La presente legge disciplina l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione.
Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione e agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
Le prescrizioni tecniche, in particolare gli atti normativi in materia di prodotti chimici, protezione delle acque, protezione dell’ambiente, derrate alimentari ed energia che prescrivono requisiti per l’immissione in commercio, sono applicabili ai prodotti da costruzione se:
- concernono componenti di prodotti da costruzione;
- concernono l’uso, la messa in servizio, l’applicazione o l’installazione di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea;
- concernono prodotti da costruzione che non rientrano nell’ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata o per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea; oppure
- prevedono disposizioni specifiche del settore per prodotti o loro componenti che possono essere immessi in commercio non soltanto come prodotti da costruzione, sempre che tali disposizioni recepiscano il diritto specifico del settore dell’Unione europea (UE) per i prodotti e le componenti in questione.
Le disposizioni della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) rimangono applicabili ai prodotti o loro componenti, sempre che siano interessati aspetti concernenti la sicurezza e se:
- secondo altre prescrizioni tecniche il prodotto in questione è immesso in commercio non come prodotto da costruzione;
- entrano in considerazione elementi di prodotti da costruzione che non si intende utilizzare specificamente in prodotti da costruzione; oppure
- il Consiglio federale prevede la loro applicazione per consentire l’armonizzazione con adeguamenti del diritto dell’UE.