La presente ordinanza si applica:
- alle competenze in materia di procedure di notificazione delle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti (procedura di notificazione);
- ai compiti dell’Associazione Svizzera di Normazione (SNV) relative:1.allo svolgimento della procedura di notificazione,2.alla trasmissione di informazioni sulle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti,3.alla difesa di interessi svizzeri in seno agli organi direttori di organizzazioni internazionali di normazione, che elaborano norme tecniche alle quali le prescrizioni tecniche si riferiscono.
Gli articoli 2–4 e 8 sono applicabili anche alle regole relative ai servizi della società dell’informazione nel senso dell’allegato H dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). 7