La presente ordinanza disciplina:
- le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati;
- i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;
- 3 gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone;
- 4 i controlli ufficiali.
La presente ordinanza non si applica:
- 5 agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml o superiore a 50 kg o 50 l; l’ordinanza si applica tuttavia agli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con una quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml;
- 6 agli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di vendita A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 20187 sui medicamenti, come anche della categoria di vendita C secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 17 ottobre 20018 sui medicamenti;
- alla merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria;
- alle cartucce di inchiostro e di toner per stampanti.