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951.153

Regolamento di organizzazione
della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004 (Stato 4 maggio 2022)

Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca),

visto l’articolo 42 capoverso 2 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2003 1
sulla Banca nazionale (LBN),

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 12 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale svizzera (BNS), disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l’attività del Consiglio di banca, della Direzione generale, della Direzione generale allargata e del Collegio supplenti.

Art. 2 Relazione con altri regolamenti

Il regolamento di organizzazione costituisce l’ordinamento interno di base della BNS. Ha il primato sugli altri regolamenti.

Sezione 2 Organizzazione interna

Art. 33 Dipartimenti

La BNS è suddivisa in tre dipartimenti. Ogni dipartimento ha un determinato ambito di attività.

Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento sono in maggioranza alla sede di Zurigo e quelle del 2° dipartimento in maggioranza alla sede di Berna.

Ogni dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e il 1° dipartimento dal presidente della Direzione generale.

Ogni membro della Direzione generale ha fino a due supplenti. I membri che dispongono di due supplenti decidono da quale dei due farsi rappresentare in seno alla Direzione generale e alla Direzione generale allargata in caso di impedimento. Qualora un membro della Direzione generale dovesse mancare per un periodo prolungato o indeterminato, il Consiglio di banca decide, su proposta degli altri membri della Direzione generale, quale dei due supplenti assume la rappresentanza e la direzione del dipartimento durante il periodo di assenza.

I membri della Direzione generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti. I supplenti sono responsabili della gestione del proprio dipartimento. La ripartizione dei compiti tra supplenti all’interno di un dipartimento è stabilita nell’ambito delle prescrizioni della Direzione generale.

È opportuno garantire una rotazione regolare dei supplenti fra i dipartimenti.

Art. 44 Ambiti di attività

L’ambito di attività del 1° dipartimento comprende in particolare le questioni economiche, la cooperazione monetaria internazionale e la statistica.

L’ambito di attività del 2° dipartimento comprende in particolare la stabilità finanziaria nonché le banconote e le monete.

L’ambito di attività del 3° dipartimento comprende in particolare i mercati finanziari e le operazioni bancarie.

Art. 55 Segretariato generale

Il Segretariato generale è l’organo di stato maggiore degli organi di vigilanza e di direzione. È diretto dal segretario generale.

Il Segretariato generale sottostà alla Direzione generale. Nell’ambito delle sue attività per conto dell’Assemblea generale e del Consiglio di banca esso sottostà specificamente al presidente del Consiglio di banca.

Il Segretariato generale è aggregato amministrativamente al 1° dipartimento.

Art. 6 Revisione interna

La revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo dell’attività operativa della BNS. Essa sottostà al Comitato di verifica. 6

La Revisione interna è aggregata amministrativamente al 1° dipartimento. 7

Art. 78 Succursali e rappresentanze

Per adempiere i compiti di cui all’articolo 5 LBN, la BNS può mantenere succursali e rappresentanze in Svizzera e all’estero.

La BNS mantiene rappresentanze incaricate di osservare l’andamento dell’economia nelle rispettive regioni e di provvedere alla trasmissione delle informazioni in loco. I delegati alle relazioni economiche regionali preposti a tale compito sottostanno al 1° dipartimento. 9

Sezione 3 Svolgimento dell’Assemblea generale

Art. 810 Costituzione

La presidenza dell’Assemblea generale è esercitata dal presidente del Consiglio di banca o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.

Il presidente dell’Assemblea generale designa le persone addette allo scrutinio.

Il verbale dell’Assemblea generale è redatto dal segretario generale o, in caso di impedimento, da un supplente. Si tratta di un verbale delle decisioni.

È allestito un elenco delle presenze. Esso indica il numero degli azionisti presenti e rappresentati all’Assemblea generale e il numero di azioni rappresentate.

Il verbale e l’elenco delle presenze devono essere firmati dal presidente e dalla persona che redige il verbale.

Art. 9 Quorum

L’Assemblea generale è atta a deliberare se sono presenti almeno 30 azionisti che rappresentano insieme almeno 10 000 azioni.

Se alla prima convocazione l’assemblea non raggiunge il quorum, deve essere convocata senza indugio una nuova Assemblea generale, che è atta a deliberare a prescindere dal numero di azionisti presenti e di azioni rappresentate. È fatto salvo il capoverso 3.

