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946.231.178.5

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
del Venezuela

del 28 marzo 2018 (Stato 13 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. 2 averi:valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche:i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche:l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
  6. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.3

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 5

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. tutelare interessi svizzeri;
  3. eseguire transazioni finanziarie necessarie a svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
  4. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.7

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5 e 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze. 8

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

  1. per motivi umanitari comprovati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Venezuela; oppure
  3. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto concernente il materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna.

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

  1. la vendita, la fornitura o l’esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di equipaggiamenti utilizzabili per la repressione interna destinati esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, di organizzazioni regionali o subregionali, dell’Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
  2. la vendita, la fornitura o l’esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;
  3. la manutenzione di equipaggiamenti militari non letali utilizzati dalla marina o dalla guardia costiera del Venezuela e destinati esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale o all’intercettazione di stupefacenti;
  4. lo stanziamento di mezzi finanziari e di aiuti finanziari e la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con l’equipaggiamento e il materiale di cui alle lettere a–c.

L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

Art. 5 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela.

È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.

È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet a persone od organizzazioni venezuelane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 2016 9 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

Art. 6 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:

  1. delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 1;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1. 10

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 7 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4–6.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 11 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 812 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 9 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–6 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 8 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 10 Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 11 Disposizione transitoria

L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 marzo 2018.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.00.

Allegato 113

(art. 2 cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1, 6 lett. a e 10)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie14

Allegato 2

(art. 4 cpv. 2)

Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

  1. Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199815 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 OBDI;
  2. Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI;
  3. I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:3.1veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa,3.2veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti,3.3veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica,3.4veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti,3.5veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili,3.6componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa;
  4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:4.1apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate;fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli,4.2Carica esplosiva a taglio lineare,4.3Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:4.3.1amatolo4.3.2nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)4.3.3nitroglicole4.3.4tetranitrato di pentaeritrite (PETN)4.3.5cloruro di picrile4.3.62,4,6 trinitrotoluene (TNT)
  5. I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:5.1giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all’arma bianca,5.2elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici;
  6. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati;
  7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI;
  8. Filo spinato a lame di rasoio;
  9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI;
  10. Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco;
  11. Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 3

(art. 5 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1. Elenco delle apparecchiature
  1. Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti;
  2. Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
  3. Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
  4. Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
  5. Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
  6. Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale;
  7. Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di:IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’abbonato.IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.TMSI (Temporary MobileSubscriber Identity):identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete;
  8. Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata);
  9. Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS);
  10. Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici;
  11. Apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
  12. Apparecchiature per motori di trattamento semantico;
  13. Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
  14. Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
2. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1
3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

4. Eccezioni

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:

  1. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:1.in contanti,2.per corrispondenza,3.per transazione elettronica, o4.su ordinazione telefonica; o
  2. software che sono di pubblico dominio.