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946.231.18

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

del 25 maggio 2005 (Stato 18 febbraio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.

Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)4 può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

  1. l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
  2. l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
  3. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
  4. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
  5. il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 5 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.7

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 8

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.9

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione. 10

La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.11

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
  3. tutelare interessi svizzeri;
  4. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.12

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4 bis d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 13 . 14

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. 15 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 416 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. per motivi umanitari comprovati;
  2. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppure
  3. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4. 17

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. 18

Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola l’articolo 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore19

Art. 7a20 Recepimento automatico delle liste delle Nazioni Unite

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.

Art. 7b21 Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 8 Entrata in vigore22

La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.

Allegato 123

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 nonché 7 a e 7 b )

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

Osservazioni

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 24 .

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) 25 un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.

Allegato 226

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3 nonché 7 b )

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie27