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946.209.2

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

del 19 marzo 2002 (Stato 15 settembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sull’applicazione
di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), 2

ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.

Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.

È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 1996 3 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 1996 4 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.

È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
  6. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.5

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 7

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. tutelare interessi svizzeri;
  2. prevenire casi di rigore;
  3. trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.8

Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze. 9

Art. 310 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 4 Entrata e transito in Svizzera

L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.

La Segreteria di Stato della migrazione 11 può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.

Art. 5 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 12 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 5a13 Controllo

La SECO effettua i controlli.

Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 14 .

Art. 615 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 716 Pubblicazione

Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8a1017

Art. 1118 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.

Allegato 119

(art. 1 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

  1. Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199820 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201621 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)22.
  2. I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:2.1veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;2.2veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;2.3veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;2.4veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;2.5veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;2.6componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
  3. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:3.1apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.3.2Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:a)amatolo;b)nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);c)nitroglicole;d)tetranitrato di pentaeritrite (PETN);e)cloruro di picrile;f)2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
  4. I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:4.1giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;4.2elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
  5. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
  6. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
  7. Filo spinato a lame di rasoio.
  8. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
  9. Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:9.1forche e ghigliottine;9.2sedie elettriche;9.3camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;9.4sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
  10. Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
  11. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:11.1sedie e tavoli di contenzione.Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;11.2ceppi, catene e manette o bracciali individuali.Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;11.3serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
  12. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
  13. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
  14. Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:13.1dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;13.2vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);13.3oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
  15. Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
  16. Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato223

(art. 2 cpv. 1 e 2 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito nonché persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie24