L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.
Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.
Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:
- sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;
- sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.
I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 lettera a, se le esigono senza indugio.