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946.216

Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001

del 21 settembre 2001 (Stato 1° agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 4 della legge federale del 25 giugno 1982 1
sulle misure economiche esterne;
in esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001 2 ,

ordina:

Art. 1 Obbligo d’informazione

Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo. 3

L’obbligo di informazione concerne le merci seguenti:

  1. caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.11004;
  2. caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200;
  3. caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100;
  4. caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200;
  5. estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210;
  6. preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.

Art. 2 Comunicazione e trasmissione delle cifre globali svizzere

Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell’economia (Seco). 5

Il Seco comunica tali cifre all’Organizzazione internazionale del caffè (OIC).

Art. 3 Disposizioni penali

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo gli articoli 7 e 8 della legge.

Art. 46 Vigilanza

Il Seco vigila sull’attività svolta da réservesuisse nell’ambito della presente ordinanza.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 settembre 1994 7 concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 1994 è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.