La presente ordinanza disciplina il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca dell’autorizzazione di cui necessitano i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi per l’esercizio della loro attività in tutta la Svizzera.
943.11
Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
del 4 settembre 2002 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 23 marzo 2001 1 sul commercio ambulante
(legge federale);
in applicazione della legge federale del 12 giugno 2009 2 sulla sicurezza dei
prodotti;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995 3 sugli ostacoli tecnici
al commercio, 4
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- commercianti ambulanti:persone fisiche che offrono merci o servizi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a o b della legge federale;
- punto di vendita mobile limitato nel tempo: offerta di merce limitata nel tempo al di fuori di locali commerciali permanenti;
- 5 baracconisti: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti;
- 6 impresari circensi: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico in o su impianti offrendogli spettacoli;
- impianti:macchine o strutture mobili, destinate o idonee ad essere montate e smontate ripetutamente per gli scopi descritti nelle lettere c-d;
- 7 registro di controllo: registro valutato e allestito da un organo indipendente di valutazione della conformità, svizzero o estero, contenente tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell’impianto, come piani di costruzione, attestati del produttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di controllo da parte di un organismo d’ispezione e autorizzazione valida;
- registro d’ispezione: documentazione tecnica allestita da un organismo d’ispezione (art. 22) su mandato del baracconista o dell’impresario circense sulla base di un controllo a vista, per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo.
Sezione 2 Autorizzazione per i commercianti ambulanti
Art. 3 Merci escluse dal commercio ambulante
Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 4 Eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione
Non necessita dell’autorizzazione chi:
- in un punto di vendita mobile limitato nel tempo e all’aperto, offre in vendita giornali, riviste, derrate alimentari destinate al consumo immediato o prodotti agricoli provenienti direttamente dal proprio campo e raccolti personalmente, ad eccezione dei fiori recisi;
- esercita l’attività di artista di strada o di musicista di strada;
- all’esterno di locali commerciali permanenti, entro spazi designati dall’autorità competente e nel corso di una manifestazione pubblica limitata nel tempo (mercato, kermesse, fiere, feste cittadine, di paese o di quartiere), offre per l’ordinazione o in vendita merci o servizi;
- in uno spazio delimitato dall’organizzazione e autorizzato dall’autorità
competente (esposizioni o fiere), offre in vendita o per l’ordinazione merci o servizi.
Sono fatte salve le disposizioni cantonali concernenti segnatamente l’uso comune accresciuto e gli esercizi pubblici.
Art. 5 Cantone competente per la presentazione della domanda d’autorizzazione
Le domande d’autorizzazione devono essere presentate:
- nel Cantone in cui il commerciante ambulante o l’impresa per cui lavora è iscritto nel registro di commercio;
- nel Cantone di domicilio, se né il commerciante ambulante né l’impresa per cui lavora sono iscritti nel registro di commercio;
- nel Cantone in cui è stata avviata per la prima volta l’attività di commercio ambulante, nel caso di persone con dimora o domicilio all’estero.
Art. 6 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione
La domanda deve essere presentata su modulo ufficiale all’autorità cantonale competente oppure all’impresa o all’associazione di categoria autorizzate ai sensi della sezione 3.
Le domande all’autorità cantonale competente devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’inizio previsto dell’attività, o della scadenza dell’autorizzazione. Nei casi di rigore l’autorità cantonale può concedere un termine più breve.
Art. 7 Documenti da allegare alla domanda
I documenti previsti nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti:
- l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;
- il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, nella licenza di condurre o nella carta d’identità valida; nella procedura di domanda scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati;
- 8 l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve essere stato rilasciato nel corso dell’ultimo mese;
- l’attestato di domicilio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi
12 mesi; - 9 il richiedente deve presentare l’autorizzazione scritta del titolare del diritto di utilizzazione del fondo in questione se prevede concretamente, al momento della domanda, di parcheggiare il proprio veicolo durante la notte nell’ambito della sua attività di commercio ambulante. Se il parcheggio è previsto in aree di sosta o di transito ufficiali, decade l’obbligo di presentare l’autorizzazione scritta.
