Nella presente ordinanza s’intende per:
- 2 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- persona od organizzazione siriana:1.lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,2.qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,3.qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,4.qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all’esterno o all’interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;
- banca siriana:1.una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,2.le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,3.una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.