La presente legge disciplina l’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
Essa:
- assicura che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero;
- stabilisce, a tutela del pubblico, i requisiti minimi per l’esercizio del commercio ambulante.
Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie sottostanno al diritto cantonale. Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile 4 relative alle collette pubbliche. 5