 76 salmerino alpino (Rötel)

1° novembre–31 dicembre

  1. luccioperca

1° aprile–31 maggio

40 cm

  1. 77 pesce persico

20 aprile–10 maggio

  1. carpa

25 cm

  1. tinca

20 cm

  1. anguilla

50 cm.78

I periodi di divieto iniziano e finiscono sempre alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Per lunghezza minima si intende la distanza tra l’estremità anteriore della testa e l’estremità posteriore della pinna caudale raccolta a fascio.

I pesci sottomisura catturati con lenze, bertovelli e grandi bertovelli con ali o quelli catturati durante il periodo di divieto devono essere rimessi immediatamente in acqua con la dovuta cura. 79

Le acerine (Gymnocephali cernui) catturate devono essere tirate fuori dall’acqua. 80

Le trote pronte a deporre le uova catturate nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo. 81

Durante la pesca, il pescatore deve portare seco i mezzi ausiliari appropriati per determinare la lunghezza minima.

Dal 10 maggio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 30 pesci persici al giorno. Dal 10 maggio al 15 settembre tutti i pesci persici catturati di lunghezza superiore a 13 cm, e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati, devono essere tirati fuori dall’acqua. 82

... 83

Dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 1° novembre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo cinque salmerini alpini al giorno. Tutti i salmerini alpini catturati devono essere tirati fuori dall’acqua. 84

Art. 28 Zone di protezione

Sul declivio nel loro territorio, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia hanno facoltà di delimitare zone in cui gli effettivi dei pesci devono essere protetti per motivi ittiobiologici. A tale scopo la pesca in dette zone può essere limitata o vietata del tutto per un certo periodo o per tutto l’anno.

I Cantoni di San Gallo e di Turgovia, con il consenso della conferenza internazionale dei plenipotenziari, possono delimitare zone di protezione anche in alto lago. 85

Art. 29 Impiego di pesci da esca

Come esca si possono impiegare soltanto Gymnocephali cernui (Kaulbarsche) e pesci bianchi che provengono dal Lago di Costanza e per i quali non sono stabiliti né periodi di divieto né lunghezze minime.

È vietato utilizzare pesci da esca vivi. 86

Capitolo 4 Esecuzione

Art. 30 Vigilanza sulla pesca

Su richiesta dei competenti organi di vigilanza sulla pesca, le persone intente a pescare o in possesso di attrezzi da pesca sul o ai bordi del Lago di Costanza sono tenute in ogni momento a:

  1. declinare le loro generalità;
  2. esibire la patente di pesca, per controllo;
  3. mostrare gli attrezzi di cattura utilizzati per la pesca, i pesci e gli attrezzi da pesca che si trovano nel veicolo utilizzato per la pesca nonché i recipienti per mettervi i pesci.

Chi conduce un’imbarcazione dalla quale si pratica o è stata praticata la pesca deve fermarsi su intimazione degli organi di vigilanza sulla pesca.

Gli organi di vigilanza sulla pesca possono confiscare gli attrezzi da pesca contrassegnati in modo insufficiente o non corretto, mentre devono confiscare sul luogo gli attrezzi da pesca e gli altri mezzi analoghi non autorizzati o utilizzati contro le norme oppure portati seco abusivamente nonché le catture effettuate con essi. Il valore delle catture effettuate con tali attrezzi deve essere stimato. Gli attrezzi costituiti di più elementi sono considerati come un unico attrezzo. Tale provvedimento deve essere preso anche nei confronti dei pescatori di nazionalità straniera. In tal caso gli attrezzi confiscati e le catture effettuate con essi vanno consegnati immediatamente agli organi di vigilanza sulla pesca dello Stato di appartenenza del pescatore.

Gli esercenti di pescherie e di aziende della ristorazione sono tenuti a permettere che gli organi di vigilanza effettuino i controlli, a fornire loro informazioni sulla provenienza dei pesci e a presentare le relative prove.

Art. 31 Statistica dei ripopolamenti e delle catture

Le autorità cantonali competenti comunicano le immissioni di pesci, effettuate nel corso di un anno e ripartite secondo le specie e le classi di età, all’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 87 , entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

I pescatori di professione sono tenuti a registrare sull’apposito formulario, in giornata, le catture (peso totale dei pesci non eviscerati e non squamati) ripartite secondo la specie e a consegnare il formulario al competente organo di vigilanza sulla pesca entro il giorno 5 del mese successivo. I competenti organi di vigilanza sulla pesca raccolgono i risultati mensili dei pescatori di professione assoggettati al loro circondario e ogni trimestre, entro il giorno 10 del mese che segue, li trasmettono, servendosi dell’apposito formulario, all’autorità cantonale competente. Quest’ultima, a sua volta, invia la statistica trimestrale delle catture all’UFAM, entro il giorno 15 del mese successivo. 88

I pescatori sportivi compilano una statistica delle catture secondo le disposizioni dell’autorità cantonale competente in materia. Questa ne trasmette una ricapitolazione all’UFAM, entro il 31 gennaio.

Ogni anno, l’UFAM redige un rapporto sulla statistica delle catture globali effettuate dai pescatori di professione e sportivi e lo mette a disposizione dei Cantoni di San Gallo e di Turgovia nonché di tutti i plenipotenziari per la pesca nel Lago di Costanza.

Art. 32 Obbligo d’annuncio

I pescatori devono annunciare immediatamente all’autorità competente le morie di pesci.

I marchi applicati ai pesci catturati vanno staccati con cura e consegnati agli organi di vigilanza sulla pesca con una breve informazione circa la specie, la lunghezza e il peso del pesce nonché la data e il luogo della cattura.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 33 Disposizione transitoria

Le reti di fondo con un’altezza massima della rete di 2 m, una magliatura di 42 mm e un numero delle maglie di 28 (cfr. allegato) possono essere ancora impiegate se sono state piombate prima del 26 giugno 1996.

Art. 33a89

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1997.

Allegato90

Tavola per il calcolo dell’altezza delle reti in base al numero delle maglie

Altezza massima delle reti

Magliatura in mm

Numero delle maglie

2 m

28

40

32

34

35

31

38

28

41

26

42

26

44

25

47

23

50

22

53

21

56

20

59

19

62

18

65

17

68

16

74

15

80

14

86

13

92

12

98

11

4 m

80

27

100

22

110

20

120

18

5 m

50

54

55

49

60

46

65

42

70

39

75

36

80

34

7 m

38

98

40

92

44

85

46

81

48

78