La presente ordinanza disciplina l’obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno che sono forniti ai consumatori, nonché il controllo di tale dichiarazione.
Previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 5 definisce il legno e i prodotti del legno ai quali si applica la presente ordinanza.
La presente ordinanza non si applica ai seguenti prodotti del legno:
- imballaggi;
- rifiuti;
- prodotti riciclati.