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946.15 OPCN-OCSE

Ordinanza concernente l’organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (OPCN-OCSE) del 1° maggio 2013 (Stato 1° giugno 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55, 57 e 57 c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali

Art. 1 Compiti

Il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE 2 destinate alle imprese multinazionali (PCN) promuove ai sensi del numero I.11 delle Linee guida dell’OCSE del 25 maggio 2011 3 destinate alle imprese multinazionali (Linee guida dell’OCSE) l’applicazione delle linee guida da parte delle imprese con sede o filiale in Svizzera attive internazionalmente.

In particolare svolge i compiti seguenti:

  1. promuove la conoscenza e la diffusione delle Linee guida dell’OCSE;
  2. riceve le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell’OCSE da parte di imprese e funge da mediatore tra i soggetti interessati;
  3. risponde a domande relative alle Linee guida dell’OCSE.

Art. 2 Competenza

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il PCN.

Art. 3 Richieste d’esame

Le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell’OCSE possono essere inoltrate da singoli o da gruppi.

Le richieste d’esame vanno inoltrate per scritto.

Art. 4 Procedura relativa al trattamento di richieste d’esame

Il PCN elabora istruzioni per il trattamento delle richieste d’esame tenendo conto delle disposizioni in materia procedurale delle Linee guida dell’OCSE.

Per il trattamento di una richiesta d’esame, il PCN istituisce un gruppo di lavoro in seno all’Amministrazione federale, al quale partecipano rappresentanti delle unità amministrative interessate dalla richiesta d’esame.

Sezione 2 Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali

Art. 5 Statuto

La Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8 a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

Art. 6 Compiti

La Commissione consultiva PCN presta consulenza al PCN in materia di orientamento strategico, di applicazione delle Linee guida dell’OCSE e delle istruzioni procedurali del PCN.

La Commissione consultiva PCN promuove il dialogo tra i gruppi di interesse e contribuisce ad un’effettiva attuazione delle Linee guida dell’OCSE.

Art. 7 Composizione e nomina

La Commissione consultiva PCN si compone di 14 membri. I membri sono:

  1. il direttore della SECO e altri tre membri facenti parte dell’Amministrazione federale;
  2. due rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle organizzazioni non governative e del mondo scientifico.

La Commissione consultiva PCN è presieduta congiuntamente dal direttore della SECO e da un altro membro della Commissione consultiva PCN secondo il capoverso 1 lettera b.

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della Commissione consultiva PCN su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 8 Sedute

La Commissione consultiva PCN si riunisce due volte all’anno. Se necessario si svolgono ulteriori sedute.

Le sedute sono convocate dalla presidenza.

La Commissione consultiva PCN può invitare alle sedute collaboratori del PCN oppure altri esperti dell’Amministrazione federale o esterni.

Art. 9 Carattere pubblico e informazione

Le consulenze fornite dalla Commissione consultiva PCN non sono pubbliche.

Dopo ogni seduta la Commissione consultiva PCN pubblica un breve comunicato concernente le consulenze fornite. Riferisce sulla sua attività nel rapporto annuale del PCN.

Art. 10 Indennità e conteggio spese

Le indennità sono corrisposte ai membri della Commissione consultiva PCN secondo le disposizioni dell’OLOGA 5 .

Le spese della Commissione consultiva PCN sono a carico del DEFR.

Art. 11 Segreteria

La SECO dirige la segreteria della Commissione consultiva PCN.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

6

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013.