Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, gli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari e i titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.
Ove sia necessario per analizzare l’evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d’assieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull’estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull’attività di altre persone fisiche o giuridiche, segnatamente presso istituzioni di emissione di strumenti di pagamento o istituzioni di elaborazione, conteggio e svolgimento del traffico dei pagamenti, presso compagnie di assicurazione, istituzioni della previdenza professionale, società di investimento e società holding.
La Banca nazionale stabilisce in un’ordinanza il contenuto e la periodicità di questi dati; dopo aver consultato le persone tenute a fornire i dati, stabilisce inoltre l’organizzazione e la procedura.