Le proposte del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 36 lettera f LBN (modifica della LBN o liquidazione della Banca nazionale) possono essere oggetto di decisione soltanto se almeno la metà di tutte le azioni è rappresentata.

Sezione 4 Consiglio di banca

Art. 1011 Compiti

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS. Emana i regolamenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 12

Il Consiglio di banca:

  1. 13 stabilisce i principi di organizzazione della Banca nazionale, decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze; adotta regolamenti sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti, sui comitati consultivi economici regionali, nonché sulle norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale;
  2. 14 regola l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario nonché l’allestimento del piano finanziario, sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna e valuta l’efficacia del sistema di controllo interno (SCI);
  3. 15 adotta il preventivo annuale e una riserva progettuale per spese impreviste e approva investimenti e spese non iscritti nel preventivo che superano i limiti di tale riserva. I nuovi progetti che comportano costi unici di oltre 5 milioni di franchi o costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi devono essergli sottoposti con una richiesta separata. Approva il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
  4. approva il volume degli accantonamenti;
  5. 16 sorveglia la gestione dei rischi in relazione agli investimenti e valuta la governance del processo di investimento;
  6. prende atto delle strategie di gestione delle risorse della Banca nazionale, in particolare nei settori dell’informatica, del personale e degli immobili e ne ordina il controllo periodico;
  7. 17 elabora, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei direttori e del capo della Revisione interna;
  8. 18 stabilisce in un regolamento le indennità corrisposte ai suoi membri e la remunerazione dei membri e supplenti della Direzione generale e stabilisce i principi di remunerazione del personale;
  9. 19 esercita la vigilanza sull’attività d’affari da parte della Direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l’osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (compliance);
  10. valuta la gestione dei rischi operativi e ne sorveglia l’attuazione;
  11. adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell’Assemblea generale, prepara l’Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
  12. approva le convenzioni in materia di distribuzione degli utili concluse con il Dipartimento federale delle finanze;
  13. decide in merito all’aspetto delle banconote;
  14. 20 designa i membri dei comitati consultivi economici regionali;
  15. 21 emana un regolamento sugli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie dei membri della Direzione della banca.

Art. 11 Comitato di verifica

Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di verifica. Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca.

Esso coadiuva il Consiglio di banca in materia di vigilanza sulla contabilità e di rendiconto finanziario, come pure di osservanza delle leggi e delle disposizioni di regolamentazione. Il Comitato valuta l’efficacia del sistema di controllo interno (SCI) e sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna. I compiti del Comitato di verifica sono disciplinati da un apposito regolamento. 22

Art. 12 Comitato dei rischi

Il Consiglio di banca istituisce un Comitato dei rischi . Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca.

Esso coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza della gestione dei rischi in relazione agli investimenti e nella valutazione della governance del processo di investimento. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regolamento. 23

Art. 1324 Comitato di remunerazione

Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di remunerazione. Esso consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

Esso coadiuva il Consiglio di banca nella fissazione della politica retributiva della BNS e gli presenta proposte relativamente alla fissazione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti. A tale scopo esso si orienta sui principi dell’articolo 6 a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000 25 sul personale federale. I compiti del Comitato di remunerazione sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 1426 Comitato di nomina

Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di nomina. Il Comitato di nomina consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente.

Il Comitato di nomina elabora proposte di nomina di:

  1. membri del Consiglio di banca, la cui nomina rientra nelle competenze dell’Assemblea generale secondo l’articolo 36 lettera a LBN;
  2. membri e supplenti della Direzione generale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 lettera h LBN.

Art. 15 Diritto e obbligo di informazione

La Direzione generale trasmette al Consiglio di banca, unitamente ad un breve commento, i risultati intermedi che sono pubblicati trimestralmente, come pure i valori di riferimento del risultato annuale. 27

Su richiesta essa mette a disposizione del Consiglio di banca tutti i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. 28

Inoltre, essa informa regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, sulla situazione sul fronte dei mercati finanziari, sulla politica monetaria, sulla stabilità del sistema finanziario e sull’investimento degli attivi. 29

Art. 1630 Sedute

Il Consiglio di banca si riunisce di norma sei volte all’anno in seduta ordinaria. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di almeno tre membri. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie può avvenire in modalità elettronica.