La domanda deve essere corredata di due fotografie formato passaporto recenti del commerciante ambulante.
Gli estratti del registro di commercio e del casellario giudiziale, il documento di identità e l’attestato di domicilio rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispondenti documenti svizzeri.
Art. 8 Esame della domanda
Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente oppure l’impresa o l’associazione di categoria ai sensi della sezione 3 può respingerla affinché sia rettificata o completata.
L’autorità cantonale competente chiede un preavviso alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) se, sulla base dell’esame dell’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA entra in linea di conto un rifiuto dell’autorizzazione in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale. A tal fine l’autorità cantonale trasmette senza indugio alla SECO la domanda di autorizzazione e l’estratto per privati, comunicando la data in cui il richiedente intende iniziare l’attività. 10
Prima di dare il suo preavviso, la SECO può consultare presso le autorità giudiziarie competenti i documenti penali del richiedente. Dopo di che comunica immediatamente il suo preavviso motivato all’autorità cantonale.
Art. 9 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
L’autorità cantonale competente rilascia o rinnova l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 della legge federale,.
Essa notifica al commerciante ambulante l’autorizzazione e gli consegna la tessera di legittimazione.
Nel caso di commercianti ambulanti stranieri che soggiornano o sono domiciliati all’estero, l’autorità cantonale può adeguare la durata di validità dell’autorizzazione in funzione della legislazione sugli stranieri applicabile.
Art. 1011 Rifiuto dell’autorizzazione
L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione se le condizioni per il rilascio secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale non sono soddisfatte o se nei due anni precedenti la domanda il richiedente ha gravemente perturbato l’ordine pubblico (art. 4 cpv. 3 bis della legge federale).
Si è in presenza di una perturbazione grave in particolare quando il commerciante ambulante, nell’ambito della sua attività, occupa illegalmente un fondo pubblico o privato arrecando gravi danni al proprietario.
Art. 10a12 Revoca dell’autorizzazione
L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione al commerciante ambulante esigendo la restituzione della tessera di legittimazione se:
- le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale non sono più soddisfatte;
- il commerciante ambulante ha gravemente perturbato l’ordine pubblico secondo l’articolo 10 capoverso 2 (art. 4 cpv. 3bis della legge federale); oppure
- non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante (art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale).
Se constata una violazione che potrebbe costituire motivo di revoca dell’autorizzazione, l’autorità cantonale di un Cantone diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione ritira la tessera di legittimazione del commerciante ambulante interessato. Trasmette la tessera e gli atti dell’inchiesta all’autorità cantonale che ha rilasciato l’autorizzazione affinché decida in merito alla revoca.
L’autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell’autorizzazione.
Dopo la revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione per un periodo di due anni.
Art. 11 Contenuto e forma della tessera di legittimazione
Sulla tessera di legittimazione figurano l’identità del commerciante ambulante, l’impresa o le imprese rappresentate, l’autorità che ha rilasciato la tessera e la durata di validità della stessa.
La carta di legittimazione indica che è fatta salva la legislazione degli stranieri.
La SECO è competente per l’uniformità della tessera di legittimazione.
Art. 1213 Obblighi dei commercianti ambulanti
Durante l’esercizio dell’attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla alla clientela e agli organi preposti al controllo; ciò vale anche per i controlli effettuati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 14 in virtù dell’articolo 100 della legge del 18 marzo 2005 15 sulle dogane. 16
Nell’ambito delle sue attività commerciali il commerciante ambulante può utilizzare la tessera di legittimazione solo nei confronti dei consumatori.
Durante l’esercizio della sua attività ambulante il commerciante è tenuto a rispettare le prescrizioni rilevanti in materia, in particolare quelle relative agli impianti elettrici e all’ambiente.
Il commerciante ambulante deve comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente i cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti di cui all’articolo 4 della legge federale.
Sezione
3 Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte
di imprese e associazioni di categoria
Art. 13 Domanda
Le imprese svizzere e le associazioni di categoria che intendono rilasciare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi possono chiedere un’abilitazione al Cantone della loro sede statutaria.
