I contatori di calore devono essere sottoposti come segue alla verificazione successiva da parte dell’Istituto federale di metrologia (METAS) o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
- contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;
- altri contatori di calore: ogni otto anni.
Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.
Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di calore possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.
I contatori di calore per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.