Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.
Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.
Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:
- le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o
- un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.
In particolare, gli organi di esecuzione possono:
- proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.
Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.
Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.