Alla domanda devono allegare:
- un estratto del registro di commercio rilasciato nel corso degli ultimi tre
mesi; - in caso di associazioni di categoria non iscritte nel registro di commercio, una copia degli statuti;
- una descrizione dell’attività dei commercianti ambulanti a cui sarà rilasciata la tessera di legittimazione;
- l’attestazione, firmata da un organo con diritto di firma, che la tessera di
legittimazione sarà rilasciata unicamente ai dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi che adempiono le condizioni legali.
Art. 14 Rilascio dell’abilitazione
L’autorità cantonale competente accorda l’abilitazione a rilasciare la tessera di legittimazione se le condizioni di cui all’articolo 8 della legge federale sono adempiute.
Art. 15 Diritti e obblighi delle imprese e associazioni di categoria abilitate
Le imprese e le associazioni di categoria abilitate:
- rilasciano la tessera di legittimazione direttamente ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi;
- rinnovano la tessera di legittimazione.
Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale, le imprese o le associazioni di categoria abilitate trasmettono il modulo di domanda e l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA della persona interessata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima li inoltra alla SECO. 17
Esse rilasciano le tessere di legittimazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 11.
Entro sette giorni dalla consegna o dal rinnovo della tessera di legittimazione, esse inviano all’autorità cantonale competente:
- una copia del modulo di domanda del commerciante ambulante;
- 18 una copia dell’estratto per privati del commerciante ambulante;
- una copia della tessera di legittimazione rilasciata o rinnovata.
Art.
16
Revoca della tessera di legittimazione da parte delle imprese
e delle associazioni di categoria abilitate
Le imprese e le associazioni di categoria abilitate revocano le tessere di legittimazione da loro rilasciate ai commercianti ambulanti se le condizioni di cui all’articolo 10 della legge federale sono soddisfatte. Esse comunicano all’autorità cantonale competente la revoca della tessera e ne indicano i motivi. Alla comunicazione
allegano la tessera revocata.
Se sussistono dubbi circa l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale, esse ne informano tempestivamente l’autorità cantonale competente. Questa effettua, se del caso in collaborazione con la SECO, gli accertamenti corrispondenti e, se le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale sono adempiute, ordina alle imprese e alle associazioni di categoria abilitate di revocare la tessera di legittimazione.
Art. 17 Compiti dell’autorità cantonale competente
L’autorità cantonale competente controlla per sondaggio se le imprese e associazioni di categoria abilitate soddisfano le condizioni legali. A tale scopo controlla periodicamente le copie degli estratti per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e delle tessere di legittimazione. 19
Può revocare direttamente la tessera di legittimazione a singoli commercianti ambulanti, se le condizioni di cui all’articolo 10 della legge federale sono adempiute.
Art. 18 Revoca dell’abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione
Se constata che un’impresa o un’associazione di categoria abilitata a rilasciare tessere di legittimazione non garantisce più il rispetto delle prescrizioni legali, l’autorità cantonale competente le revoca l’abilitazione. Può impartirle un termine per ritirare le tessere di legittimazione dei dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi.
L’abilitazione è revocata anche all’impresa o all’associazione di categoria che viene sciolta o le cui attività non hanno più alcun rapporto con il commercio ambulante.
Sezione 4 Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi
Art.
19
Cantone competente per la presentazione della domanda
d’autorizzazione
Le domande d’autorizzazione devono essere presentate:
- nel Cantone in cui il baracconista o l’impresario circense è iscritto nel registro di commercio;
- nel Cantone di domicilio, se né il baracconista né l’impresario circense sono iscritti nel registro di commercio;
- nel Cantone in cui per la prima volta è stato montato l’impianto, nel caso di persone con dimora, domicilio o sede all’estero.
Art. 20 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.
I documenti previsti nell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i requisiti seguenti:
- l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;
- il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, di licenza di condurre o di carta d’identità valida; nella procedura di domanda scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati.
L’autorizzazione esistente deve essere allegata alla domanda di rinnovo.
Gli estratti del registro di commercio e i documenti di identità rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispettivi documenti svizzeri.
