Lexipedia

941.231 OSMT

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica (OSMT)

del 7 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 1 sugli strumenti di misurazione,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. i requisiti dei contatori di calore e dei contatori di freddo;
  2. le procedure per l’immissione sul mercato di tali strumenti di misurazione;
  3. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai contatori di calore e ai contatori di freddo destinati alla determinazione dei costi energetici e utilizzati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell’industria leggera.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. contatore di calore:strumento di misurazione che in un circuito di riscaldamento determina l’energia termica ceduta da un vettore termico liquido;
  2. contatore di freddo:strumento di misurazione che in un circuito di raffreddamento determina l’energia termica assorbita da un vettore termico liquido.

Sezione 2 Contatori di calore

Art. 4 Requisiti essenziali

I contatori di calore devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di calore ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
  2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
  3. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

I contatori di calore devono essere sottoposti come segue alla verificazione successiva da parte dell’Istituto federale di metrologia (METAS) o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;
  2. altri contatori di calore: ogni otto anni.

Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di calore possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

I contatori di calore per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Sezione 3 Contatori di freddo

Art. 7 Requisiti essenziali

I contatori di freddo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di freddo ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
  2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
  3. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

I contatori di freddo devono essere sottoposti come segue a una verificazione successiva da parte del METAS o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;
  2. altri contatori di freddo: ogni otto anni.

Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di freddo possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

I contatori di freddo per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Art. 10 Marcatura

I contatori di freddo devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologica di cui all’allegato 4.

Sezione 4 Obblighi dell’utilizzatore

Art. 11 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti di misurazione

Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

  1. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli strumenti di misurazione;
  2. della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Art. 12 Registro di controllo

L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.

Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:

  1. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato;
  2. la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione;
  3. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione;
  4. il luogo d’impiego dello strumento di misurazione.

I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare tale registro in ogni momento.

In caso di contestazione, il METAS decide se il registro soddisfa i requisiti.

Sezione 5 Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 13

In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti di misurazione completi negli allegati 1 numero 3 e 3 numero 3 della presente ordinanza.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 2 sugli strumenti di misurazione di energia termica è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

I contatori di freddo ammessi tra il 30 ottobre 2006 e il 1° gennaio 2024 possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione ancora fino alla scadenza dell’ammissione.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegato 1

(art. 4)

Requisiti specifici dei contatori di calore

A Definizioni

Un contatore di calore è un contatore di calore completo o un contatore di calore combinato, composto dalle sottounità sensore di flusso, coppia di sensori di temperatura e calcolatore oppure una combinazione dei due.

θ

=

temperatura del liquido di trasmissione di calore;

θin

=

valore di θ all’ingresso del circuito di scambio termico;

θout

=

valore di θ all’uscita del circuito di scambio termico;

∆θ

=

differenza di temperatura θin – θout con ∆θ ≥ 0;

θmax

=

limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

θmin

=

limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmax

=

limite superiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmin

=

limite inferiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

q

=

portata del liquido di trasmissione di calore;

qs

=

valore massimo di q, consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

qp

=

valore massimo di q, consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

qi

=

valore minimo di q, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

P

=

potenza termica dello scambio termico;

Ps

=

limite superiore di P, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore.

