La presente ordinanza disciplina la redazione e l’utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d’origine nell’ambito nel commercio esterno.
La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).
946.31 — OAO
del 9 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoverso 1, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle misure economiche esterne;
in applicazione dell’Accordo del 15 aprile 1994 2 relativo alle regole in materia di origine (Allegato 1A.11 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) e dell’articolo 11 della Convenzione internazionale del
3 novembre 1923 3 per la semplificazione delle formalità doganali nonché dell’articolo 2 della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 4 per la
semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali,
ordina:
La presente ordinanza disciplina la redazione e l’utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d’origine nell’ambito nel commercio esterno.
La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
Le prove documentali dell’origine (prove documentali) servono a comprovare l’origine, il valore e il prezzo di una merce; possono contenere anche ulteriori indicazioni necessarie a identificare la merce.
Per prove documentali si intendono:
Gli uffici emittenti possono attestare altri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine, in particolare:
La dichiarazione d’origine serve a comprovare l’origine svizzera di una merce. Essa può essere riportata sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale del fornitore con domicilio o sede sul territorio interno.
Essa vale solamente quale documento di riferimento sul territorio interno.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 7 determina gli uffici emittenti e la loro giurisdizione.
Gli uffici emittenti rilasciano prove documentali a persone e imprese che:
Gli uffici emittenti possono rilasciare prove documentali a persone e imprese che non hanno domicilio o sede nella loro giurisdizione se:
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 8 può autorizzare altre eccezioni.
Su richiesta scritta, l’UDSC rilascia informazioni per iscritto sull’origine non preferenziale delle merci; è applicabile l’articolo 20 capoversi 2–5 della legge del 18 marzo 2005 9 sulle dogane (LD).
L’UDSC rilascia le informazioni al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per rispondere alla richiesta. 10
Gli uffici emittenti riscuotono emolumenti per il rilascio delle prove documentali e per altre prestazioni nell’ambito della presente ordinanza.
L’importo degli emolumenti degli uffici emittenti è soggetto all’approvazione del DEFR.
L’UDSC percepisce emolumenti secondo l’ordinanza del 4 aprile 2007 11 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 12 sugli emolumenti.
Un prodotto è reputato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
Sono considerati totalmente ottenuti o fabbricati sul territorio interno:
Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se:
Per determinati prodotti il DEFR può stabilire lavorazioni o trasformazioni particolari che conferiscono l’origine. Esso può inoltre escludere, per alcuni di questi prodotti, l’applicabilità del capoverso 1 lettere a e b.
Il DEFR può fissare una tolleranza per i prodotti di cui a capoversi 1 lettera b e 2.
Un prodotto che ha subito una lavorazione o una trasformazione sufficiente sul territorio interno e che viene impiegato per la fabbricazione di un altro prodotto è considerato materiale di origine svizzera. È irrilevante se il materiale sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un’altra.
I materiali di origine estera impiegati per la fabbricazione di materiale del territorio interno secondo il capoverso 1 non vengono considerati per la determinazione dell’origine dell’altro prodotto.
Sono considerati insufficienti per il conferimento dell’attestazione originale:
Un prodotto costituito da diverse parti vale quale unità se è attribuito a un’unica posizione del Sistema armonizzato.
Ogni gruppo o composizione di diversi prodotti al quale è attribuita un’unica posizione del Sistema armonizzato è considerato unità determinante nella sua totalità.
Nel caso di un invio composto da prodotti fra loro uguali, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, per determinarne l’origine occorre considerare ogni prodotto singolarmente.
Per la determinazione dell’origine non devono essere considerati i seguenti elementi utilizzati nella fabbricazione:
Un prodotto del territorio interno temporaneamente esportato per essere lavorato, trasformato o migliorato mantiene l’origine svizzera se il valore aggiunto all’estero non supera il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale si intende ottenere l’attestazione originale.
Per l’attestazione dell’origine estera di una merce deve essere presentata all’ufficio emittente una prova documentale (certificato di base o certificato di transito) rilasciata da un organo competente del Paese di origine o di transito della merce.
Sul territorio interno l’origine estera della merce è da dimostrare:
Le prove documentali vengono rilasciate su richiesta.