Il Consiglio di banca è atto a deliberare se sono presenti almeno sei membri, compreso il presidente della seduta.

Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti; in caso di parità dei voti, quello del presidente della seduta conta doppio.

I membri della Direzione generale partecipano di norma alle sedute del Consiglio di banca a titolo consultivo. Il Consiglio di banca può convocare specialisti alle consultazioni.

In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di banca. Esse sono iscritte nel verbale della seduta successiva.

Art. 1731 Ordine del giorno e verbale

Il presidente della seduta del Consiglio di banca stabilisce l’ordine del giorno. Fino a 10 giorni prima della seduta, ogni membro può chiedere per scritto l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte al Consiglio di banca possono essere redatte in tedesco o in francese.

Il verbale delle sedute del Consiglio di banca è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione.

Sezione 5 Direzione generale

Art. 18 Compiti

La Direzione generale è un’autorità collegiale. Essa è l’organo esecutivo supremo della BNS. Essa rappresenta la BNS nei confronti del pubblico e adempie l’obbligo di rendiconto di cui all’articolo 7 LBN.

Oltre ai compiti enumerati all’articolo 46 capoverso 2 LBN, alla Direzione generale competono:

  1. l’esame preliminare degli affari sottoposti al Consiglio di banca, fatti salvi quelli che rientrano nell’ambito di competenza della Direzione generale allargata (art. 22 cpv. 2 lett. b–d);
  2. 32 l’adozione di direttive di politica monetaria, comprese quelle relative alla pubblicazione di dati rilevanti di politica monetaria;
  3. l’adozione di direttive di politica di investimento;
  4. 33 l’adozione delle condizioni generali e di condizioni generali applicabili alle agenzie gestite da altre banche;
  5. la fissazione della strategia in materia di investimento degli attivi;
  6. la fissazione del valore nominale delle banconote da emettere;
  7. l’emissione e il ritiro di tipi e di serie di banconote;
  8. la conclusione di convenzioni di prestazioni bancarie ai servizi della Confederazione;
  9. la decisione di avviare processi (eccettuate le procedure in materia di lavoro e di pigioni).

Art. 1934 Sedute

La Direzione generale si riunisce di norma due volte al mese in seduta ordinaria. Il presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente ne assume la presidenza. Ogni membro può esigere la convocazione di sedute straordinarie. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie può avvenire in modalità elettronica.

Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto, prima della seduta, di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale.

Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale; ne sono escluse le sedute alle quali sono elaborate e prese decisioni di politica monetaria.

La Direzione generale è atta a deliberare se sono presenti almeno due suoi membri e il supplente designato del membro assente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti.

In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva.

Art. 20 Ordine del giorno e verbale

Il presidente della seduta stabilisce l’ordine del giorno. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 35

Il verbale delle sedute della Direzione generale è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione. 36

Il verbale della Direzione generale è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.

Sezione 6 Direzione generale allargata

Art. 21 Composizione

La Direzione generale allargata della BNS consta dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

Art. 2237 Compiti

La Direzione generale allargata emana le direttive strategiche per la gestione della BNS.

La Direzione generale allargata:

  1. adotta le strategie per la gestione della BNS, incluse quelle in materia di risorse e la pianificazione del personale;
  2. approva, a destinazione del Consiglio di banca, il preventivo annuale, la riserva progettuale e il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
  3. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri della direzione, ad eccezione dei direttori;
  4. scioglie i membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

La Direzione generale allargata può decidere in qualsiasi momento di trattare direttamente le questioni che, secondo l’articolo 24 b , rientrano nelle competenze del Collegio supplenti. 38

Art. 2339 Sedute

La Direzione generale allargata si riunisce di norma da quattro a sei volte all’anno. Il presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente della Direzione generale assume la presidenza delle sedute. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione può avvenire in modalità elettronica.

Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto, prima della seduta, di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale.

Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale allargata.

La Direzione generale allargata è atta a deliberare se sono presenti almeno due membri della Direzione generale, il supplente designato del membro assente della Direzione generale e almeno un ulteriore supplente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti; i voti dei membri della Direzione generale e il voto del supplente designato del membro assente della Direzione generale contano doppio. Le decisioni necessitano dell’approvazione di almeno due membri della Direzione generale. In caso di parità dei voti, sono determinanti quelli dei membri della Direzione generale e del supplente designato del membro assente della Direzione generale.

