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946.231.172.7

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria dell’8 giugno 2012 (Stato 8 ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 2 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
  5. persona od organizzazione siriana:1.lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,2.qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,3.qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,4.qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all’esterno o all’interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;
  6. banca siriana:1.una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,2.le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,3.una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.

Sezione 2 Restrizioni al commercio

Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna.

Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 3

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1–2 bis . 4

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi da 1–3 per:

  1. beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite oppure all’utilizzo da parte di tale Forza;
  2. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
  3. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 3. 5

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche. 6

Art. 2a7 Obbligo di autorizzazione per determinati beni

Sottostanno all’obbligo di autorizzazione:

  1. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1a;
  2. la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1a.

L’autorizzazione di cui al capoverso 1 non è richiesta per attività riguardanti beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale; per l’isopropanolo è in ogni caso richiesta un’autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.

La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 1 d’intesa con i competenti uffici del DFAE e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 3 e 48

Art. 4a9

Art. 510

Art. 6 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 5 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria.

È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1.

È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet a persone od organizzazioni siriane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

D’intesa con gli uffici competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

Art. 711

Art. 8 e 912

Art. 9a13 Divieti in materia di beni culturali

Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:

  1. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
  2. siano stati esportati illegalmente dalla Siria.

Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.

Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:

  1. 14 i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
  2. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

Sezione 3 Blocco dei valori patrimoniali e divieto di metterli a disposizione

Art. 10 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese o delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7.

... 15

È vietato traferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 16

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per:

  1. svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono contributi federali per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile; oppure
  2. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.17

... 18

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria oppure per svolgere altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e i membri di tali organizzazioni umanitarie;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi degli organismi di cui alle lettere a-d e al capoverso 2bis nella misura in cui agiscono in tale veste.19

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.20

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 21

La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito;
  3. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane.22

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. tutelare interessi svizzeri;
  3. sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell’allegato 7 che, in Svizzera:1.seguono una formazione generale o professionale, o2.effettuano attività di ricerca universitaria;
  4. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;
  5. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
  6. utilizzarli a scopi umanitari, incluso lo svolgimento di attività umanitarie e di sostegno alla popolazione civile in Siria.23

La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7 ai numeri SSID 200-12560 und 200-12565 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tali organizzazioni, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per la cooperazione fra tali organizzazioni e organizzazioni o enti pubblici svizzeri nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo o della migrazione. 24

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5–7 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze. 25

Art. 11 e 1226

Art. 12a27

Art. 1328

Art. 13a29

Art. 1430

Sezione 4 Ulteriori restrizioni

Art. 1531

Art. 1632 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:

  1. del governo della Siria;
  2. 33 delle persone fisiche, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 7;
  3. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni in Siria;
  4. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto o a favore del governo siriano oppure per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere b e c.

Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1. 34

Art. 17 Divieto d’entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato 7.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)35 può concedere deroghe:

  1. per motivi umanitari comprovati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure
  3. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 5 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 1836 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16.

L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 17.

L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9 a .

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 37 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 1938 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti di cui all’articolo 10 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 20 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2, 2 a , 6, 9 a , 10, 16 o 17 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. 39

Chiunque viola l’articolo 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 6 Pubblicazione e disposizioni finali40

Art. 20a41 Pubblicazione

Il contenuto dell’allegato 7 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 18 maggio 2011 42 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2012.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

  1. Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199843 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201644 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)45.
  2. I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:2.1veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;2.2veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;2.3veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;2.4veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;2.5veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;2.6componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
  3. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:3.1Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.3.2Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:a.amatolo;b.nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);c.nitroglicolo;d.tetranitrato di pentaeritrite (PETN);e.cloruro di picrile;f.2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
  4. I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:4.1giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;4.2elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
  5. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
  6. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
  7. Filo spinato a lame di rasoio.
  8. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
  9. Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:9.1forche e ghigliottine;9.2sedie elettriche;9.3camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;9.4sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
  10. Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
  11. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:11.1sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;11.2ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;11.3serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
  12. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
  13. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
  14. Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:13.1dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;[tab]13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);13.3oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
  15. Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
  16. Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 1a46

(art. 2 a cpv. 1)

Obbligo di autorizzazione per determinati beni

1. Materiali e prodotti chimici

Numero dell’UE

Designazione

Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI

I.C.A.001

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

dicloruro di etilene (CAS 107-06-2)

I.C.A.002

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

nitrometano (CAS 75-52-5)

acido picrico (CAS 88-89-1)

I.C.A.003

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

alluminio cloruro (CAS 7446-70-0)

arsenico (CAS 7440-38-2)

triossido di arsenico (CAS 1327-53-3)

bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6)

bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7)

tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4)

IX.A1.001

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

tributil fosfato (CAS 102-85-2)

isocianato di metile (CAS 624-83-9)

chinaldina (CAS 91-63-4)

1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0)

IX.A1.002

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

benzile (CAS 134-81-6)

dietilammina (CAS 109-89-7)

etere etilico (CAS 60-29-7)

dimetiletere (CAS 115-10-6)

dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0)

IX.A1.003

Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:

2-metossietanolo (CAS 109-86-4)

butiril-colinesterasi (BCHE)

dietilentriammina (CAS 111-40-0)

diclorometano (CAS 75-09-2)

dimetilanilina (CAS 121-69-7)

bromoetano (CAS 74-96-4)

cloruro di etile (CAS 75-00-3)

etilammina (CAS 75.04.7)

esammina (CAS 100-97-0)

2-bromopropano (CAS 75-26-3)

ossido di isopropile (CAS 108-20-3)

metilammina (CAS 74-89-5)

bromometano (CAS 74-83-9)

monoisopropilammina (CAS 75-31-0)

