Per «ambiente complesso» s’intende una zona:
- che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d’instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra2 e dei Protocolli aggiuntivi I e II3;
- in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; e
- in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente.
Se la Confederazione impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capoverso 1, si applica l’ordinanza del 24 giugno 2015 4 sull’impiego di imprese di sicurezza.