Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi,fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
- membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.
A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- interessi e altri redditi di tali conti;
- pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- rispettare contratti esistenti;
- soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- prevenire casi di rigore;
- tutelare interessi svizzeri;
- svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- svolgere o agevolare lo svolgimento di attività umanitarie, tra cui forniture mediche e alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni dal Myanmar.
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’impresa menzionata nell’allegato 1 al numero SSID 145-90417 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tale impresa, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per svolgere compiti connessi allo smantellamento di pozzi di petrolio e di gas naturale conformemente alle norme internazionali.
Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6–8 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).