Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali, nella misura in cui:
- è necessario all’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3 o di prescrizioni estere corrispondenti o di prescrizioni di organizzazioni internazionali; e
- le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d’ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale.
Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni o consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti segnatamente:
- la qualità, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l’impiego previsto e i destinatari dei beni;
- le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
- le modalità finanziarie dell’operazione;
- i conti bloccati e i valori patrimoniali.
Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su domanda dello Stato estero, se lo Stato in questione:
- accorda la reciprocità e applica esso pure le sanzioni internazionali;
- garantisce che i dati sono trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge; e
- garantisce che i dati sono utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa in virtù della natura del reato.
L’amministrazione federale interessata valuta, d’intesa con l’ufficio federale competente per l’assistenza giudiziaria , se sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di dati in un procedimento penale secondo il capoverso 3 lettera c.
Le autorità federali possono comunicare i dati anche a organizzazioni o consessi internazionali, alle condizioni di cui al capoverso 3; in tal caso si può rinunciare al requisito della reciprocità.
In caso d’infrazioni alla presente legge, è possibile accordare assistenza giudiziaria alle autorità estere, alle organizzazioni o ai consessi internazionali di cui al capoverso 1. Tali infrazioni non sono considerate reati contro provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 ; rimangono applicabili le disposizioni procedurali di tale legge.