Il Consiglio federale è autorità superiore in tutte le questioni relative al controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Gli tocca, particolarmente:
- nominare i funzionari dell’Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi (detto qui di seguito: «Ufficio centrale») conformemente all’articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 19302.
- approvare i rapporti del Dipartimento federale delle finanze3;
- dare istruzioni al Dipartimento federale delle finanze, in quanto quest’ultimo non abbia da decidere esso stesso in base alla legge;
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