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946.231.148.9

Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano del 1° novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006) 2 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,

ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.

La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1 per il Libano è vietata.

D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi 1 e 2 per:

  1. la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);
  2. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.
  3. 4 Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

Art. 2 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

Il controllo al confine spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 5 .

Art. 3 Disposizioni penali

Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri o confische.

Art. 4 Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.