Se il richiedente è un’impresa, esso deve essere iscritto nel registro di commercio.
La prova documentale non viene emessa se il richiedente non ha corrisposto l’emolumento previsto o non offre garanzie per il pagamento.
La richiesta per il rilascio di una prova documentale è da inoltrare in forma cartacea o elettronica all’ufficio emittente competente.
Il richiedente deve fornire all’ufficio emittente e, eventualmente, all’UDSC le informazioni necessarie, la possibilità di consultare i documenti e il libero accesso ai locali aziendali.
Il DEFR stabilisce:
Gli uffici emittenti possono concludere, con persone e imprese, accordi sulla semplificazione della procedura per il rilascio di prove documentali. Il DEFR disciplina i dettagli.
Gli accordi sulla semplificazione della procedura devono essere approvati dall’UDSC.
Gli uffici emittenti possono prevedere la possibilità di emissione elettronica delle prove documentali.
La procedura deve essere svolta regolarmente e garantire la sicurezza dei dati.
Gli uffici emittenti stipulano l’accordo di cui all’articolo 20 con persone e imprese alle quali è stata accordata la procedura di autenticazione elettronica.
L’ufficio emittente verifica l’esattezza dei dati del richiedente che saranno attestati nella prova documentale.
In caso di sospetto fondato o se si accerta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’ufficio emittente ne dà comunicazione all’UDSC consegnandole i mezzi di prova.
Gli organi, gli impiegati e gli incaricati dell’ufficio emittente sottostanno alle disposizioni della legge del 14 marzo 1958 13 sulla responsabilità e sono tenuti a tutelare il segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale 14 .
L’ufficio emittente può, in ogni tempo, controllare a posteriori i dati riportati nella domanda di attestazione o nella prova documentale e richiedere informazioni in merito all’ubicazione e alla spedizione delle merci, nonché esigere campioni.
L’UDSC può, in ogni tempo, disporre controlli a posteriori da parte dell’ufficio emittente o procedere lui stesso a tali controlli.
I costi dei controlli a posteriori sono a carico del richiedente.
Nel caso degli appalti pubblici, se l’origine svizzera delle merci da consegnare costituisce un criterio d’assegnazione, l’ufficio emittente rilascia i certificati d’origine e le attestazioni d’origine necessari. I certificati e le attestazioni sono da contrassegnare con un’apposita annotazione e valgono solo per la presentazione dell’offerta.
Il DEFR stabilisce la procedura.
Il DEFR stabilisce forma e contenuto delle dichiarazioni d’origine.
Gli articoli 19 capoverso 2, 22 capoversi 2 e 3 nonché 23 si applicano per analogia ai fornitori che istituiscono dichiarazioni d’origine.
Il richiedente conserva per un minimo di cinque anni i giustificativi delle domande di attestazione, le copie delle dichiarazioni d’origine e i relativi giustificativi.
Gli uffici emittenti conservano le domande di attestazione per un minimo di cinque anni.
Per la forma della conservazione e le misure organizzative e di sicurezza valgono gli articoli 97 e 98 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 15 sulle dogane.
L’UDSC esercita la sorveglianza sugli uffici emittenti.
In caso di prove documentali rilasciate a torto, l’ufficio emittente ne ordina il richiamo.
Se il richiamo resta senza esito o se la prova documentale rilasciata indebitamente non si trova più sul territorio interno, essa è revocata per decisione dell’UDSC.
Se la revoca è passata in giudicato, l’UDSC può notificarla anche al destinatario della merce e alle autorità competenti del Paese destinatario.
Indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale, l’UDSC può vietare in modo temporaneo o permanente, mediante decisione, l’istituzione di dichiarazioni d’origine a persone e imprese che hanno istituito dichiarazioni d’origine illecite.
L’Ufficio emittente solleva dai propri incarichi chiunque:
Gli impiegati responsabili delle prove documentali contro i quali è in corso un procedimento penale per infrazione intenzionale alla presente ordinanza sono sollevati dai loro incarichi dall’ufficio emittente per tutta la durata del procedimento.
Se un ufficio emittente ha a più riprese rilasciato prove documentali inesatte oppure contravvenuto in altro modo alla presente ordinanza, il DEFR può revocare a tale ufficio la funzione di ufficio emittente.