B Requisiti metrologici
1 Condizioni di funzionamento nominali
  1. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla temperatura del liquido: θmax, θmin.
  2. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alle differenze di temperatura del liquido. ∆θmax, ∆θmin, con le seguenti limitazioni: ∆θmax/∆θmin ≥ 10; ∆θmin = 3 K o 5 K o 10 K.
  3. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla pressione del liquido: la pressione interna positiva più elevata che il contatore di calore può sopportare in modo permanente al limite superiore di temperatura.
  4. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla portata del liquido: qs, qp, qi, dove per i valori di qp e qi si applica la seguente limitazione: qp/qi ≥ 10.
  5. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla potenza termica: Ps.
2 Classi di accuratezza
  1. Per i contatori di calore si definiscono le seguenti classi di accuratezza:
    1 2 3.
3 Errori massimi tollerati per contatori di calore completi
  1. Per i contatori di calore completi, gli errori massimi tollerati relativi, espressi in percentuale del valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti:–E = Ef + Et + Ec.
  2. Ef, Et, Ec corrispondono ai numeri 7.1 – 7.3.
4 Immunità elettromagnetica
  1. Il contatore non deve essere influenzato né da campi magnetici statici né da campi elettromagnetici a frequenza di rete.
  2. L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un contatore di calore deve essere tale che:–la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 4.3; oppure–l’indicazione del risultato della misurazione non possa essere interpretata come risultato valido.
  3. Il valore di variazione critico per un contatore di calore completo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale contatore di calore di cui al numero 3.
5 Durabilità
  1. Dopo l’esecuzione di una prova appropriata, che tiene conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
  2. Sensori di flusso: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico.
  3. Sensori di temperatura: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C.
6 Iscrizioni sul contatore di calore
  1. classe di accuratezza;
  2. limiti di portata;
  3. limiti di temperatura;
  4. limiti di differenza di temperatura;
  5. posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno;
  6. indicazione della direzione del flusso.
7 Sottounità
  1. Le disposizioni per le sottounità possono essere applicate a sottounità prodotte dal medesimo fabbricante o da diversi fabbricanti. Se un contatore di calore è costituito da sottounità, i requisiti essenziali per il contatore di calore si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:
  2. Per il sensore di flusso, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, per le classi di accuratezza, è:–classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), ma non più del 5 %;–classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ma non più del 5 %;–classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ma non più del 5 %,
  3. dove Ef costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita del sensore di flusso e la massa o il volume.
  4. Per la coppia di sensori di temperatura, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:–Et = (0,5 + 3 ∆θmin/∆θ),
  5. dove Et costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita della coppia di sensori di temperatura e la differenza di temperatura.
  6. Per il calcolatore, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:–Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ),
  7. dove Ec costituisce lo scarto fra l’energia termica indicata e il valore reale dell’energia termica.
  8. Il valore di variazione critico per una sottounità di un contatore di calore è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale sottounità di cui ai numeri 7.1, 7.2 o 7.3.
  9. Iscrizioni sulle sottounità

Sensore di flusso:

  1. classe di accuratezza;
  2. limiti di portata;
  3. limiti di temperatura;
  4. fattore di misura nominale del contatore (ad es. litri/impulso) o segnale di uscita corrispondente;
  5. indicazione della direzione del flusso;

Coppia di sensori di temperatura:

  1. tipo di sensore (ad es. Pt 100);
  2. limiti di temperatura;
  3. limiti di differenza di temperatura;

Calcolatore:

  1. tipo di sensori di temperatura;
  2. limiti di temperatura;
  3. limiti di differenza di temperatura;
  4. fattore di misura nominale (ad es. litri/impulso) o segnale d’entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso;
  5. posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno.

Allegato 2

(art. 6 cpv. 3 e 9 cpv. 3)

Sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio per contatori di calore e contatori di freddo

A Principio
  1. Per i contatori di calore e i contatori di freddo gli utilizzatori possono presentare al METAS una richiesta di sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio ai sensi dell’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. L’approvazione della domanda estende il periodo di verificazione dei contatori.
  2. Il METAS emana istruzioni sui dettagli amministrativi, in particolare sui requisiti della procedura e sugli obblighi dell’utilizzatore.
B Requisiti concernenti la procedura
  1. L’utilizzatore stabilisce un metodo atto a garantire la correttezza delle misurazioni. A tal fine, deve dimostrare di disporre dell’infrastruttura necessaria e del personale con le conoscenze tecniche richieste.
  2. Tutti i contatori utilizzati devono essere immessi sul mercato in conformità con l’articolo 5 o l’articolo 8 della presente ordinanza. I contatori utilizzati non devono mai essere in funzione per più di 12 anni senza essere sottoposti alla verificazione successiva ai sensi dell’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
  3. Tutti i contatori impiegati devono essere in esercizio in condizioni d’utilizzazione paragonabili. I contatori difettosi devono essere sostituiti da contatori conformi.
  4. La procedura stabilita dall’utilizzatore deve consentire risultati di misurazione riferibili conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
C Obblighi dell’utilizzatore
  1. L’utilizzatore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che i contatori soddisfano i requisiti dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e della presente ordinanza.
  2. L’utilizzatore deve leggere periodicamente i contatori utilizzati. I dati devono essere registrati e conservati per almeno dieci anni.
  3. L’utilizzatore informa annualmente il METAS sui risultati della procedura.
D Controllo e revoca dell’autorizzazione
  1. Il METAS può effettuare o ordinare controlli e misurazioni per campionatura in qualsiasi momento.
  2. Qualora constati che l’utilizzatore non adempie i suoi obblighi o che la procedura stabilita non soddisfa i requisiti, il METAS revoca l’autorizzazione.

Allegato 3

(art. 7)

Requisiti specifici dei contatori di freddo

A Definizioni

Un contatore di freddo è un contatore di freddo completo o un contatore di freddo combinato, composto dalle sottounità sensore di flusso, coppia di sensori di temperatura e calcolatore oppure una combinazione dei due.

