Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 2008 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l’integrità dei dati. L’Istituto federale di metrologia (METAS) emana istruzioni sull’integrità dei dati.
Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all’allegato 1 numero 1.3.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l’attuale stato della tecnica.
La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l’accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d’accesso.