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946.231.158.5

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
del Nicaragua

del 24 giugno 2020 (Stato 21 ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. 2 averi:valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche:i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche:l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
  6. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.3

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 5

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
  3. tutelare interessi svizzeri;
  4. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.7

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze. 8

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

  1. per motivi umanitari comprovati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Nicaragua; oppure
  3. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1. 9

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 610 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 24 giugno 2020 alle ore 18.00.

Allegato11

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 lett. a e 8)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie12