Possono essere concessi aiuti finanziari alle seguenti organizzazioni di consumatori:
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
- Fédération romande des consommateurs (FRC);
- Schweizerisches Konsumentenforum (kf);
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).2
Altre organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LIC devono inoltrarne domanda all’Ufficio federale del consumo (UFDC) e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC.