I particolari circa l’organizzazione e l’attività della Società sono disciplinati nelle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale, nello statuto e nel regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale.
Nell’assemblea generale ogni membro della Società ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote.
Il presidente e la metà degli altri membri dell’amministrazione sono nominati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e possono essere revocati soltanto da quest’ultimo.
Ove la presente legge, le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale e lo statuto non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla società cooperativa di diritto privato.