Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.
È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
- membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.
A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- interessi e altri redditi di tali conti;
- pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- tutelare interessi svizzeri;
- prevenire casi di rigore;
- trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.
Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.