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9)

bromuro di potassio (CAS 7758-02-3)

piridina (CAS 110-86-1)

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)

bromuro di sodio (CAS 7647-15-6)

sodio metallico (CAS 7440-23-5)

tributilammina (CAS 102-82-9)

trietilammina (CAS 121-44-8)

trimetilammina (CAS 75-50-3)

IX.A1.004

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente concentrati almeno al 90 %, salva diversa indicazione:

acetone (CAS 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00)

acetilene (CAS 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00)

ammoniaca (CAS 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00)

antimonio (CAS 7440-36-0) (voce 8110)

benzaldeide (aldeide benzoica) (CAS 100-52-7)
(Codice NC 2912 21 00)

benzoina (CAS 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90)

1-Butanolo (CAS 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00)

2-Butanolo (CAS 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90)

isobutanolo (CAS 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90)

t-butanolo (CAS 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10)

carburo di calcio (CAS 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00)

ossido di carbonio (CAS 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90)

cloro (CAS 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00)

cicloesanolo (CAS 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00)

dicicloesilammina (DCA) (CAS 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99)

etanolo (CAS 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00)

etilene (CAS 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00)

ossido di etilene (CAS 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00)

fluoroapatite (CAS 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00)

acido cloridrico (CAS 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00)

acido solfidrico (CAS 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80)

isopropanolo, concentrato almeno al 95 % (CAS 67-63-0)
(Codice NC 2905 12 00)

acido mandelico (CAS 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98)

metanolo (CAS 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00)

cloruro di metile (CAS 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00)

ioduro di metile (CAS 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90)

metilmercaptano (CAS 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99)

monoetilenglicole (CAS 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00)

cloruro di ossalile (CAS 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90)

solfuro di potassio (CAS 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85)

tiocianato di potassio (KSCN) (CAS 333-20-0)
(Codice NC 2842 90 80)

ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00)

zolfo (CAS 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00)

diossido di zolfo (CAS 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05)

triossido di zolfo (CAS 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10)

cloruro di dimetitiofosforile (CAS 3982-91-0)
(Codice NC 2853 00 90)

fosfato di tri-isobutile (CAS 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85)

fosforo bianco/giallo (CAS 12185-10-3, 7723-14-0)
(Codice NC 2804 70 00)

2. Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero dell’UE

Designazione

Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI

IX.A2.001

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.

IX.A2.002

Maschera respiratoria completa alimentata in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl.

1A004a

IX.A2.003

Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari.

2B352f2

IX.A2.004

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di almeno 4 litri, utilizzabile con materiali biologici.

IX.A2.005

Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale di almeno 5 litri ma inferiore a 20 litri

Nota tecnica:

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B352b

IX.A2.007

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352a

IX.A2.008

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.009:

  1. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;
  2. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;
  3. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;
  4. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;[tab]Nota tecnica:
  5. I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.
  6. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;
  7. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;[tab]Note tecniche:1.I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.2.La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.
  8. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;
  9. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0° C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:1.«leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;2.materiali ceramici;3.ferrosilicio;4.fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);5.vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);6.grafite o «carbonio grafite»;7.nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;8.acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;9.tantalio o «leghe» di tantalio;10.titanio o «leghe» di titanio;11.zirconio o «leghe» di zirconio12.niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;[tab]Note tecniche:1.I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.2.Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.3.I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8 % o più di silicio.
  10. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

IX.A2.009

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.008:

contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati sopra aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

valvole di diametro nominale di almeno 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica:

La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

materiali ceramici;

ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio);

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo.

Note tecniche:

  1. I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.
  2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentra- zione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

IX.A2.010

Apparecchiature

Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l’analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.

3. Tecnologie

Numero dell’UE

Designazione

Numero di riferimento nell’’allegato 2 OBDI

IX.B.001

Tecnologie, compreso il software, necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nelle sezioni 1 e 2.

Allegati 2 a 447

Allegato 548

(art. 6 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1. Elenco delle apparecchiature
  1. Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti.
  2. Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati.
  3. Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze.
  4. Apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari.
  5. Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici.
  6. Apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale.
  7. Apparecchiature per intercettazione e controllo di:IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.–MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore internazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.TMSI (Temporary MobileSubscriberIdentity):identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
  8. Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili,GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata).
  9. Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS).
  10. Apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici.
  11. Apparecchiature telecomandate per indagini forensi.
  12. Apparecchiature per motori di trattamento semantico.
  13. Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA.
  14. Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
2. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1
3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

4. Eccezioni

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:

  1. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:1.in contanti,2.per corrispondenza,3.per transazione elettronica, o4.su ordinazione telefonica; o
  2. software che sono di pubblico dominio.

Allegato 649

Allegato 750

(art. 10 cpv. 1, 6 lett. c e 7 nonché art. 17 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle misure finanziarie di cui all’articolo 10 capoverso 1 e persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito51

Allegato 7a52

Allegato 853

Allegato 954

(art. 9 a cpv. 1)

Beni culturali

Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9a:

  1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da –scavi e scoperte terrestri o sottomarini,–siti archeologici,–collezioni archeologiche;
  2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni;
  3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale diverse da quelle di cui al numero 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;
  11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;
  12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni;
  13. a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; b.collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;
  14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
  15. Altri oggetti d’antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da 1 a 14:a.aventi fra 50 e 100 anni:–giocattoli, giochi–articoli di vetro–articoli di oreficeria–mobili–strumenti ottici, fotografici o cinematografici–strumenti musicali–orologeria–opere in legno–prodotti ceramici–arazzi–tappeti–carta da parati–armi,b.aventi più di 100 anni.

Allegato 1055