L’esame d’idoneità verte su conoscenze tecniche oggetto dell’esame federale per consulenti in brevetti e che non sono già state esaminate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l’esame per consulenti in brevetti.
Per determinare il contenuto dell’esame d’idoneità la commissione d’esame può tenere conto dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente.
La commissione d’esame stabilisce nei singoli casi il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell’esame d’idoneità.
Le disposizioni concernenti la lingua d’esame (art. 11), il ritiro (art. 19) e le sanzioni (art. 22) si applicano per analogia all’esame d’idoneità.
Mediante decisione scritta, la commissione d’esame comunica entro tre mesi al richiedente il risultato dell’esame d’idoneità.
Chi non ha superato per la seconda volta l’esame d’idoneità o, se del caso, parti di quest’ultimo è escluso da ogni ulteriore esame.