Art. 21 Attestato di sicurezza
Il richiedente deve dimostrare che la sicurezza degli impianti utilizzati è stata controllata da un organismo d’ispezione.
L’attestato di sicurezza deve essere rinnovato con la periodicità specificata nell’allegato 2. Esso è parimenti rinnovato qualora siano effettuate modifiche essenziali all’impianto.
La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente disposizione è prolungata automaticamente di sei mesi. 20
Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:
- tutti gli impianti di altezza inferiore a cinque metri non accessibili al pubblico, per esempio baracconi per il tiro a segno e altri giochi;
- apparecchi che misurano la forza;
- tende con una superficie al suolo inferiore a 75 m2;
- palcoscenici con una superficie al suolo inferiore a 100 m2;
- palchi di altezza inferiore a un metro;
- tettoie di altezza inferiore a cinque metri;
- 21 impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:1.la parte accessibile dell’impianto ha un’altezza superiore ai cinque metri,2.l’impianto dispone di un settore coperto che dista dall’uscita più di tre metri, o più di dieci metri qualora l’abbassamento del settore coperto sia impedito da un’apposita costruzione.
Art. 22 Requisiti dell’organismo d’ispezione
L’organismo d’ispezione deve:
- essere accreditato dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199622 sull’accreditamento e sulla designazione;
- 23 essere accreditato, per i tipi di impianti di cui all’allegato 2, da un servizio d’accreditamento estero equivalente al SAS, in particolare dal servizio d’accreditamento tedesco (DAkkS24), francese (Cofrac25), austriaco (AA26) o italiano (Accredia27);
- essere riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o
- essere abilitato o riconosciuto ad altro titolo dal diritto federale.
La SECO riconosce, d’intesa con il SAS, un organismo d’ispezione estero il quale non adempie nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1, se può essere reso verosimile che:
- le procedure di verifica applicate soddisfano i requisiti svizzeri; e
- l’organismo estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.
Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione
L’organismo d’ispezione controlla la sicurezza degli impianti secondo le regole tecniche riconosciute, in particolare secondo le norme tecniche designate dalla SECO; quest’ultima designa, per quanto possibile norme armonizzate a livello internazionale. Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte.
Il controllo della sicurezza avviene mediante un controllo a vista e sulla base del registro di controllo, o, in assenza di questo, sulla base del registro d’ispezione.
L’organismo d’ispezione iscrive nel registro di controllo o nel registro d’ispezione i dati seguenti:
- designazione dell’impianto;
- numero di fabbricazione o di identificazione dell’impianto;
- data del controllo della sicurezza;
- nome e indirizzo dell’organismo d’ispezione;
- nome e indirizzo del servizio che ha accreditato l’organismo d’ispezione o di un altro organismo che lo ha riconosciuto o abilitato ad altro titolo, nonché data dell’accreditamento, del riconoscimento o dell’abilitazione;
- data in cui deve essere rinnovato l’attestato di sicurezza;
- disposizioni accessorie quali oneri o eccezioni.
L’organismo d’ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza. 28
La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell’attestato di sicurezza. 29
Art. 24 Attestato di assicurazione responsabilità civile sufficiente
Oltre a presentare la domanda, il richiedente deve dimostrare di avere stipulato, con un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera, un’assicurazione la quale:
- copre a sufficienza la sua responsabilità civile;
- copre l’attività commerciale in Svizzera, per la quale il richiedente chiede un’autorizzazione; e
- è valida per tutta la durata dell’autorizzazione richiesta.
L’importo minimo di copertura assicurativa per tipo d’impianto figura nell’allegato 3.
In casi eccezionali, un richiedente con sede o domicilio all’estero può essere assicurato anche presso un assicuratore non ammesso a operare in Svizzera, per quanto siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 2.
Art. 25 Autorizzazione
Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente può respingerla affinché sia rettificata o completata.
L’autorità cantonale competente rilascia l’autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 24 della presente ordinanza sono adempiute. All’azienda che gestisce più impianti è rilasciata una sola autorizzazione.