Ogni ufficio emittente può disporre di un sistema d’informazione per l’elaborazione dei dati personali, nella misura in cui risulti necessario per l’applicazione della presente ordinanza.
Il sistema d’informazione di un ufficio emittente può contenere i seguenti dati:
I collaboratori dell’ufficio emittente competente hanno accesso ai dati del sistema d’informazione del rispettivo ufficio e utilizzano tali dati nell’esercizio dei propri compiti.
Gli uffici emittenti possono comunicare dati tratti dal proprio sistema d’informazione ad altri uffici emittenti per controlli a posteriori sul territorio interno.
Su richiesta, gli uffici emittenti comunicano dati tratti dal proprio sistema d’informazione alla sezione Origine e tessili, alla divisione Cause penali della direzione generale delle dogane nonché alla sezione Servizio inquirente di un circondario doganale.
La comunicazione di dati ad autorità nazionali o estere da parte dell’UDSC è disciplinata dagli articoli 112 e 113 LD 16 .
I dati contenuti nei sistemi d’informazione degli uffici emittenti devono essere conservati per cinque anni almeno e cancellati o distrutti al più tardi dopo dieci anni.
Per la protezione dei dati si applicano per analogia gli articoli 110–113 LD 17 .
Per l’adempimento dei propri compiti l’UDSC può elaborare dati del sistema d’informazione degli uffici emittenti. Esso può comunicare i dati conformemente all’articolo 112 LD.
Su richiesta, l’UDSC può fornire assistenza amministrativa alle autorità estere nell’adempimento dei compiti concernenti le prove documentali, in particolare per la garanzia della regolare applicazione della legislazione in materia di economia esterna e in materia doganale nonché per la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni, sempre che questo sia previsto da un trattato internazionale.
In mancanza di un trattato internazionale l’UDSC può, su richiesta, confermare alle autorità estere l’autenticità e la veridicità delle prove documentali rilasciate sul territorio interno.
L’UDSC può richiedere assistenza amministrativa alle autorità estere nell’ambito delle prove documentali.
L’articolo 115 capoversi 2–4 LD 18 è applicabile per analogia.
L’ufficio emittente interessato può far capo all’UDSC per un controllo a posteriori. Esso consegna all’UDSC i mezzi di prova.
Gli uffici emittenti possono far controllare a posteriori dall’ufficio emittente competente o dall’UDSC le dichiarazioni d’origine istituite da persone o imprese con domicilio o sede al di fuori della loro giurisdizione, e che servono da documenti di riferimento per il rilascio di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine.
L’articolo 115 capoversi 2–4 LD 19 è applicabile per analogia.
Le decisioni nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono emanate dall’UDSC.
La protezione giuridica è disciplinata dall’articolo 116 LD 20 .
È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chi, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio:
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Se l’incaricato rettifica spontaneamente la falsa constatazione o la falsa perizia prima che la prova documentale o la dichiarazione d’origine sia rilasciata, si può prescindere da ogni pena.
È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio, in una dichiarazione d’origine attesti in modo inesatto l’origine, il valore o il prezzo di una merce.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:
L’articolo 41 capoverso 1 lettera a si applica anche alle prove documentali estere.
L’articolo 42 capoverso 1 lettere b e c nonché l’articolo 43 sono parimenti applicabili anche per prove documentali prodotte all’estero se l’autore le utilizza o le lascia utilizzare all’interno del Paese.
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.
È fatto salvo il rinvio a giudizio secondo gli articoli 285 o 286 del Codice penale 21 .
Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente ordinanza e alla legge federale del 22 marzo 1974 22 sul diritto penale amministrativo.
L’UDSC è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio.
Per l’inchiesta, l’UDSC può far capo agli uffici emittenti.
La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall’articolo 7 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.
L’UDSC e gli uffici emittenti sono incaricati dell’esecuzione.
L’ordinanza del 4 luglio 1984 23 sull’attestazione dell’origine è abrogata.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Gli accordi secondo l’articolo 20, conclusi sulla base dell’articolo 12 a dell’ordinanza del 4 luglio 1984 24 sull’attestazione dell’origine, rimangono validi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008
(art. 50)
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