θ

=

temperatura del liquido di trasmissione del freddo;

θin

=

valore di θ all’ingresso del circuito di scambio termico;

θout

=

valore di θ all’uscita del circuito di scambio termico;

∆θ

=

differenza di temperatura θin – θout con ∆θ ≤ 0;

θmax

=

limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

θmin

=

limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmax

=

limite superiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmin

=

limite inferiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

q

=

portata del liquido di trasmissione del freddo;

qs

=

valore massimo di q, consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

qp

=

valore massimo di q, consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

qi

=

valore minimo di q, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

P

=

potenza termica dello scambio termico;

Ps

=

limite superiore di P, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo.

B Requisiti metrologici
1 Condizioni di funzionamento nominali
  1. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla temperatura del liquido: θmax, θmin.
  2. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alle differenze di temperatura del liquido. ∆θmax, ∆θmin.
  3. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla pressione del liquido: la pressione interna positiva più elevata che il contatore di freddo può sopportare in modo permanente al limite superiore di temperatura.
  4. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla portata del liquido: qs, qp, qi, dove per i valori di qp e qi si applica la seguente limitazione: qp/qi ≥ 10.
  5. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla capacità di raffreddamento. Ps.
2 Classi di accuratezza
  1. Per i contatori di freddo si definiscono le seguenti classi di accuratezza:
    2 3.
3 Errori massimi tollerati per i contatori di freddo completi
  1. Per un contatore di freddo completo, gli errori massimi tollerati relativi, espressi in percentuale del valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti:–E = Ef + Et + Ec.
  2. Ef, Et, Ec corrispondono ai numeri 7.1 – 7.3.
4 Immunità elettromagnetica
  1. Il contatore non deve essere influenzato né da campi magnetici statici né da campi elettromagnetici a frequenza di rete.
  2. L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un contatore di freddo deve essere tale che:–la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 4.3; oppure–l’indicazione del risultato della misurazione non possa essere interpretata come risultato valido.
  3. Il valore di variazione critico per un contatore di freddo completo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale contatore di freddo di cui al numero 3.
5 Durabilità
  1. Dopo l’esecuzione di una prova appropriata, che tiene conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
  2. Sensori di flusso: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico.
  3. Sensori di temperatura: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C.
6 Iscrizioni sul contatore di freddo
  1. classe di accuratezza;
  2. limiti di portata;
  3. limiti di temperatura;
  4. limiti di differenza di temperatura;
  5. posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno;
  6. indicazione della direzione del flusso.
7 Sottounità
  1. Le disposizioni per le sottounità possono essere applicate a sottounità prodotte dal medesimo fabbricante o da diversi fabbricanti. Se un contatore di freddo è costituito da sottounità, i requisiti essenziali per il contatore di freddo si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:
  2. Per il sensore di flusso, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, per le classi di accuratezza, è:–classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ma non più del 5 %;–classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ma non più del 5 %,
  3. dove Ef costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita del sensore di flusso e la massa o il volume.
  4. Per la coppia di sensori di temperatura, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:–Et = (0,5 + 3 ∆θmin/∆θ),
  5. dove Et costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita della coppia di sensori di temperatura e la differenza di temperatura.
  6. Per il calcolatore, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:–Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ),
  7. dove Ec costituisce lo scarto fra l’energia termica indicata e il valore reale dell’energia termica.
  8. Il valore di variazione critico per una sottounità di un contatore di freddo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale sottounità di cui ai numeri 7.1, 7.2 o 7.3.
  9. Iscrizioni sulle sottounità

Sensore di flusso:

  1. classe di accuratezza;
  2. limiti di portata;
  3. limiti di temperatura;
  1. fattore di misura nominale del contatore (ad es. litri/impulso) o segnale di uscita corrispondente;
  2. indicazione della direzione del flusso;

Coppia di sensori di temperatura:

  1. tipo di sensore (ad es. Pt 100);
  2. limiti di temperatura;
  3. limiti di differenza di temperatura;

Calcolatore:

  1. tipo di sensori di temperatura;
  2. limiti di temperatura;
  3. limiti di differenza di temperatura;
  4. fattore di misura nominale (ad es. litri/impulso) o segnale d’entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso;
  5. posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno.
8 Documenti normativi
  1. Le prescrizioni sulla costruzione e le caratteristiche metrologiche dei contatori di freddo sono ritenute adempite, se i contatori soddisfano i requisiti dei seguenti documenti normativi svizzeri ed europei:–SN EN 1434-1:2019, Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali;–SN EN 1434-4:2019, Contatori di calore - Parte 4: Prove per l’ammissione del tipo.3

Allegato 4

(art. 10)

Marcatura di conformità per contatori di freddo

Invece della marcatura di conformità di cui all’allegato 4 numero 1.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, deve essere utilizzata la seguente marcatura di conformità con un’altezza minima di 5 mm:

Sono applicabili le restanti disposizioni dell’allegato 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.