Lexipedia

942.31

Ordinanza
concernente il monitoraggio del mercato1
nel settore agricolo

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura 2 ,

ordina:

Art. 13 Monitoraggio del mercato

L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.

Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.

Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

Art. 2 Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato

Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

  1. carne, prodotti di carne e insaccati;
  2. latte e latticini;
  3. uova e pollame;
  4. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;
  5. frutta e verdura e loro prodotti trasformati;
  6. 4 mezzi di produzione agricoli.

Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati. 5

Art. 2a6 Collaborazione degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

Art. 3 Collaborazione di altri servizi

I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato 7 .

Art. 4 Informazione del pubblico

Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.