L’autorizzazione o una copia di essa qualora l’autorizzazione concerna più impianti è allegata al registro di controllo o al registro d’ispezione.
L’autorizzazione dev’essere adeguata in caso di cambiamenti rilevanti a un impianto e in caso di trasferimento di proprietà degli impianti. I baracconisti e gli impresari circensi devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente detti cambiamenti e quelli rilevanti subentrati nei documenti concernenti l’autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge federale.
Sezione 5 Sorveglianza e tasse
Art. 26 Sorveglianza ed esecuzione
I Cantoni sono competenti per la sorveglianza sulle attività dei commercianti ambulanti, dei baracconisti e degli impresari circensi esercitate sul loro territorio.
Essi designano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca delle autorizzazioni.
Essi provvedono affinché i richiedenti siano informati in merito a tutte le ulteriori condizioni amministrative che essi devono osservare nell’esercizio della loro professione.
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza comunicano all’autorità cantonale competente tutti i fatti che possono motivare la revoca dell’autorizzazione o dell’abilitazione.
La SECO sorveglia l’esecuzione della legge federale e della presente ordinanza. È autorizzata a emanare istruzioni e circolari destinate ai Cantoni e a esigere dagli stessi informazioni e documenti, ai fini di un’esecuzione uniforme. Fattura ai Cantoni il materiale ad essi fornito per la consegna della tessera di legittimazione.
Art. 2730 Estratti del casellario giudiziale dei commercianti ambulanti
Se vi sono indizi che le condizioni legali non sono più adempiute, l’autorità cantonale competente può ingiungere alla persona interessata di presentare un estratto per privati aggiornato del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
Art. 28 Tasse
Per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione per commercianti ambulanti, baracconisti e impresari circensi sono prelevate le seguenti tasse:
- 200 franchi per l’esame e la decisione;
- 50 franchi per il rilascio della tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti.
I Cantoni riducono in modo adeguato la tassa per le autorizzazioni la cui durata di validità è più breve di quella prevista dalla legge.
Per il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’abilitazione a imprese e associazioni di categoria che rilasciano la tessera di legittimazione sono prelevate le seguenti tasse:
- 1000 franchi per l’esame e la decisione;
- 30 franchi per la tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti;
L’esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro notevolmente superiore rispetto all’esame dei documenti svizzeri corrispondenti e la richiesta di una decisione preliminare sono fatturati nella misura di 100 franchi all’ora. Ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora intera.
Gli sborsi quali segnatamente i costi per perizie sono fatturati a parte e aggiunti all’ammontare della tassa.
Sezione 6 Protezione dei dati
Art. 29
La SECO, le autorità cantonali competenti e le imprese e associazioni di categoria abilitate sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi trattati. Essi adottano, nel proprio ambito, le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.
I dati personali devono essere distrutti al più tardi dieci anni dopo il loro rilevamento. Sono salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998 31 sull’archiviazione o delle leggi cantonali in materia di archiviazione.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 30 Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti
Le imprese iscritte nel registro di commercio svizzero che desiderano, per i propri viaggiatori grossisti, una tessera internazionale di legittimazione industriale ai sensi della Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 32 per la semplificazione delle formalità doganali possono ottenerla presentando una domanda scritta alla SECO.
Sono considerati viaggiatori grossisti le persone che si procurano ordinazioni di merci da commercianti, imprese o amministrazioni pubbliche o private che rivenderanno le merci o le utilizzeranno nell’esercizio della propria attività.
La domanda deve essere corredata di un estratto del registro di commercio, dei dati personali del viaggiatore grossista e di una sua foto. La SECO rilascia la tessera conformemente alle disposizioni della Convenzione.
La tassa da versare alla SECO per il rilascio della tessera internazionale di legittimazione industriale ammonta a 60 franchi. La tassa per il rinnovo ammonta a 30 franchi.
Art. 31 Disposizioni transitorie
A partire dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza, i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi necessitano, per l’esercizio della propria attività, di un’autorizzazione conforme alle esigenze della legge federale e della presente ordinanza; in merito all’attestato di sicurezza degli impianti si applicano le seguenti disposizioni transitorie.
