Le verificazioni di contatori d’elettricità effettuate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla scadenza prevista dal diritto vigente al momento della verificazione.
Le verificazioni di trasformatori di misura effettuate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino al 31 dicembre 2075.
I contatori d’elettricità e i trasformatori di misura ammessi prima del 30 ottobre 2006 possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 OStrM ancora fino al 29 ottobre 2016. Dopo l’immissione sul mercato, per il mantenimento della stabilità di misurazione si applicano le disposizioni della presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 1 e 2.
I contatori d’elettricità e i trasformatori di misura ammessi tra il 30 ottobre 2006 e l’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 OStrM ancora fino alla scadenza dell’ammissione. Dopo l’immissione sul mercato, per il mantenimento della stabilità di misurazione si applicano le disposizioni della presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 1 e 2.
I contatori d’elettricità dotati della funzione di misurazione della potenza o di creazione del profilo di carico possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2017 anche se in riferimento a dette funzioni non sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. Dal 1° gennaio 2018, per il mantenimento della stabilità di misurazione di dette funzioni si applicano le disposizioni della presente ordinanza. La procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione di dette funzioni è effettuata per la prima volta in occasione della prima procedura di mantenimento della stabilità di misurazione delle altre funzioni, prevista a partire dal 1° gennaio 2018.
Per i contatori di energia attiva, le seguenti classi secondo il diritto anteriore corrispondono alle seguenti classi secondo il nuovo diritto:
- la classe 2, la classe «contatori d’elettricità» e la classe «contatori con trasformatore di misura» corrispondono alla classe A;
- la classe 1 e la classe «contatori di precisione» corrispondono alla classe B;
- la classe 0,5 S e la classe 0,2 S corrispondono alla classe C.
Per la misurazione dell’energia reattiva, la classe 1 secondo il diritto anteriore corrisponde alla classe 2 secondo il nuovo diritto.
Per i contatori di energia attiva che già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza erano sottoposti alla procedura di controllo statistico:
- i lotti restano invariati anche se non soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 lettera B numero 2 della presente ordinanza;
- fino a prima del secondo controllo a campione dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, si applicano ancora i punti da controllare e gli errori massimi tollerati previsti dal diritto anteriore; a partire dal secondo controllo a campione si applica la presente ordinanza.
Il primo annuncio di contatori d’elettricità per la procedura di controllo statistico è possibile fino al 31 ottobre 2015, se la maggior parte dei contatori d’elettricità annunciati è stata fabbricata nel 2011. Il capoverso 8 si applica per analogia.