Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali.
Se uno strumento di misurazione è composto di più sottounità che funzionano indipendentemente e se i requisiti metrologici specifici sono stabiliti per ciascuna di tali sottounità, ogni sottounità deve soddisfare le disposizioni della presente ordinanza.
Se uno strumento di misurazione è conforme alle norme tecniche e ai documenti normativi di cui all’articolo 7, si presume che soddisfi i requisiti essenziali.
Se uno strumento di misurazione è conforme soltanto in parte alle norme tecniche e ai documenti normativi, vi è presunzione di conformità ai requisiti essenziali soltanto in relazione agli elementi delle norme o dei documenti normativi che lo strumento soddisfa.
Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione non conforme alle norme tecniche e ai documenti normativi di cui all’articolo 7, deve poter dimostrare in altro modo che lo strumento di misurazione soddisfa i requisiti essenziali.