Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.