Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud. 2
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito:
- di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud e delle forze di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, o a essere utilizzati da detto personale;
- di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario ed esportati temporaneamente nella Repubblica del Sudan del Sud.3
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
- di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
- di materiale d’armamento e altro materiale connesso che viene esportato temporaneamente nel Sudan del Sud dalle forze di uno Stato in conformità con il diritto internazionale e che contribuisce esclusivamente e direttamente a proteggere o evacuare i cittadini dello Stato stesso e le persone su cui quest’ultimo ha responsabilità consolari nel Sudan del Sud;
- di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere gli interventi dell’unità regionale dell’Unione africana contro l’«Esercito di resistenza del Signore», o a essere utilizzati da detta unità.4
La SECO, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere l’attuazione del Trattato di pace;
- qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza e personale.5
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 6 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 7 sul materiale bellico.