In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva.

Art. 24 Ordine del giorno e verbale

Il presidente della seduta della Direzione generale allargata stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione del presidente della seduta del Collegio supplenti. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 40

Il verbale delle sedute della Direzione generale allargata è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione. 41

Il verbale della Direzione generale allargata è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.

Sezione 6a Collegio supplenti42

Art. 24a43 Composizione

Il Collegio supplenti (Collegio) consta dei supplenti dei membri della Direzione generale.

La presidenza è esercitata per un anno. L’avvicendamento fra i supplenti ha luogo all’inizio di ogni anno.

Art. 24b44 Compiti

Il Collegio è responsabile della pianificazione e dell’attuazione delle direttive strategiche per la gestione della Banca nazionale. Esso assicura il coordinamento in tutte le questioni aziendali di importanza interdipartimentale.

Il Collegio:

  1. prepara i progetti strategici, inclusa la pianificazione del personale e delle altre risorse;
  2. esamina le domande di credito per il preventivo e presenta una proposta per la riserva progettuale;
  3. approva i supplementi al preventivo nei limiti della riserva progettuale. Verifica il conteggio degli attingimenti dal preventivo e stila il rendiconto destinato al Consiglio di banca, incluso il rendiconto sulla riserva progettuale;
  4. emana istruzioni e direttive sulla gestione;
  5. decide in merito a questioni aziendali di importanza interdipartimentale concernenti l’organizzazione, gli immobili, il personale e l’informatica;
  6. 45 adotta le esigenze poste al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi operativi;
  7. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri dei quadri e conferisce il diritto di firma e la procura;
  8. scioglie i collaboratori che non sono membri della direzione dall’obbligo di tutelare il segreto di cui all’articolo 49 LBN.

Art. 24c46 Sedute e decisioni

Il Collegio si riunisce di norma due volte al mese. Il presidente della seduta stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del Collegio. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione può avvenire in modalità elettronica.

Il Collegio è atto a deliberare se è presente almeno un supplente di ogni dipartimento. Il Collegio delibera all’unanimità. Se non giunge a una decisione, il Collegio sottopone la questione, per decisione, alla Direzione generale allargata.

In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva.

Il verbale delle sedute del Collegio è redatto dal Segretariato generale. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione.

Il presidente della seduta informa il presidente della Direzione generale in merito alle attività e alle decisioni del Collegio. Egli fa inoltre rapporto alla Direzione generale allargata. Le decisioni del Collegio sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un membro della Direzione generale.

Sezione 7 Altre disposizioni

Art. 25 Titoli

I membri della Direzione generale sono designati come segue:

  1. presidente della Direzione generale;
  2. vicepresidente della Direzione generale;
  3. membro della Direzione generale.

I supplenti dei membri della Direzione generale sono designati come membro supplente della Direzione generale.

Art. 26 Ricusazione

I membri del Consiglio di banca, i membri e i supplenti della Direzione generale devono ricusarsi nel caso di affari:

  1. ai quali sono personalmente interessati;
  2. 47 ai quali partecipano o hanno un interesse personale persone con le quali sono imparentati sino al terzo grado o affini oppure vincolati da matrimonio o convivenza;
  3. 48 ai quali partecipa o è interessata una persona giuridica o una società della cui amministrazione o direzione fanno parte oppure sulla quale esercitano un influsso determinante come azionista oppure come socio;
  4. nei quali potrebbero essere prevenuti per altri motivi.

Se la ricusazione è contestata, l’organo pertinente decide in assenza del membro in causa. In caso di parità dei voti, quello del presidente della seduta conta doppio. 49

Art. 27 Disposizioni in merito alle dimissioni dal Consiglio di banca

I membri del Consiglio di banca depongono il loro mandato al più tardi alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui raggiungono i 70 anni di età.

Se raggiungono prima di tale età la durata massima del mandato di 12 anni, essi lo depongono alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui completano tale durata.

Se ritengono che le condizioni legali della loro nomina non siano più adempiute, i membri del Consiglio di banca dichiarano al presidente le loro dimissioni per la data della successiva Assemblea generale ordinaria, anche se non hanno completato il loro mandato. 50

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004.