L’attestato di sicurezza ai sensi dell’articolo 21 deve essere presentato per la prima volta entro i seguenti termini:
- per gli impianti di baracconisti: entro il 31 dicembre 2004;
- per gli impianti degli impresari circensi: entro il 31 dicembre 2005.33
Fino al momento della prima presentazione dell’attestato di cui all’articolo 21, la prova della sicurezza è retta dalle disposizioni cantonali vigenti. 34
Per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo o di un registro d’ispezione conforme alle condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 3, deve essere allestito da un organismo d’ispezione (art. 22) un registro d’ispezione, entro i termini seguenti:
- per gli impianti delle categorie 1 e 2 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2005;
- per gli impianti della categoria 3 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2007;
- per gli impianti della categoria 4 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2010.35
Fino all’allestimento del registro d’ispezione di cui al capoverso 3, la sicurezza degli impianti è esaminata annualmente da un organismo d’ispezione unicamente sulla base di un controllo a vista. L’attestato di sicurezza è rilasciato in un documento contenente i dati menzionati nell’articolo 23 capoverso 3.
Gli impianti dei baracconisti e i tendoni da circo messi per la prima volta in circolazione in Svizzera devono disporre dal 1° gennaio 2005 di un registro di controllo. 36
Art. 32 Abrogazione del diritto previgente
Il regolamento d’esecuzione del 5 giugno 1931 37 della legge federale sui viaggiatori di commercio è abrogato.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato 138
(art. 3)
Merci la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa
1.
Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti
ambulanti:
- apparecchiature mediche la cui utilizzazione comporta rischi per la salute;
- dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’ordinanza del 17 ottobre 200139 relativa ai dispositivi medici;
- armi, parti essenziali di armi, munizioni e elementi di munizioni nonché
oggetti che, a causa del loro aspetto, possono essere scambiati per armi vere, come armi ad aria compressa, armi a base di CO2, imitazioni di armi, scacciacani e Soft Air Gun; - bevande contenenti alcol; sono tuttavia autorizzate la raccolta di ordinazioni per bevande fermentate e la raccolta di ordinazioni e la vendita di bevande fermentate sul mercato.
2.
La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:
- lavori di metalli preziosi, plurimetalli, lavori placcati e imitazioni in virtù dell’articolo 23 della legge del 20 giugno 193340 sul controllo dei metalli preziosi;
- biglietti di lotterie in virtù degli articoli 9 e 40 della legge federale dell’8 giugno 192341 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
- esplosivi e pezzi pirotecnici in virtù della legge del 25 marzo 197742 sugli esplosivi;
- ...
- medicamenti delle categorie di consegna A, B, C e D in virtù dell’articolo 23 della legge del 15 dicembre 200043 sugli agenti terapeutici;
- uova da consumo in virtù dell’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 199844 sulle uova; carne e uova da consumo in virtù dell’articolo 2 dell’ordinanza del 3 novembre 199945 sulle dichiarazioni agricole e all’occorrenza
altri prodotti agricoli soggetti all’obbligo di dichiarazione in virtù dell’articolo 11 della legge del 29 aprile 199846 sull’agricoltura; - animali in virtù dellʼarticolo 21 della legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie.
Allegato 248
(art. 21)
Periodicità del rinnovo dell’attestato di sicurezza
Tipo di impianto | Termine per il rinnovo |
Categoria 1 | |
Tendoni | 5 anni |
Categoria 2 | |
Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti | 2 anni |
Categoria 3 | |
Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali | 3 anni |
Categoria 4 | |
Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti | 4 anni |
Allegato 349
(art. 24 cpv. 2)
Lista delle coperture richieste per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti
Tipo di impianto | Copertura minima |
|---|---|
Categoria 1 | |
| |
| 20 |
| 15 |
| 10 |
| 5 |
Categoria 2 | |
Giostre particolari con movimenti orizzontali, | 15 |
Categoria 3 | |
Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali | 10 |
Categoria 4 | |
Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti gonfiabili, impianti semplici | 5 |