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941.10 LUMP

Legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999 2 ,

decreta:

Sezione 1 Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 1 Unità monetaria

L’unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2 Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

  1. le monete emesse dalla Confederazione;
  2. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
  3. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 3 Obbligo di accettazione

Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

Sezione 2 Regime monetario

Art. 4 Emissione delle monete circolanti

La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Il Consiglio federale stabilisce l’effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d’intesa con la Banca nazionale svizzera.

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false. 3

Art. 4a4 Prestazioni commerciali

La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

  1. sono strettamente correlate ai compiti principali;
  2. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
  3. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l’economia privata.

Art. 5 Circolazione delle monete

La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6 Monete commemorative e d’investimento

La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d’investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d’investimento. Il valore d’emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

Il Dipartimento competente 5 stabilisce il valore nominale, l’effigie e le proprietà delle monete commemorative e d’investimento. Esso decide quali monete commemorative e d’investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Sezione 3 Regime dei biglietti

Art. 7 Emissione dei biglietti

La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

Essa può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

Art. 8 Sostituzione dei biglietti

La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto. 6

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

Art. 9 Ritiro dei biglietti

La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8. 7

Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:

  1. il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell’importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;
  2. il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l’adempimento dell’obbligo di cambio di cui al capoverso 3.8

Sezione 4 Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

Art. 10

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953 9 sulla Banca nazionale.

Sezione 5 Disposizioni penali

Art. 11

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 10

Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

Sezione 6 Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 2000 11

Appendice

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 18 dicembre 1970 12 sulle monete è abrogata.

2. a 4. … 13