Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo. 3
L’obbligo di informazione concerne le merci seguenti:
- caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.11004;
- caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200;
- caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100;
- caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200;
- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210;
- preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.