La presente ordinanza disciplina:
- i requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti;
- le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
941.210.5 — OSMRI
del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 1 sugli strumenti
di misurazione (OStrM);
visti gli articoli 64 e 112 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 2 sulla radioprotezione (ORaP),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti:
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono riportante nell’allegato 1.
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato.
I rivelatori della contaminazione superficiale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.
I rivelatori della contaminazione superficiale necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.
I rivelatori della contaminazione superficiale sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.
La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.
Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.
Gli attivimetri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Gli attivimetri necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Il mantenimento della stabilità di misurazione degli attivimetri è esaminato annualmente mediante una misurazione comparativa eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 4 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Gli attivimetri sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 5 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.
La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.
Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.
I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.
I dosimetri di radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 7 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.
Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.
Gli apparecchi di misurazione del radon sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 8 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza.
Per i dosimetri radon sono prescritte un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM.
I dosimetri radon sono sottoposti ogni due anni a una misurazione comparativa secondo l’allegato 7 numero 4 OStrM, eseguita dal METAS o da un laboratorio di prova incaricato.
L’ordinanza del DFGP del 29 novembre 2008 3 sugli strumenti di misurazione del radon è abrogata.
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e segnalati al METAS dai laboratori di verificazione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sono considerati ammessi.
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti elencati all’articolo 2 lettere a–g e sottoposti a una verificazione successiva prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati fino alla scadenza della validità dell’ultima verificazione successiva. In seguito sono sottoposti a verificazione successiva secondo la presente ordinanza.
I dosimetri radon, sottoposti a una misurazione comparativa prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere utilizzati fino alla successiva misurazione comparativa.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(art. 3)
Nella presente ordinanza s’intende per:
(art. 4–6)
(art. 7–9)
εi,j: | sensibilità o risposta all’emissione di superficie da parte di uno strumento in presenza di radiazioni di tipo j, |
εd,j: | frequenza di emissione di un dato nuclide in presenza di radiazioni di tipo j, |
εs,j: | rateo di emissione di superficie di una sorgente di contaminazione diviso per il rateo di produzione di particelle o fotoni di radiazioni dello stesso tipo j, essendo |
εs = 0,5 per sorgenti γ e β con energia media Emedia ≥ 140 keV | |
W: | superficie attiva della sorgente di riferimento di 100 cm2, |
CS: | valore operativo della contaminazione superficiale secondo l’appendice 3 ORaP. |
Nuclide | Tempo di dimezzamento | Energia della radiazione α | |||||||
241Am | 432,6 a | 5390 à 5490 keV | |||||||
Nuclide | Tempo di dimezzamento | Energia media della radiazione β | ||||||
40 à 70 keV | 70 à 140 keV | 140 à 400 keV | > 400 keV | |||||
14C | 5700 a | 50 keV | ||||||
99Tc | 2,115 · 105 a | 85 keV | ||||||
36Cl | 3,02 · 105 a | 250 keV | ||||||
90Sr/90Y | 28,80 a | 190 keV | 940 keV | |||||
Nuclide | Tempo di dimezzamento | Energia della radiazione γ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 à 15 keV | 15 à 90 keV | 90 à 300 keV | > 300 keV | |||||
55Fe | 2,747 a | 6 keV | ||||||
129Ia) | 1,61 · 107 a | 32 keV | ||||||
57Coa) | 0,744 a | 124 keV | ||||||
137Csa) | 30,05 a | 662 keV | ||||||
60Coa) | 5,27 a | 1253 keV | ||||||
| ||||||||
(art. 10–12)
(art. 13–15)
Tipo di radiazione | Grandezza di riferimento | Verificazione con |
Raggi X, γ | H*(10) | cesio 137 |
Elettroni | H’(0.07) | stronzio 90 |
Neutroni | H*(10) | americio 241 / berillio |
(art. 16–18)
(art. 19–21)
Radiazione incidente, serie RQR conformemente a CEI 61267 ed2.0 (2005–11)11 | |||
Codice | Tensione del tubo (kV) (alimentazione, | Filtrazione totale | SEV (mm Al) |
RQR 5 | 70 | 2,5 | 2,5 |
Radiazione dietro un filtro equivalente al paziente, serie RQA conformemente a CEI 61267 ed2.0 (2005–11)12 | |||
Codice | Tensione del tubo (kV) (alimentazione, | Filtrazione totale | SEV (mm Al) |
RQA 5 | 70 | 23,5 | 7,1 |
Radiazione incidente, qualità di riferimento conformemente a CEI 61267 ed2.0 (2005–11)13 | ||||
Codice | Tensione del tubo (kV) | Filtrazione totale | ||
RQN-M | 28 | 0,03 mm Mo | ||
Radiazione dietro un filtro equivalente al paziente conformemente a CEI 61674 ed1.0 (1997–10)14 | ||||
Codice | Tensione del tubo (kV) | Filtrazione totale | ||
– | 28 | 0,03 mm Mo + 2,0 mm Al | ||
Radiazione incidente, qualità di riferimento conformemente a CEI 61267 ed2.0 (2005–11)15 | ||||
Codice | Tensione del tubo (kV) | Filtrazione totale | ||
– | 120 | 2,5 mm Al | ||
Radiazione dietro un filtro equivalente al paziente conformemente | ||||
Codice | Tensione del tubo (kV) | Filtrazione totale | ||
– | 120 | 23,5 mm Al | ||
Radiazione incidente, serie RQR conformemente a CEI 61267 ed2.0 | |||
Codice | Tensione del tubo (kV) (alimentazione, | Filtrazione totale | SEV (mm Al) |
RQR 5 | 70 | 2,5 | 2,5 |
RQR 7 | 90 | 2,5 | 3,3 |
RQR 9 | 120 | 2,5 | 4,5 |
Radiazione incidente, qualità di riferimento conformemente a CEI 61267 ed2.0 (2005–11)20 | ||||
Codice | Tensione del tubo (kV) | Filtrazione totale | ||
RQN-M | 28 | 0,03 mm Mo | ||
(art. 22–24)
(art. 25–27)