La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE5 (direttiva UE sugli ascensori):
- l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all’allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.
Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).