La presente ordinanza disciplina:
- l’accreditamento di organismi che effettuano prove di prodotti, valutano la loro conformità (organismi di valutazione della conformità) o svolgono attività analoghe riguardo a persone, prestazioni di servizi o procedure;
- la designazione di organismi di valutazione della conformità9, di registrazione e d’omologazione.
Per organismi di valutazione della conformità s’intendono gli organismi che effettuano valutazioni della conformità comprese tarature, prove, certificazioni e ispezioni. 10