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Ordinanza
che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del 30 novembre 2011 (Stato 1° febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2011 1
che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo,

ordina:

Art. 1 Principio

Beneficiano in modo prioritario dell’aiuto finanziario i progetti che, orientati all’innovazione, basati sulla cooperazione e sullo sviluppo delle conoscenze, accelerano l’adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.

Art. 2 Condizioni

I progetti rafforzano la competitività se servono a:

  1. sviluppare o introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione;
  2. migliorare la qualità delle prestazioni;
  3. creare strutture competitive; o
  4. migliorare la formazione e il perfezionamento2.

I progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse, e rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario.

I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l’attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro a rischio.

Art. 3 Pianificazione e realizzazione interaziendale

I progetti sono considerati pianificati e realizzati a livello interaziendale se:

  1. vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche3 o un numero superiore di imprese della stessa classe di attività economica; e
  2. le relazioni d’affari eccedono l’usuale e ricorrente rapporto cliente-fornitore.

Art. 4 Progetti modello

I progetti modello, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 e 3, devono:

  1. fungere da esempio per tutta la Svizzera;
  2. essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può indicare i temi prioritari per il turismo svizzero, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.

Art. 5 Domanda di aiuto finanziario

La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata alla SECO in tre copie.

La domanda deve contenere:

  1. il nome, la professione e l’indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell’impresa richiedente;
  2. una descrizione completa del progetto;
  3. la prova dell’utilità economica del progetto;
  4. una pianificazione pluriennale di profitti e perdite;
  5. un elenco dettagliato dei costi;
  6. la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti;
  7. la prova del contributo del progetto allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse;
  8. la prova della sostenibilità ambientale del progetto;
  9. la prova del carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione del progetto;
  10. uno schema dell’organizzazione del progetto con la designazione delle competenze e delle responsabilità;
  11. informazioni relative all’inizio e alla conclusione del progetto;
  12. nel caso di progetti modello la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 4.

La SECO può richiedere altra documentazione.

Art. 6 Costi computabili

Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze.

Art. 7 Scambio di informazioni

Per lo scambio di informazioni può essere impiegato al massimo il 15 per cento del credito d’impegno.

Art. 8 Modalità di pagamento

Il primo versamento ha luogo al momento dell’inizio del progetto e l’ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.

Art. 9 Rapporto, conteggio e termine di conservazione

I beneficiari dell’aiuto, una volta conclusi i lavori, devono presentare alla SECO:

  1. un rapporto finale sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo;
  2. un conteggio finale dettagliato.

I beneficiari devono conservare, per eventuali controlli da parte delle autorità federali, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali, per cinque anni a partire dalla data di presentazione del conteggio finale.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 15 ottobre 2003 4 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.