Gli impianti di misurazione di liquidi devono essere presentati a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Nel caso di distributori di carburante, la prima verificazione successiva deve essere effettuata nel corso dell’anno successivo a quello stampato sulla targa segnaletica.
La durata di validità della verificazione successiva è di:
- un anno, per gli impianti di misurazione che devono essere smontati in servizio;
- un anno, per gli impianti di misurazione con compensazione della temperatura, con sistema di rilevamento dei gas o separatore di gas;
- due anni, per tutti i distributori di carburante;
- due anni, per tutti gli altri impianti di misurazione.
L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono.
Fuori del campo di misurazione prestabilito, gli impianti di misurazione sono considerati non controllati ufficialmente.