Lexipedia

930.114 OSAP

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 3 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE 5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
  2. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione7 e agli allegati I e II menzionati in tale disposizione.

Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

La classificazione delle attrezzature a pressione è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione 8 e dall’allegato II menzionato in tale disposizione.

Alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e agli allegati I, III e IV menzionati in tali disposizioni.

L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

  1. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
  3. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

Gli ispettorati degli utilizzatori sottostanno ai requisiti menzionati agli articoli 16 e 25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34 c ) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione10:

  1. fabbricanti, articolo 6;
  2. rappresentanti autorizzati, articolo 7;
  3. importatori, articolo 8;
  4. distributori, articolo 9.

L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è retta dagli articoli 19–29 OSPro 11 .

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’ordinanza del 20 novembre 2002 12 sulle attrezzature a pressione è abrogata.

... 13

Art. 8 Disposizioni transitorie

Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016.

I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.

Allegato

(art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e del diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

  1. Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

Stand der Technik

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EU-Entwurfsprüfbescheinigung

Entwurfsprüfbescheinigung

Europäische Werkstoffzulassung

Werkstoffzulassung

Gemische

Zubereitungen

  1. Espressioni francesi

UE

Svizzera

Union

Suisse

État membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

État des connaissances et de la technique

État d’avancement de la technique

État des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Attestation d’examen UE de la conception

Attestation d’examen de la conception

Approbation européenne de matériaux

Approbation de matériaux

Mélanges

Préparations

  1. Espressioni italiane

UE

Svizzera

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro Paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Stato della tecnica

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

Certificato di esame UE del progetto

Certificato di esame del progetto

Approvazione europea di materiali

Approvazione di materiali

Miscele

Preparati

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2014/29/UE: direttiva 2014/29/UE dell’Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP, RS 930.113)

Direttiva 75/324/CEE:direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

Ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in virtù dell’articolo 45 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)

Direttiva 2007/46/CE:direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41)

Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza
delle macchine
(OMacch, RS 819.14)

Direttiva 2014/33/UE: direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RS 930.112)

Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT, RS 734.26)

Direttiva 93/42/CEE:direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici
(ODmed, RS 812.213)

Direttiva 2009/142/CE:direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti
(OSPro, RS 930.111)

Direttiva 2014/34/UE: direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE, RS 734.6)

Direttiva 2008/68/CE:direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti
di trasporto a fune
(RSD, RS 742.412)

Direttiva 2010/35/UE:direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165
del 30.6.2010, pag. 1.

Ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4)

Regolamento (UE) n. 167/2013:regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi
(OETV 2, RS 741.413)

Regolamento (UE) n. 168/2013: regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3,
RS 741.414)

Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1).

Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS 813.1) e articolo 2 capoverso 1 lettera a e articoli 6–7 e allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(OPChim, RS 813.11)