La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:
- dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
- per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.
Sono sottoposti alla presente legge:
- l’attività di guida alpina;
- l’attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
- il canyoning;
- il rafting e le discese in acque vive;
- il bungee jumping.
Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.